COOPERATIVE: raggiunto l'accordo sulla rappresentanza

 

 

Sottoscritto il 28/7/2015, tra l’AGCI, la CONFCOOPERATIVE, la LEGACOOP e la CGIL, la CISL, la UIL, l'accordo interconfederale sulla rappresentanza nel comparto cooperativo italiano. Il documento contiene norme per la misurazione, la certificazione e la regolamentazione della rappresentanza aziendale.

Un passo importante anche per potenziare ulteriormente la contrattazione di secondo livello, contrastare le false cooperative e il dumping contrattuale e arrivare a quella legge sulla rappresentanza che il Governo ha proposto alle parti sociali, considerando che la forma cooperativa sia una tipologia di impresa che può contribuire al rilancio del Paese, valorizzare il ruolo del lavoro, sviluppare le istanze di partecipazione dei lavoratori all'impresa e di autogestione, perseguire il raggiungimento dell’obiettivo di assicurare buona e stabile occupazione, concorrere nel processo di coesione sociale e nella promozione delle politiche di inclusione.
Il datore di lavoro provvederà, alle condizioni e secondo le modalità contenute nel presente accordo, ad effettuare la rilevazione del numero delle deleghe dei lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie. Il numero delle deleghe viene rilevato dall’INPS tramite un’apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens o Dmag) e per gli operai del settore costruzioni dalle Casse Edili.
AGCI, Confcooperative, Legacoop, Cgil, Cisl e Uil, tramite apposita convenzione, definiranno con l’INPS l’introduzione nelle dichiarazioni mensili Uniemens di una apposita sezione per la rilevazione annuale del numero delle deleghe sindacali relative a ciascun ambito di applicazione del CCNL.
Ciascun datore di lavoro, attraverso i moduli Uniemens o Dmag, indicherà nell’apposita sezione il codice del CCNL applicato e il numero delle deleghe ricevute per ogni singola organizzazione sindacale di categoria con relativo codice identificativo, nonché la forma di rappresentanza presente nelle unità produttive con più di 15 lavoratori (5 lavoratori per le imprese agricole).
I dati raccolti dall’INPS saranno trasmessi al CNEL che li pondererà con i consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle Rappresentanze Sindacali Unitarie da rinnovare ogni tre anni.
Effettuata la ponderazione, il CNEL comunicherà alle parti stipulanti il presente accordo il dato di rappresentanza di ciascuna organizzazione sindacale di categoria relativo ai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro e alle singole realtà provinciali.
I dati sulla rappresentanza saranno determinati e comunicati dal CNEL e saranno utili, oltre che per il raggiungimento della soglia del 5%, anche per la verifica della maggioranza del 50% + 1, per tutti i rinnovi contrattuali che saranno sottoscritti dopo la comunicazione effettuata dal CNEL, ed ai fini della misurazione delle maggioranze relative alle piattaforme di rinnovo per i contratti.
Con tale accordo al negoziato per il CCNL potranno così partecipare le organizzazioni sindacali che abbiano ottenuto una rappresentatività non inferiore al 5%. In assenza di piattaforme unitarie il negoziato si avvierà sulla base della piattaforma presentata dalle sigle sindacali che vantano una rappresentatività complessiva pari ad almeno il 50% più uno. I CCNL sottoscritti da organizzazioni sindacali con questa percentuale di rappresentatività saranno efficaci ed esigibili per tutti i lavoratori e le organizzazioni. Vengono inoltre stabiliti alcuni principi per la contrattazione di secondo livello, definendo le modalità di base a cui potrà derogare o modificare norme del CCNL.
Nella fase transitoria questo potrà avvenire, infatti, sia per aderire alle esigenze di specifici contesti produttivi sia per gestire crisi aziendali o investimenti, limitatamente però alle parti dei CCNL che disciplinano aspetti organizzativi (prestazioni lavorative, orari, organizzazione del lavoro) e a condizione che gli accordi siano sottoscritti con le rappresentanze sindacali presenti in azienda e d’intesa con le organizzazioni sindacali territoriali.
In particolare, per la contrattazione territoriale, i contratti approvati da associazioni sindacali che sul territorio vantino una rappresentatività pari al 50% + 1 saranno efficaci per tutto il personale e vincolanti per tutte le organizzazioni sindacali espressione delle confederazioni firmatarie. Questi accordi, per avere effettivi, dovranno però essere approvati a maggioranza semplice da una consultazione certificata tra i lavoratori. I contratti aziendali saranno efficaci, invece, se approvati dalla maggioranza dei componenti delle RSU o dalle RSA che raccolgano la maggioranza delle deleghe sindacali a condizione che nessuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo e/o da almeno il 30% dei lavoratori non venga chiesto entro 10 giorni dalla stipula del contratto di svolgere un referendum.