Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 30 giugno 2015

Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13

 

Art. 1

Oggetto

 

1. Al fine di promuovere l'apprendimento permanente quale diritto della persona ad accrescere e aggiornare le proprie competenze, abilità e conoscenze nei contesti di apprendimento formali, non formali e informali, il presente decreto, in coerenza con le norme generali e gli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, definisce un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze.

2. Il presente decreto, nel definire una cornice di riferimenti comuni per l'operatività dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze di titolarità regionale, mira al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) favorire la messa in trasparenza degli apprendimenti e l'aderenza della formazione ai fabbisogni delle imprese e delle professioni al fine di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e accrescere la produttività e la competitività del sistema produttivo;

b) ampliare la spendibilità delle qualificazioni in ambito nazionale ed europeo al fine di facilitare la mobilità geografica e professionale anche in un'ottica di internazionalizzazione delle imprese e delle professioni.

3. Le qualificazioni rilasciate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi e per gli effetti del presente decreto, afferenti al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo:

a) hanno valore sull'intero territorio nazionale, a ogni effetto di legge, e possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, ovvero possono concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate di cui all'art. 2, lettera b), nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti;

b) sono rese trasparenti per il riconoscimento, a livello europeo ed internazionale, attraverso la referenziazione ai sistemi di classificazione delle attività economiche e delle professioni e ai livelli del quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF).

4. Le competenze validate o certificate, ai sensi e per gli effetti del presente decreto e del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, possono costituire credito formativo in ingresso ai percorsi formali di apprendimento secondo criteri e procedure definiti da ciascun ente pubblico titolare per i rispettivi ambiti di titolarità, in applicazione del richiamato decreto legislativo.

5. Le disposizioni derivanti dal presente decreto sono assunte con riferimento all'assolvimento dell'impegno adottato nell'accordo di Partenariato 2014-2020 in relazione alla condizionalità ex ante «10.3 Apprendimento permanente» con riguardo a «l'esistenza, su tutto il territorio nazionale, di un quadro operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze» e costituiscono altresì riferimento tecnico e istruttorio per i lavori del Comitato tecnico nazionale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

 

Art. 2

Definizioni

 

1. A integrazione delle definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per:

a) «Classificazione dei settori economico-professionali»: sistema di classificazione che, a partire dai codici di classificazione statistica ISTAT relativi alle attività economiche (ATECO) e alle professioni (Classificazione delle professioni), consente di aggregare in settori l'insieme delle attività e delle professionalità operanti sul mercato del lavoro (Allegato 1). I settori economico-professionali sono articolati secondo una sequenza descrittiva che prevede la definizione di: comparti, processi di lavoro, aree di attività, attività di lavoro e ambiti tipologici di esercizio;

b) «attività di lavoro riservata»: attività di lavoro riservata a persone iscritte in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile nonché alle professioni sanitarie e ai mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative;

c) «attestazione di parte prima»: attestazione la cui validità delle informazioni contenute è data dalla autodichiarazione della persona, anche laddove attuata con un percorso accompagnato e realizzata attraverso procedure e modulistiche predefinite;

d) «attestazione di parte seconda»: attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolato che eroga servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all'ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

e) «attestazione di parte terza»: attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolare, con il supporto dell'ente titolato che eroga i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

 

Art. 3

Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali

 

1. In conformità agli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario e nella prospettiva di implementazione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, è reso operativo il quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali (di seguito quadro nazionale), le cui specifiche tecniche sono sintetizzate nell'allegato 2.

2. Il quadro nazionale costituisce la parte del repertorio nazionale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 afferente le qualificazioni regionali e rappresenta il riferimento unitario per la correlazione delle qualificazioni regionali e la loro progressiva standardizzazione, nonché per l'individuazione, validazione e la certificazione delle qualificazioni e delle competenze anche in termini di crediti formativi in chiave europea.

