Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 luglio 2015, n. 32697

Somministrazione di manodopera ad altra società - Mancanza di iscrizione all'albo - Manodopera abusiva - Condannato

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con sentenza del 20 novembre 2013, il Tribunale di Genova ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda, per il reato di cui agli artt. 4 e 18 del d.lgs. n. 266 del 2003 (ndr agli artt. 4 e 18 del d.lgs. n. 276 del 2003) per avene fornito, nella sua qualità di amministratore unico della L. s.r.l., undici lavoratori per un totale di 2764 giornate alla S. s.p.a., senza essere iscritto all'apposito Albo delle Agenzie.

In particolare, la L. s.r.l. aveva ricevuto l'incarico di inviane i propri lavoratori presso la S. s.p.a. dalla G. s.r.l., altra società della quale lo stesso imputato era legale rappresentante. Quest'ultima società aveva sua volta stipulato un contratto di appalto con Q. s.r.l., anche essa riconducibile all'imputato, la quale aveva sua volta concluso un contratto di appalto con la S. s.p.a. Secondo quanto ritenuto dal Tribunale, l'attività lavorativa svolta all'interno della filiale della S. s.p.a. consisteva nel deposito di merce, pacchi, lettere, documenti e nel loro trasporto presso i clienti. I lavoratori forniti dalla L. s.r.l. venivano coordinati e ricevevano le direttive sui turni di lavoro dai responsabili della filiale della S. s.p.a., che formulavano eventuali contestazioni sul loro operato e autorizzano le eventuali assenze; i lavoratori in questione erano anche tenuti alla registrazione della presenza giornaliera su un apposito foglio firma presso la S. s.p.a.

2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si deducono la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in punto di prova della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. La difesa sostiene che i lavoratori cui si riferisce l'imputazione svolgevano mansioni di tipo meramente esecutivo, connotate da un'estrema semplicità e non ricevevano, perciò, alcuna indicazione o direttiva su ciò che dovevano fare. Evidenzia altresì che l'intero processo produttivo era supervisionato da due dipendenti della S. s.p.a. (D. e P., che verificavano, in particolare, lo smistamento della posta, svolgendo altresì semplici mansioni di segreteria, quali l'invio di fax e la risposta a telefonate. Lamenta, in sostanza, che la condanna si sarebbe basata esclusivamente sulle dichiarazioni dell'ispettore T., che aveva proceduto all'accertamento dei fatti, senza alcuna considerazione per le altre testimonianze raccolte. Sarebbe, in particolare, erronea l'affermazione secondo cui D. e P. erano dipendenti della G. s.r.l., perché questi erano invece dipendenti della S. s.p.a. Né alcuna rilevanza avrebbe potuto essere comunque attribuita - prosegue la difesa - alla commistione tra le varie società riconducibili all'imputato. Sarebbero, in particolare, smentite dagli atti le affermazioni del teste T. secondo cui S. s.p.a. organizzava i turni di lavoro dei lavoratori fomiti dal s.r.l., provvedeva alla registrazione delle presenze, autorizzava le ferie, esercitava ogni potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori, senza alcuna assunzione di rischio d'impresa da parte della L. s.r.l. Né si sarebbe considerato che l'imputato era il soggetto che aveva assunto ì lavoratori, riceveva il foglio presenze compilato da loro mensilmente, erogava lo stipendio, esercitava nei loro confronti il potere disciplinare, ne autorizzava le ferie, organizzava i corsi in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro; tutte attività che sarebbero - secondo la difesa - estrinsecazione della funzione datoriale. Si sarebbe inoltre trascurato il ruolo di B. soggetto che svolgeva, seppure non in modo formale, funzioni di coordinamento degli altri lavoratori per conto della L. s.r.l.

2.2. - Con un secondo motivo di doglianza, si prospettano la mancanza e la contraddittorietà della motivazione quanto alla dimostrazione della sussistenza di una somministrazione di manodopera. Vi sarebbe stata, sul punto, una sostanziale inversione dell'onere della prova, indebitamente posto a carico dell'imputato.

2.3. - In terzo luogo, si deduce la carenza di motivazione in ordine alla diminuzione della pena in misura inferiore al terzo in conseguenza della concessione delle circostanze attenuanti generiche, pur in presenza di elementi positivi di valutazione in tal senso risultanti dalla stessa sentenza impugnata.

 

Considerato in diritto

 

3. - Il ricorso è infondato.

3.1. - I primi due motivi di doglianza - che possono essere trattati congiuntamente, perché attengono entrambi alla prova della responsabilità penale - sono infondati.

