Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 settembre 2015, n. 36923

Omesso versamento delle ritenute certificate - Legale rappresentante - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente - Beni personali dell'indagato - Crisi economica - Provvedimento

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ordinanza del 21 ottobre 2014, il Tribunale di Rieti ha rigettato l'Istanza di riesame proposta dall'indagato avverso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal Gip del Tribunale di Rieti il 18 settembre 2014, in relazione al reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, che sarebbe stato da lui commesso come legale rappresentante di una società.

2. - Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si deducono la carenza e la manifesta illogicità della motivazione, quanto all’omessa considerazione della mancanza dell'elemento psicologico del reato, per la situazione di crisi economica nella quale la società dell'indagato si trovava, in conseguenza del dimezzamento del fatturato.

2.2. - In secondo luogo, si deducono la carenza e la manifesta illogicità della motivazione, nonché l'erronea applicazione dell'art. 322 ter cod. pen. in relazione all'individuazione del profitto del reato. Non si sarebbe considerato che dal mancato versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti era derivato al più un beneficio economico in capo alla sola società. Si sarebbe violato, inoltre, sottoponendo a sequestro i beni personali dell'indagato, il principio secondo cui il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente non è consentito qualora sia possibile procedere a sequestro diretto su beni o denaro della persona giuridica riconducibili al profitto del reato tributario. Non vi sarebbero state, in ogni caso, indagini dirette a reperire tali beni della società. Si rileva, infine, che il bene oggetto di sequestro appartiene per il 50% a un soggetto terzo estraneo alla vicenda processuale e che, dunque, non avrebbe potuto essere sequestrato.

 

Considerato in diritto

 

3. - Il ricorso è infondato.

3.1. - Il primo motivo di doglianza - con cui si sostiene che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della situazione di dissesto della società dell'indagato, che sarebbe stata tale da escludere l'elemento soggettivo del reato - è inammissibile. La difesa si limita, infatti, a ribadire con il ricorso per cassazione le generiche considerazioni già svolte in sede di esame, laddove si era limitata a lamentare, senza precisarne le cause, una diminuzione del fatturato della società. Cosicché l'indagato non ha assolto, neanche in via di mera prospettazione, all'onere - ritenuto sussistente dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis, sez. 3, 8 gennaio 2014, n. 15416; sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014) - di dimostrare l'assoluta impossibilità di adempiere il debito d'imposta, sia sotto il profilo della non imputabilità al medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia sotto l'aspetto dell'impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto.

3.2. - Il secondo motivo di doglianza è infondato.

Quanto alla censura relativa alla mancanza di un profitto in capo all'indagato, è sufficiente qui rilevare che ciò che conta è che vi sia stato per la società un risparmio di imposta, non essendo necessario che di tale risparmio l'indagato si sia materialmente appropriato sottraendolo alla società stessa (argomento ex sez. 3, 8 maggio 2014, n. 39177, rv. 260547). Quanto alla censura relativa al mancato reperimento di beni o denaro della società che potessero essere oggetto di sequestro in via diretta, deve essere qui affermato il principio secondo cui, qualora - come nel caso di specie - l'indagato sostenga che il mancato adempimento dell'obbligazione tributaria si è verificato per l'assoluta mancanza di fondi nel patrimonio della società, il pubblico ministero non è tenuto ad effettuare alcuna ricerca nel patrimonio della società stessa, perché l'inesistenza di beni o denaro aggredibili in via diretta è oggetto di sostanziale ammissione da parte dello stesso indagato (argomento ex sez. 3, 29 ottobre 2014, n. 6205, rv. 262770). Infine, in relazione alla censura con cui si lamenta che l'oggetto del sequestro sarebbe materialmente un bene di cui è comproprietario un soggetto terzo non indagato, è sufficiente qui osservare che la difesa non ha neanche prospettato che il sequestro non sia stato contenuto entro la quota di proprietà dell'indagato sulla quale la successiva confisca è destinata ad operare (come invece richiesto da sez. 3, 27 gennaio 2011, n. 6894, rv. 249539; sez. 3, 27 marzo 2013, n. 29898, rv. 256438). E, anzi, il Tribunale ha correttamente osservato sul punto che dagli atti risulta che l'immobile, del quale l'indagato è proprietario al 50%, ha un valore complessivo superiore al doppio della cifra assunta a base del sequestro.

4. - Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.