3. Il quadro nazionale è organizzato sulla base della classificazione dei settori economico-professionali e rappresenta riferimento per i repertori delle qualificazioni regionali, approvati e pubblicati da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano e rispondenti agli standard minimi di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 anche in coerenza con i seguenti riferimenti operativi:

a) referenziazione delle qualificazioni e delle relative competenze, laddove applicabile, ai codici statistici nazionali secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e alla sequenza di descrittori della classificazione dei settori economico-professionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);

b) identificazione e descrizione delle qualificazioni e delle relative competenze in coerenza con i criteri costruttivi e descrittivi per la correlazione e progressiva standardizzazione delle qualificazioni di cui all'allegato 3;

c) referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione al quadro EQF.

4. Ai fini della correlazione e del riconoscimento delle qualificazioni regionali sull'intero territorio nazionale, il quadro nazionale rappresenta:

a) riferimento professionale, in termini di contenuti professionali declinati secondo una sequenza descrittiva che, a partire dalla identificazione dei principali processi produttivi di beni e servizi nei diversi settori economico-professionali, individua le aree di attività e le singole attività di lavoro che le compongono;

b) riferimento per il riconoscimento e la spendibilità delle qualificazioni e delle competenze regionali a livello nazionale ed europeo, in rapporto al grado di associazione ai descrittori della classificazione dei settori economico-professionali;

c) riferimento prestazionale per le valutazioni realizzate nei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze. Per ogni area di attività, oltre alle attività di lavoro, sono identificati i principali ambiti tipologici di esercizio, intesi come descrittori che esemplificano il contesto di esercizio di un'attività lavorativa.

5. Il quadro nazionale è reso pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica su sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in un'apposita sezione dedicata alla «Certificazione delle competenze», contenente, al minimo:

a) la normativa nazionale di riferimento;

b) il collegamento attivo al quadro nazionale, comprensivo delle funzioni per la consultazione pubblica nonché di quelle per l'interoperatività con i repertori regionali e per la manutenzione di cui all'art. 9;

c) il collegamento alla sezione dedicata alla «Certificazione delle competenze» dei siti istituzionali delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).

 

Art. 4

Criteri per la correlazione tra le qualificazioni regionali per il loro riconoscimento a livello nazionale

 

1. Le qualificazioni regionali sono costituite da una singola competenza o da aggregati di competenze e sono conseguibili attraverso la certificazione di competenze acquisite in un contesto di apprendimento formale o attraverso una procedura di certificazione a seguito di un processo di individuazione e validazione di competenze comunque acquisite.

2. Le qualificazioni regionali afferiscono al quadro nazionale attraverso l'associazione ad almeno una delle aree di attività secondo i criteri descritti nell'allegato 2.

3. Sono oggetto di certificazione, ai sensi e per gli effetti del presente decreto, le competenze riferite a qualificazioni associate al quadro nazionale.

4. Sono oggetto di individuazione e validazione le competenze di qualificazioni o afferenti al quadro nazionale, o anche non afferenti al quadro nazionale, purché contenute in repertori approvati e pubblicati e rispondenti ai requisiti definiti all'art. 3, comma 3, con esclusione della lettera c).

5. Le qualificazioni regionali che in termini di competenze presidiano le attività di lavoro di un gruppo di correlazione di cui all'allegato 2, individuato nell'ambito di un'area di attività, sono considerate automaticamente equivalenti, limitatamente alle attività presidiate. Sia in fase di prima applicazione sia in fase di manutenzione di cui all'art. 9, l'automatica equivalenza è resa operativa a seguito di apposito vaglio e validazione da parte del gruppo tecnico di cui all'art. 9, comma 1.

6. Le qualificazioni regionali che non presidiano tutte le attività di lavoro di un gruppo di correlazione sono correlate ad altre qualificazioni regionali, limitatamente alle attività di lavoro presidiate, e le relative competenze sono riconosciute dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, su richiesta della persona.

