La riforma fiscale in gazzetta ufficiale - 4/5

Pubblicati sul supplemento ordinario n. 55 della gazzetta ufficiale n. 233 del 2015 i cinque decreti legislativi di attuazione della delega per il riordino del sistema fiscale (legge 11 marzo 2014 n. 23). Si completa così il pacchetto dei provvedimenti attuativi della riforma fiscale volta ad introdurre maggiore equità e trasparenza nel sistema e a favorire la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese.

Il Decreto Legislativo n. 159 del 24 settembre 2015, n. 159 recante "Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23"

prevede una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell’attuazione e dell’accertamento dei tributi.
L’articolo 1 rappresenta l’opportunità di modificare la disciplina della sospensione legale della riscossione, tramite intervento sull’articolo 1 della legge 24 dicembre 212, n. 228. Di conseguenza, è necessario variare anche l’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per coordinarlo con le predette modifiche.
L’articolo 2 contiene modifiche normative finalizzate a ridurre il divario esistente in materia di rateazione delle somme dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti e di alcuni istituti definitori dell’accertamento, nonché a semplificare gli adempimenti del contribuente in coerenza con i principi di delega di cui all’articolo 6, comma 5, della legge n. 23 del 2014.
L’articolo 3 prevede l’introduzione di disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, in coerenza con la finalità della lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione, in particolare procedendo ad una revisione della disciplina sanzionatoria e a tal fine prevedendo che ritardi di breve durata (fino a 7 giorni) ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione.
In merito ai termini per la notifica della cartella di pagamento l’articolo 4 prevede l’inserimento di disposizioni che rispondono ad esigenze di ordine sistematico che suggeriscono l’inglobamento in unica norma della disciplina in tema di termini di decadenza per la notifica delle cartelle.
L’articolo 5 prevede modifiche normative volte a:
- eliminare la previsione che attribuisce la qualifica di titolo esecutivo all’avviso di accertamento dopo il decorso del termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione dell’atto e sostituirla con la previsione che attribuisce l’esecutività una volta decorso il termine utile per la proposizione del ricorso;
- eliminare la previsione della sospensione legale dell’esecuzione rispetto ad atti di accertamento esecutivi non impugnati e dunque in presenza di affidamento di somme dovute a titolo definitivo. In tali casi, infatti, la sospensione appare priva di giustificazione sostanziale sotto il profilo della ragionevolezza e della coerenza interna del sistema, in funzione dell’interesse pubblico alla pronta e completa esazione dei tributi. Le medesime considerazioni valgono rispetto al passaggio in giudicato della sentenza che confermi definitivamente la pretesa tributaria, rigettando il ricorso originario del contribuente. Analoga finalità riguarda l’intervento relativo all’affidamento delle somme richieste con intimazione di pagamento di quanto dovuto a seguito di decadenza dalla rateazione nella acquiescenza, mediazione o conciliazione. L’eliminazione della sospensione legale dell’esecuzione su somme definitivamente dovute dal contribuente consentirebbe di imprimere un’accelerazione all’esazione dei crediti tributari definitivi. La modifica legislativa proposta produrrebbe pertanto l’effetto di mantenere la sospensione legale dell’esecuzione forzata esclusivamente sulle pretese tributarie contestate in sede giurisdizionale;
- introdurre la possibilità che la comunicazione al contribuente di avvenuto affidamento delle somme da parte dell’ente creditore all’agente della riscossione sia recapitata al debitore, oltre che con raccomandata semplice, anche con posta elettronica, ordinaria o certificata;
- eliminare il riferimento all’indirizzo presso cui l’agente della riscossione informa il contribuente della presa in carico delle somme, al fine di evitare il rischio di non garantire la conoscibilità dell’atto da parte del contribuente che, dopo la notifica dell’avviso di accertamento, potrebbe aver cambiato domicilio;
- eliminare la previsione di decadenza per l’esercizio dell’attività esecutiva, considerato che, stante l’equiparazione giuridica dell’atto esecutivo alla cartella di pagamento, la suddetta previsione non è coerente con la disciplina in materia di riscossione a seguito di cartella di pagamento che stabilisce, invece, termini di prescrizione. Il termine di decadenza per avviare l'espropriazione forzata è una inutile ed asistematica duplicazione, perché v'è già il termine di decadenza entro cui deve essere notificato l'accertamento esecutivo a presidio dell'esigenza di garantire certezza e stabilità al rapporto tributario (si tratta dell'ordinario termine per la notificazione degli avvisi di accertamento).