Devono essere preliminarmente richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, secondo cui la distinzione tra il contratto di appalto e quello di somministrazione di manodopera va operata non soltanto con riferimento alla proprietà dei fattori di produzione ma altresì con riferimento alla verifica della reale organizzazione dei mezzi e dell'assunzione effettiva del rischio d'impresa, in assenza dei quali si configura una mera fornitura di prestazione lavorativa che, se effettuata da soggetti non autorizzati configura il reato di cui all’art. 18 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (ex multis, sez. 3, 25 novembre 2004, n. 861, rv. 230664).

Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, il Tribunale ha applicato tali principi attraverso una valutazione del compendio istruttorio che muove dalla corretta valorizzazione della testimonianza dell'ispettore T. il quale ha proceduto all'accertamento dei fatti. Si tratta - come evidenziato dal Tribunale con adeguato e logico iter argomentativo - di dichiarazioni in sé credibili e coerenti e, comunque, sostanzialmente non smentite dagli altri testimoni, dalle quali è emerso che i lavoratori erano coordinati e ricevevano le direttive sui turni di lavoro dai preposti della S. s.p.a., che ne potevano contestare anche l'operato e ne autorizzavano le eventuali assenze; i lavoratori erano, inoltre, tenuti alla registrazione della presenza giornaliera su un apposito foglio firma presso la S. s.p.a.

La stessa difesa, del resto, sostanzialmente ammette che i lavoratori fomiti erano coordinati da due dipendenti della S. s.p.a., D. e P., pur cercando di sminuire la rilevanza di tale coordinamento sull'assunto che le attività svolte dai lavoratori sarebbero state semplicissime. Ne può essere dato alcun peso alla circostanza se D. e P. fossero dipendenti della S. s.p.a., come ritenuto la difesa, o invece dipendenti della G. s.r.l., come riportato in sentenza, perché risulta pacifico che gli stesi non erano comunque dipendenti della L. s.r.l.; con la conseguenza che certamente le direttive sull'attività da svolgere non provenivano da quest'ultima società.

E la sentenza impugnata risulta adeguatamente argomentata anche quanto al profilo dell'organizzazione dei turni di lavoro, anch'essa certamente non riconducibile alla L. s.r.l. È sufficiente qui rilevare che, dagli stessi brani delle testimonianze di R., G., P. riportati alle pagg. 5 e 6 del ricorso, emerge che queste non si pongono in contraddizione con quanto accertato dal ispettore T. I testimoni hanno infatti affermato, seppure con qualche incertezza, che l'organizzazione del turno di lavoro era disposta dai dirigenti di filiale della S. s.p.a.

Analoghe considerazioni valgono quanto allo svolgimento dell'attività di registrazione delle presenze da parte di S. s.p.a. (pagg. 6 e 7 del ricorso), rispetto alle quali gli stessi testi non hanno sostanzialmente smentito la ricostruzione dell'ispettore T. Né può essere attribuito alcun rilievo al fatto che il foglio presenze fosse poi inviato alla L. perché dagli atti non emerge che quest'ultima esercitasse alcun potere direttivo sui lavoratori a tale proposito e che tale invio serviva per consentire alla società dell'imputato di quantificare nei confronti della S. s.p.a. i corrispettivi dell'abusiva somministrazione di manodopera.

Quanto alle ferie e alla loro autorizzazione, le testimonianze richiamate dalla difesa (pagg. 7-9 del ricorso) risultano piuttosto incerte, in particolare in merito alla circostanza che le richieste di ferie erano compilate e consegnate alla S., seppure su fogli formalmente intestati alla L. Si tratta, del resto, di un meccanismo che non attiene strettamente all'esercizio di un potere direttivo in punto di ferie da parte di L. ma risulta giustificato semplicemente dall'esigenza che tale società aveva di conteggiare le ore di lavoro effettivamente svolte dai lavoratori in modo da fatturarne il costo alla S. s.p.a.

In conclusione, il Tribunale ha fornito in punto di responsabilità penale una motivazione che, pur nella sua sinteticità, appare pienamente adeguata e coerente sia in relazione alla valutazione delle dichiarazioni del teste T. sia in relazione al raffronto tra queste e le dichiarazioni, spesso incerte e comunque mai di segno espressamente contrario, rese dagli altri testimoni.

3.2. - Del tutto generico è il secondo motivo di doglianza, relativo alla diminuzione della pena in conseguenza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa si limita, infatti, ad affermare che vi sarebbero elementi positivi di giudizio non adeguatamente valorizzati dal Tribunale, ma non indica puntualmente quali siano tali elementi.

4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.