7. La correlazione tra qualificazioni regionali è un processo orientato alla progressiva standardizzazione nella prospettiva di implementazione del repertorio nazionale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. A tal fine, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano adeguano le competenze delle qualificazioni dei propri repertori in base alle attività previste dalle aree di attività di riferimento.

 

Art. 5

Riferimenti operativi per gli standard minimi di processo

 

1. In coerenza con l'art. 5 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 e con i requisiti tecnici di cui all'allegato 5, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano il rispetto degli standard minimi di processo relativamente ai due servizi, operativamente definiti come segue:

a) il «processo di individuazione e validazione», inteso come servizio finalizzato al riconoscimento, da parte di un ente titolato ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, delle competenze comunque acquisite dalla persona attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento formale, anche in caso di interruzione del percorso formativo, non formale e informale. Il processo di individuazione e validazione può o completarsi con il rilascio del «Documento di validazione», con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda, o proseguire con la procedura di certificazione delle competenze di cui al seguente punto b), sempre che la persona ne faccia richiesta;

b) la «procedura di certificazione delle competenze», intesa come servizio finalizzato al rilascio di un «Certificato» relativo alle competenze acquisite dalla persona in contesti formali o di quelle validate acquisite in contesti non formali o informali. Il «Certificato» costituisce attestazione di parte terza, con valore di atto pubblico.

2. In riferimento al processo di individuazione e validazione, gli elementi minimi che caratterizzano le fasi del processo di erogazione del servizio sono:

a) per la fase di identificazione: ricostruzione delle esperienze della persona, messa in trasparenza delle competenze acquisite ed elaborazione di un «Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite» (di seguito «Documento di trasparenza») di cui all'art. 6;

b) per la fase di valutazione: esame tecnico del «Documento di trasparenza» ed eventuale valutazione diretta, intesa quale prova di valutazione in presenza del candidato attraverso audizione, colloquio tecnico ovvero prova prestazionale;

c) per la fase di attestazione: stesura e rilascio del «Documento di validazione» di cui all'art. 6.

3. In riferimento alla procedura di certificazione, gli elementi minimi che caratterizzano le fasi del processo di erogazione del servizio sono:

a) per la fase di identificazione: ammissione alla procedura di certificazione tramite formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento, nel caso di apprendimenti acquisiti in contesto formale; acquisizione del «Documento di validazione» di cui all'art. 6, in caso di apprendimenti acquisiti in contesti non formali e informali;

b) per la fase di valutazione: valutazione diretta e sommativa realizzata con colloqui tecnici ovvero prove prestazionali, con la presenza di una commissione o di un organismo collegiale che assicuri il rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo ai sensi dell'art. 7;

c) per la fase di attestazione: stesura e rilascio del «Certificato» di cui all'art. 6.

4. Possono accedere al servizio di individuazione e validazione presso le regioni e province autonome di Trento e Bolzano le persone che dimostrino o autodichiarino di avere maturato esperienze di apprendimento in qualunque contesto formale, non formale e informale purché adeguate e pertinenti ad una o più qualificazioni ricomprese nei repertori di rispettiva titolarità.

5. In fase di accesso ai servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, ai destinatari sono assicurate misure di informazione e orientamento finalizzate anche alla verifica dei fabbisogni e dei requisiti di accesso al servizio di cui al comma 4.

6. In coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in particolare dei principi sanciti all'art. 3, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le modalità di organizzazione delle prove di valutazione a comprova del possesso delle competenze da validare ovvero da certificare, secondo quanto indicato nell'allegato 5.

7. L'organizzazione e i termini di conclusione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze vengono regolamentati da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in coerenza con norme nazionali e regionali vigenti in materia di procedimento amministrativo.