Con riferimento alla sospensione della riscossione l’articolo 6 prevede la disposizione finalizzata a semplificare e cadenzare gli adempimenti del contribuente potenzialmente truffato in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento da parte dell’intermediario.
Altro obiettivo del decreto in oggetto è di uniformare con l’articolo 7, mediante sostituzione dell’intero articolo 38 D. Lgs. n. 346 del 1990, le disposizioni sul pagamento e la rateizzazione dell’imposta di successione alle altre proposte di modifica normativa avanzate in questa sede sullo stesso argomento che riguardano il controllo automatizzato ex articolo 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973, quello formale ex articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e l’accertamento con adesione (nuovi artt. 3-bis del D. Lgs. n. 462 del 1997 e 8 del D. Lgs. n. 218 del 1997); inoltre, viene recepita, sempre nell’ambito dell’imposta di successione, la nuova proposta di cui all’articolo 15-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 in tema di inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito delle attività di controllo dell’Agenzia delle entrate.
Infine gli articoli da 8 a 14 prevedono le seguenti disposizioni:
- l’articolo 8 "Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi" prevede l’inserimento di una disposizione affinché le eventuali eccedenze di credito utilizzate in compensazione ai sensi dell’articolo 31, comma 1, D.L. n. 78 del 2010 siano oggetto di rimborso secondo le regole previste dalle singole leggi d’imposta;
- l’articolo 9 "Oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione" prevede che gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione ed esecuzione siano commisurati ai reali costi di funzionamento del servizio nazionale della riscossione; è stata, inoltre, inserita una norma transitoria che garantisce la permanenza del vecchio regime per i ruoli consegnati fino al 31.12.2015; è stata poi contemplata una norma transitoria che nel passaggio tra vecchio e nuovo regime garantisca ad Equitalia S.p.A. il pareggio di bilancio con differenza a carico degli ordinari stanziamenti del bilancio dell’Agenzia delle entrate; è stato poi previsto che in caso di inesigibilità o sgravio del ruolo una quota delle spese restino a carico dell’ente creditore; la norma proposta rimodula e modifica radicalmente i criteri di remunerazione del sistema nazionale della riscossione;
- con l’articolo 10 "Dilazione di pagamento" vengono apportate alcune modifiche all’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973. Viene espressamente stabilito che l’Agente della riscossione concede, dietro semplice richiesta del contribuente che dichiari di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo (con esclusione dei diritti di notifica iscritti a ruolo) fino ad un massimo di settantadue rate mensili, salvo il caso in cui la richiesta predetta abbia ad oggetto somme di importo superiore a cinquantamila euro, poiché, in tale evenienza, la dilazione potrà essere concessa solo allorché il contribuente fornisca debita documentazione a comprova;
- con l’articolo 11 "Autotutela" è data l’opportunità al contribuente, cui sia stato comunicato un provvedimento di autotutela parziale, di potersi avvalere dei benefici previsti dalle singole leggi di imposta. L’atto di autotutela parziale non è autonomamente impugnabile, poiché trattasi di una rettifica dell’originaria pretesa impositiva e non di un nuovo atto, sostitutivo del precedente annullato;
- l’articolo 12 "Sospensione dei termini per eventi eccezionali" tende a razionalizzare e uniformare la disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali. In particolare, viene previsto che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari, previdenziali e assicurativi, siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti; la disposizione, pertanto, mira a salvaguardare sia gli interessi del contribuente, che può conoscere in modo certo ed in anticipo le modalità di ripresa degli adempimenti a seguito di sospensioni legate ad eventi eccezionali, sia gli interessi della pubblica amministrazione, consentendo il corretto svolgimento delle attività istituzionali;
- con l’articolo 13 "Razionalizzazione degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo" viene introdotta una revisione della misura dei tassi degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo;
- l’articolo 14 "Notifica a mezzo di posta elettronica certificata", dopo avere ribadito il principio per il quale la notifica della cartella può essere eseguita con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge, ha introdotto, per le imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché per i professionisti iscritti in albi o elenchi, l’obbligatorietà di eseguire la notifica in argomento esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC); per i soggetti diversi da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché dai professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica a mezzo PEC continua a configurarsi come una delle possibili modalità di notifica.