Tirocinio professionale: la censura non compromette il ruolo di dominus

Solo il provvedimento di sospensione preclude all’iscritto all’albo dei dottori commercialisti di esercitare le funzioni di dominus, essendo temporaneamente impedita, al contrario che con la censura, tutta la sua attività professionale (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Esperti contabili - Nota 03 agosto 2015, n. 62).

Diversi Ordini territoriali hanno chiesto di chiarire quale tipologia di sanzione disciplinare, che accerti il mancato assolvimento dell’obbligo formativo, precluda al dominus di accogliere nuovi praticanti e imponga il trasferimento presso altri dominus dei tirocinanti già presenti nel suo studio.
Il dubbio è sorto con l’approvazione, lo scorso maggio, del nuovo "Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale - Procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito" in cui non è precisata la sanzione che determina l’impossibilità di svolgere la funzione di dominus.
Al riguardo, con la nota in oggetto il Consiglio nazionale torna a precisare, quanto già specificato nel "Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare in caso di inadempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti", approvato ad ottobre 2010, che l'accertamento del mancato assolvimento dell'obbligo formativo in sede disciplinare a seguito del quale sia stato irrogato un provvedimento di sospensione precluda all'iscritto di esercitare le funzioni di dominus, essendo temporaneamente impedita tutta la sua attività professionale. L'irrogazione della censura, invece, non determinando alcuna interruzione dell'attività professionale, non compromette la possibilità di assumere il ruolo di dominus. Se colpito da quest’ultimo provvedimento, il commercialista non deve trasferire i suoi praticanti e può accoglierne di nuovi perché la sua attività professionale non viene interrotta.