 

Art. 6

Riferimenti operativi per gli standard minimi di attestazione e registrazione

 

1. Nel corso del servizio di individuazione e validazione è redatto il «Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite», con valore di attestazione di parte prima contenente le seguenti informazioni minime:

a) dati anagrafici della persona;

b) le competenze individuate quali potenziali oggetti di validazione;

c) le esperienze lavorative e di apprendimento formale, non formale e informale, riferibili alle competenze individuate quali potenziali oggetti di validazione.

2. Al termine del servizio di individuazione e validazione, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano che il rilascio del «Documento di validazione», con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda sia conforme agli standard di cui all'art. 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 nonché alle informazioni e alle denominazioni del modello esemplificativo di cui all'allegato 6 e contenga esplicito riferimento ai codici delle aree di attività ovvero dei gruppi di correlazione ovvero delle singole attività di lavoro associate alle competenze validate. Il documento di validazione consente alla persona di accedere alla procedura di certificazione, anche in un momento successivo al servizio di individuazione e validazione delle competenze. Laddove il processo di individuazione e validazione si completi con la procedura di certificazione delle competenze, senza interruzione del procedimento, il rilascio del «Documento di validazione» è facoltativo e avviene su richiesta della persona.

3. Al termine del servizio di certificazione delle competenze, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano che il rilascio del «Certificato» con valore di atto pubblico e di attestazione di parte terza sia conforme agli standard di cui all'art. 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 nonché alle informazioni e alle denominazioni del modello esemplificativo di cui all'allegato 7 e contenga esplicito riferimento ai codici delle aree di attività ovvero dei gruppi di correlazione ovvero delle singole attività di lavoro associate alle competenze certificate.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nel predisporre i propri modelli di attestazione possono inserire informazioni aggiuntive rispetto a quelle definite dal presente decreto, nonché adottare, nella terminologia, denominazioni e descrittori differenti purché negli attestati sia reso contestuale ed esplicito il riferimento alla dicitura corrispondente assunta a livello nazionale con il presente decreto.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano la registrazione dei «Documenti di validazione» e dei «Certificati» in coerenza con quanto indicato all'art. 6, comma 1 b) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

 

Art. 7

Riferimenti operativi per gli standard minimi di sistema

 

1. Nella regolazione e organizzazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, assicurano il rispetto degli standard minimi di sistema in coerenza con l'art. 7 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 e con i seguenti riferimenti operativi di cui alle lettere del richiamato articolo:

a) con riguardo alla lettera a): le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e organizzative per gli ambiti di propria titolarità, garantiscono, nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'operatività di uno o più repertori di qualificazioni nonché l'adozione di un quadro regolamentare unitario concernente l'organizzazione, la gestione, il monitoraggio, la valutazione e il controllo dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, e con i riferimenti operativi di cui al presente decreto;

b) con riguardo alla lettera b): le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, garantiscono, al minimo, la pubblicazione su proprio sito istituzionale di una apposita sezione dedicata alla «Certificazione delle competenze», contenente le seguenti informazioni:

I. descrizione dei servizi e delle relative procedure;

II. normativa nazionale di riferimento e collegamento attivo al quadro nazionale di cui all'art. 3;

III. normativa regionale di riferimento e relativa modulistica;

IV. collegamento attivo al repertorio o ai repertori di qualificazioni regionali di rispettiva titolarità. Nei repertori di qualificazioni regionali e negli atti di programmazione dell'offerta formativa, è assicurato il riferimento ai codici delle aree di attività ovvero dei gruppi di correlazione ovvero delle singole attività di lavoro associate da ciascuna qualificazione;

V. indicazione degli uffici responsabili del procedimento e dei relativi contatti;

VI. elenco degli enti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze;

c) con riguardo alla lettera c): le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per il personale addetto all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, l'idoneità dei requisiti secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati 5 e 8 e in rapporto al presidio delle seguenti tre funzioni:

I. accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze;

II. pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici;

III. realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale;

d) con riguardo alla lettera f): le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'organizzazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, il rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza secondo le accezioni operative definite in allegato 5.

