Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 novembre 2015, n. 22685

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Appello - Termine di impugnazione della sentenza non notificata - Un anno dalla pubblicazione - Computo periodo di sospensione feriale

 

Ritenuto in diritto

 

Con l’unico motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 51 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 327 c.p.c. laddove la Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato inammissibile l’appello, perché tardivo, errando nel computo dei termini di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c.

La censura è fondata.

E’ pacifico in atti, dandone atto la sentenza impugnata, che la sentenza di primo grado venne depositata il 24 luglio 2009 e che l’appello venne notificato il 25.10.2010. Alla fattispecie trova applicazione l’art. 327 comma primo c.p.c. il quale, nella versione antecedente alla novella del 2009, stabiliva per l’impugnazione, in mancanza di notificazione, il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza. In materia questa Corte ha, altresì, statuito che: "per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ. e 2963, quarto comma, cod. civ., il sistema della computazione civile, non "ex numero11 bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., devono aggiungersi 46 giorni computati "ex numeratione dierum", ai sensi del combinato disposto dell'art. 155, primo comma, stesso codice e dell'art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Ne consegue che si verifica il doppio computo del periodo feriale nell'ipotesi in cui, dopo una prima sospensione, il termine iniziale non sia decorso interamente al sopraggiungere del nuovo periodo feriale" (Cass. n. 22699/2013).

Ne consegue che il termine per l'impugnazione, in applicazione dei superiori principi, scadeva il 24 luglio 2010 al quale vanno aggiunti i quarantasei giorni della sospensione feriale di cui alla legge n. 742/69, per cui si perviene alla data del 25/10/2010, cadendo il 24 ottobre 2010 in giorno festivo.

In conclusione, pertanto, la sentenza impugnata va cassata e va disposto il rinvio al Giudice di merito affinché provveda oltre al riesame anche al regolamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.