Prassi - MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Nota 22 luglio 2015, n. 3845

Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. Disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Comunicazione telematica "dell’offerta di conciliazione". Seguito nota operativa

 

Con precedente nota n. 2788 del 27 maggio 2015 sono stati forniti i primi indirizzi operativi della normativa indicata in oggetto. Contestualmente sul portale del Ministero (www.cliclavoro.gov.it) è stata resa disponibile l'applicazione che consente di effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 2015 (ndr articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 2015) e, seguendo ormai una consolidata consuetudine, è stata aperta una linea diretta con i soggetti interessati al provvedimento, al fine di raccogliere eventuali segnalazioni durante la prima fase di attuazione del provvedimento.

Per tale ragione si ritiene utile integrare la precedente nota al fine di chiarire ulteriori aspetti operativi.

La comunicazione citata dal comma 3 dell'articolo 6 del citato decreto legislativo:

1. è dovuta solo nei casi in cui il datore di lavoro propone la conciliazione al lavoratore;

2. è dovuta anche dalle agenzie per il lavoro nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro;

3. non va effettuata quando il rapporto di lavoro si risolve durante il periodo di prova.

Inoltre, si precisa che - in modo del tutto analogo a quanto avviene per le altre comunicazioni inerenti il rapporto di lavoro - i datori di lavoro possono effettuare tale comunicazione direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati così individuati dalla normativa vigente:

- i consulenti del lavoro, abilitati, ai sensi degli articoli 1, comma 1 e articolo 2, comma 1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente. Prerequisito è l'iscrizione all'albo a norma dell'art. 9 della legge citata;

- gli avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, sempre secondo quanto previsto dalle norme citate alla lettera precedente. Per essi costituisce prerequisito l'iscrizione ai rispettivi albi e la comunicazione alla direzione del lavoro della provincia in cui esercitano la consulenza del lavoro;

- i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese, anche in forma cooperativa, che abbiano affidato l'esecuzione secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 4 della legge n. 12/1979 e successive modificazioni. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti delle predette associazioni;

- le associazioni di categoria delle imprese agricole, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 6 della Legge 28 novembre 1996, n. 608;

- le altre associazioni di categoria dei datori di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 del Decreto Legislativo 11 dicembre 2002, n. 297;

- le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, per l'invio del prospetto riguardante i propri dipendenti;

- i consorzi e gruppi di imprese, di cui all'art. 31 Dlgs. 276/2003, per conto di tutte le imprese  del gruppo o consorziate, agendo come dei veri e propri intermediari