2. Nell'organizzazione territoriale dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto degli atti e indirizzi definiti ai sensi e per gli effetti dall'art. 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e da ultimo dell'accordo in sede di conferenza unificata del 10 luglio 2014 sul documento recante: «Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali».

3. In analogia a quanto previsto all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le proprie competenze, autonomie e scelte organizzative, garantiscono idonee forme di coinvolgimento e partecipazione delle parti economiche e sociali, a livello territoriale.

 

Art. 8

Monitoraggio e valutazione

 

1. Il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione del presente decreto, sono effettuati congiuntamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con il supporto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

 

Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

 

1. La manutenzione del quadro nazionale e delle relative specifiche tecniche e metodologiche di cui agli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, è realizzata da un apposito gruppo tecnico istituito con il presente decreto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto da rappresentanti del Ministero stesso, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con il coinvolgimento del partenariato istituzionale ed economico e sociale secondo i ruoli e le procedure previste dall'allegato 4 e con il supporto tecnico dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

2. In fase di prima applicazione ed entro un periodo di dodici mesi dalla data di approvazione del presente decreto, le operazioni di manutenzione di cui al comma 1 sono realizzate a partire dalle seguenti priorità di lavoro:

a) gruppi di correlazione di cui all'art. 4, comma 5;

b) ambiti tipologici di esercizio di cui all'art. 3, comma 4, lettera c);

c) referenziazione delle qualificazioni regionali ai livelli del quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente e relativa inclusione nel primo aggiornamento utile del «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF» di cui all'accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 20 dicembre 2012.

3. Entro il termine di cui al comma 2, le qualificazioni regionali saranno rilasciate ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, fatti salvi gli effetti derivanti dalle programmazioni in corso o definite nel medesimo periodo temporale.

4. Dall'adozione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali.

6. Il Ministero lavoro e delle politiche sociali verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

 

Allegato 1

Classificazione dei settori economico-professionali

Versione 2014

Settori economico-professionali
Agricoltura, silvicoltura e pesca
Produzioni alimentari
Chimica
Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre
Vetro, ceramica e materiali da costruzione
Legno e arredo
Carta e cartotecnica
Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda
Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica
Edilizia
Servizi di public utilities
Stampa e editoria
Servizi di informatica
Servizi di telecomunicazione e poste
Servizi culturali e di spettacolo
Servizi di distribuzione commerciale
Trasporti e logistica
Servizi finanziari e assicurativi
Servizi turistici
Servizi di attività ricreative e sportive
Servizi socio-sanitari
Servizi di educazione, formazione e lavoro
Servizi alla persona
Area comune

TABELLA 1

Settori economico-professionali

1. Fatta salva la coerenza con le disposizioni di cui all’articolato del decreto, i contenuti del presente allegato sono suscettibili di manutenzione nell’ambito delle procedure di manutenzione straordinaria previste in allegato 4.
2. La pubblicazione delle versioni di aggiornamento avviene secondo codifica numerica corrispondente all’anno di aggiornamento del presente allegato secondo lo schema riprodotto in tabella 2 dell'allegato 4.

Allegato 2

Repertorio di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali. Specifiche tecniche

