Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 luglio 2015, n. 15547

Tributi - Accertamento - Termine - Fattispecie

 

Svolgimento del processo

 

La controversia promossa dalla A. s.p.a., in proprio e quale incorporante la A. s.p.a., ha ad oggetto otto avvisi di accertamento per Irpeg ed Ilor, relative agli anni 1995-1998, di cui quattro emessi dall’Ufficio a seguito di verifica eseguita nei confronti dell’A nell’anno 2005 e quattro a seguito di verifica nei confronti dell’A. nell’anno 2009. La CTR ha accolto l’appello proposto dalla Società, avverso la sentenza della CTP di Rimini n. 342/1/10 - che ne aveva rigettato i ricorsi, limitatamente agli avvisi notificati alla stessa in proprio, per violazione dell’art. 12 comma 7, L. 212/2000, non ritenendo sussistenti valide ragioni di urgenza nel disposto dell’art. 24, comma 3, del d.l. 185/2008, con il quale in attuazione della decisione 2003/193/CE, in materia di recupero di aiuti di Stato illegittimi, era stato assegnato all’Agenzia il termine di gg. 120 per provvedere alla notifica dei relativi avvisi di accertamento. Rilevava la CTR che l’Ufficio, pur considerando perentorio il termine succitato, avrebbe dovuto anticipare la verifica fiscale in modo tale da garantire al contribuente il periodo di gg. 60 per formulare le proprie osservazioni.

Relativamente agli avvisi di accertamento notificati all’A. per recuperi relativi all’A s.p.a., la CTR riteneva infondata l’eccezione di decadenza - per inapplicabilità dell’art. 2946 c.c. anteriormente al 2008, quella relativa alla inapplicabilità della normativa sugli aiuti di Stato all’attività svolta dall’A,. nonché quella riguardante l’individuazione dell’aliquota "vista la dinamica degli allacciamenti non limitata alle sole condotte", ed gli ammortamenti affermando "la normativa del TUIR applicata è corretta non risultando specificate a sufficienza le doglianze di parte appellante. Il ricorso proposto dall’Agenzia si articola in tre motivi; resiste la società con controricorso e ricorso incidentale; resiste al controricorso incidentale con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

 

Motivi della decisione

 

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità, per tardività, del ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate, risultando lo stesso depositato presso l’Ufficio Postale in data 27/1/2014, come si evince dal timbro apposto in calce alla relata di notifica, entro il termine di cui all’art. 327 c.p.c.

Nel merito, con primo motivo e secondo motivo - recanti la intitolazione : violazione e falsa applicazione degli artt. 12 comma 7 della L. 212/2000 e 24 del d.l. 185/2008, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. - l’Agenzia delle Entrate assume l’erroneità della decisione laddove, disattendendo i principi espressi dalle SS.UU. di questa Corte con sentenza 29/7/2013, n. 18184, ha ritenuto applicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 12 comma 7 cit., nonostante la sopravvenuta disposizione di cui all’art. 24 cit. che fissava in 120 gg. il termine per la notifica degli avvisi di accertamento, senza peraltro considerare che la società aveva comunque prodotto proprie osservazioni, a seguito delle quali l’Ufficio aveva revocato i quattro precedenti avvisi ed aveva emesso quelli oggetti dell’attuale giudizio.

La censura è fondata. In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 2587 del 05/02/2014; Sez. U, Sentenza n. 18184 del 29/07/2013), ha affermato che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'ufficio. E’ stato altresì affermato (Sez. 5, Sentenza n. 2592 del 05/02/2014) che le ragioni di urgenza non possono identificarsi nell'imminente spirare del termine di decadenza di cui all'art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, essendo dovere dell'amministrazione attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale.

Deve tuttavia rilevarsi che tale ultimo principio, è stato affermato con riferimento ad ima situazione ordinaria in un’ottica tesa a non convalidare in via generalizzata, tutti gli atti in scadenza. Diverse sono le circostanze che caratterizzano la fattispecie in esame, laddove il mancato rispetto del termine di cui all’art. 12 comma 7 cit. trova il suo fondamento nell’art. 24 del d.l. n. 185/2008 che, al fine di dare completa attuazione alla decisione 2003/193/CE della Commissione del 5/6/2002, relativa al recupero di aiuti di Stato, venne fissato in gg. 120 il termine per la notifica degli avvisi di accertamento. Trattasi come è evidente di una circostanza imprevedibile e sopravvenuta che, nell’imporre una stretta tempistica per gli adempimenti dell’Amministrazione finanziaria, è idonea a giustificare il mancato rispetto del termine di cui all’art. 12 cit..

Quanto sopra ha effetto assorbente sul terzo motivo (con quale l’Agenzia lamenta che la CTR non abbia ritenuto disapplicabile la normativa nazionale che impedirebbe il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con decisione della Commissione Europea).

Con ricorso incidentale - recante la intitolazione: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.-l’A. s.p.a., quale incorporante l’A. s.p.a., assume l’omesso esame di una circostanza - errato conteggio delle somme recuperate a tassazione a titolo di aiuti di Stato - ritualmente dedotto in primo e secondo grado.

La censura è infondata. Ed invero la riformulazione dell'art. 360, n. 5), cod. proc. civ., disposta con l'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, - applicabile alla sentenza in esame- comporta la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (SS.UU. 8053/2014). Orbene nel caso in esame la motivazione della CTR, pur stringata sul punto, non può ritenersi inesistente, apparente o incomprensibile, di talché va rigettata la proposta censura.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR della Emilia e Romagna.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la ricorrente incidentale è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo e secondo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della CTR della Emilia e Romagna. Rigetta il ricorso incidentale.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la ricorrente incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.