Nessuna preclusione all'autocompensazione per l'assistenza fiscale

Il divieto di compensazione previsto in presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro per i quali è scaduto il termine di pagamento opera esclusivamente in caso di compensazione "orizzontale". Non è soggetto a tale divieto il recupero delle somme rimborsate ai sostituiti e delle ritenute versate in più, in quanto non rientrano in tale categoria. (Agenzia delle entrate - Risoluzione 04 agosto 2015, n. 73/E).

L’art. 15 del decreto sulla semplificazione fiscale e dichiarazione precompilata (D.lgs. n. 175/2014) prevede che il sostituto d’imposta recuperi le ritenute versate in più rispetto al dovuto nonché i rimborsi effettuati nei confronti del sostituito mediante compensazione tramite modello F24.
Al riguardo, occorre chiarire che ai sensi dell’articolo 31 del Decreto anticrisi (D.L. n. 78/2010), a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
Questo divieto riguarda esclusivamente la compensazione "orizzontale" o "esterna" e non quella "verticale " o "interna" e che sono, in ogni caso, esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta.
Ciò premesso, in relazione alle novità fiscali introdotte dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, a decorrere dal 2015, i sostituti d’imposta recuperano le somme rimborsate ai sostituiti e i versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto dandone evidenza nel modello di pagamento F24.
Queste compensazioni non concorrono alla determinazione del limite di compensazione attualmente fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, è stato escluso che per tali compensazioni sussista, anche quando di importo superiore a 15.000 euro annui, l’obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile.
Ciò, è stato chiarito, nel presupposto che le regole sopra richiamate sono riferibili esclusivamente all’utilizzo in compensazione "orizzontale o esterna" dei crediti, categoria in cui non sono ascrivibili le compensazioni in esame.
Ne deriva che, per le medesime ragioni, le stesse non soggiacciono, altresì, al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti.