MARITTIMI: ACCORDO PER L'IMBARCO DI ALLIEVI ITALIANI A BORDO DI NAVI DI BANDIERA ITALIANA ED ESTERA

Il giorno 30/7/2015, tra la CONFITARMA, la FEDARLINEA e la FILT-CGIL, la FIT-CISL e la UILTRASPORTI è stato firmato l’accordo definitivo volto a favorire l’imbarco di Allievi Ufficiali su navi di bandiera estera e italiana, in attuazione a quanto già convenuto nel protocollo d’intesa sottoscritto in data 26/2/2015.

Campo di applicazione e finalità
Il presente accordo si applica su tutte le navi di bandiera italiana, nonché su tutte le navi di bandiera estera, a bordo delle quali siano imbarcati lavoratori marittimi e Allievi ufficiali, allievi sottufficiali ed allievi comuni ai quali si applica la legge italiana ed i relativi accordi sindacali di settore.
Esso ha la finalità importante di promuovere l’occupazione dei giovani italiani nelle professioni marittime, dando loro concrete prospettive di carriera.
Considerato che

- la normativa nazionale e internazionale vigente prevede, nell’ambito di un programma di formazione riconosciuto, un periodo di 12 mesi di navigazione per l’acquisizione della qualifica di Ufficiale di coperta e di macchina e un periodo di almeno 6 mesi di navigazione per l’acquisizione della qualifica di Ufficiale Elettrotecnico, e che nel corso di tale periodo l’Allievo Ufficiale riceva a bordo, in base a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, la formazione e l’addestramento necessari per conseguire dette abilitazioni;

- attualmente il costo complessivo dell’Allievo ufficiale italiano non è allineato ai pari grado imbarcati su navi di altre bandiere, risultando quindi meno competitivo;

obiettivo comune delle parti è quindi l’individuazione di misure strutturali che favoriscano la sostenibilità dell’imbarco degli Allievi Ufficiali e di altre figure professionali specializzate per le quali è necessario un periodo di addestramento a bordo.
L’accordo pertanto, prevede progetti formativi e di addestramento di durata e contenuto conformi alla normativa nazionale e internazionale in materia di formazione e abilitazioni professionali marittime.

A) Allievi Ufficiali, Allievi Sottufficiali e Allievi Comuni
Sono previsti i seguenti progetti:

1) Progetto formativo di addestramento a bordo per l’Allievo Ufficiale di coperta
2) Progetto formativo di addestramento a bordo per l’Allievo Ufficiale di macchina
3) Progetto formativo di addestramento a bordo per l’Allievo Ufficiale Elettrotecnico
4) Progetti formativi di addestramento a bordo per gli Allievi sottufficiali e per gli Allievi comuni alberghieri

Considerato che l’attività svolta a bordo dall’Allievo Ufficiale ha natura prettamente formativa e che tale attività ha come scopo fondamentale l’addestramento volto all’acquisizione delle competenze necessarie per conseguire l’abilitazione di Ufficiale, l’indennità minima mensile netta omnicomprensiva spettante agli Allievi Ufficiali sarà pari ad € 650,00.
Considerato che l’attività svolta a bordo dall’Allievo Sottufficiale ha natura prettamente formativa, l’indennità minima mensile netta omnicomprensiva spettante agli Allievi Sottufficiali sarà pari ad € 600,00.
Considerato che l’attività svolta a bordo dall’Allievo Comune ha natura prettamente formativa, l’indennità minima mensile netta omnicomprensiva spettante agli Allievi Comuni sarà pari ad € 550,00.

Ferma restando, ai sensi della normativa nazionale vigente, la natura prettamente formativa e di addestramento tipica dell’attività svolta a bordo dall’Allievo, a tale figura, che comunque non rientra nella definizione di lavoratore marittimo di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 71/2015 in quanto non in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento, verranno comunque estese le tutele previdenziali, assistenziali e assicurative previste per i lavoratori marittimi.
Al termine del percorso formativo e del conseguimento dell’abilitazione professionale, l’Allievo ritenuto idoneo, compatibilmente con le disponibilità aziendali, potrà essere arruolato dall’impresa armatoriale o dalle imprese armatoriali con cui ha svolto detto percorso formativo.
Il trattamento di vitto e alloggio, previsto per i lavoratori marittimi, è esteso anche agli Allievi (Ufficiali, Sottufficiali e Comuni) in rapporto alla qualifica che verrà acquisita al termine del percorso formativo.
Il presente paragrafo A) si applica all’Allievo che imbarca con tale qualifica per la prima volta successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo.
All’Allievo che ha già iniziato il suo percorso formativo a bordo prima della stipula del presente accordo continuerà a essere applicato lo stesso trattamento già riconosciuto in occasione del suo precedente imbarco fino al termine del suddetto percorso formativo.

B) Terzo Ufficiale Junior - Introduzione della retribuzione di ingresso
A decorrere dalla data di stipula del presente accordo, il lavoratore marittimo che consegue, al termine del percorso formativo, l’abilitazione di Ufficiale e che non risulta essere mai stato imbarcato come Ufficiale abilitato alla guardia potrà essere arruolato come Terzo Ufficiale Junior.
Ai fini delle tabelle minime di sicurezza il Terzo Ufficiale Junior è un Ufficiale abilitato alla guardia in quanto in possesso della relativa abilitazione professionale.
Allo scopo di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dell’Allievo Ufficiale che ha conseguito l’abilitazione, questi potrà essere imbarcato, in base alle disposizioni del CCNL vigente, come Terzo Ufficiale Junior e allo stesso verrà riconosciuta, nei primi 12 mesi d’imbarco, una retribuzione d’ingresso composta dal minimo contrattuale e da tutti gli altri elementi retributivi previsti dal CCNL per la qualifica di Terzo Ufficiale ridotti del 20%.

Decorrenza
L’accordo, che completa la trattativa che il 1° luglio 2015 si è conclusa con il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del settore marittimo, decorre dalla data di stipula e avrà validità fino al 31 dicembre 2017.