Versione 2014

1. La configurazione tecnica del Quadro nazionale di riferimento per le qualificazioni regionali (di seguito Quadro Nazionale) è rappresentata dalla Classificazione dei settori economico-professionali.
2. La Classificazione dei settori economico-professionali assume le 7 aree professionali adottate con Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011, quale riferimento omogeneo, a livello nazionale, al mondo del lavoro e delle professioni dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale, di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Le aree professionali sono a loro volta suddivise in 23 settori economico-professionali a cui si aggiunge un settore definito "area comune" (cfr. Allegato 1).
3. La Classificazione dei settori economico-professionali è ottenuta attraverso un processo ricorsivo di attribuzione dei codici statistici, alla massima estensione, della Classificazione delle attività economiche (ATECO, Istat - 2007, di seguito ATECO) e della Classificazione delle Professioni (Classificazione delle professioni, Istat-Isfol 2006/2011, di seguito C.P.) ai 24 settori di cui è composta la classificazione.
4. I settori economico-professionali e i relativi codici delle classificazioni statistiche sono, a loro volta, scomposti in 80 comparti, di cui 72 individuati come sottoinsiemi coerenti dei 23 settori economico-professionali e 8 relativi al settore denominato "Area comune".
5. Ciascun settore economico-professionale oltreché in comparti, è articolato anche per processi di lavoro secondo una logica finalizzata a ricostruire analiticamente i cicli produttivi di beni e servizi. I processi di lavoro possono alternativamente:

a) coincidere con un comparto;

b) riferirsi a più comparti di uno stesso settore;

c) descrivere parzialmente un comparto.

In tutti i casi, i processi di lavoro sono associati in modo esclusivo ad un solo settore economico-professionale.

6. Ciascun processo di lavoro è declinato in sequenze di processo in un numero non predefinito e funzionale alla sua completa descrizione. Le sequenze di processo sono, a loro volta, articolate in una o più Aree di Attività (di seguito ADA). Le ADA sono connotate da un titolo e contengono la descrizione di singole attività di lavoro in un numero variabile da un minimo di 4 ad un massimo di 12.
7. Per ogni ADA, oltre alle attività di lavoro, vengono identificati i principali ambiti tipologici di esercizio, intesi come descrittori che contestualizzano un'attività di lavoro o un insieme di attività di lavoro di una ADA, nelle varie situazioni concrete possibili di lavoro, in funzione di diversi fattori quali, ad esempio, i risultati attesi in termini di prodotto o servizio, le condizioni di esercizio, i livelli di complessità, autonomia e responsabilità.

L’indicazione, per ogni ADA, dei principali ambiti tipologici di esercizio, insieme alle attività di lavoro, costituisce uno dei criteri guida per l’identificazione del livello del Quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF) nonché per la predisposizione dei riscontri e delle prove di valutazione atte all'accertamento sostanziale del possesso delle competenze, in coerenza con l'articolo 3 comma 1 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Operativamente le ADA sono definite e descritte secondo i seguenti criteri:

a) la declinazione delle attività avviene attraverso l’uso di un solo sostantivo seguito dall'oggetto. La descrizione è di carattere "atomico" - le attività non sono ulteriormente scomponibili - e non indica come l'attività è realizzata;

b) le attività di lavoro associate ad una ADA sono rappresentate e organizzate, laddove possibile, secondo uno schema logico-cronologico;

c) non si determinano ADA e attività di lavoro relative alla qualità o alla sicurezza, che si considerano trasversali a tutte le attività di lavoro, a meno che non siano specifiche e qualificanti di una determinata ADA;

d) le attività di lavoro e le ADA recano un codice numerico univoco identificativo.

I codici statistici relativi ad ATECO e C.P. sono associati ai processi e alle sequenze di processo. I codici statistici componenti la C.P. sono ulteriormente referenziati alle singole ADA.

8. Sulla scorta di criteri di analisi quantitativa di ricorrenza tra le qualificazioni regionali e di criteri di analisi qualitativa di congruenza rispetto, ad esempio, alle dinamiche evolutive del mondo del lavoro e delle professioni, ai livelli di autonomia e responsabilità e agli ambiti tipologici di esercizio, all’interno delle ADA sono individuati "gruppi di correlazione", intesi quali aggregati di attività di lavoro dotati di una valenza funzionale rispetto al meccanismo di correlazione e riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze a livello nazionale di cui al punto 12 del presente allegato.

I gruppi di correlazione, laddove necessario, recano una denominazione e un sottocodice univoco e identificativo rispetto all’ADA di appartenenza.

9. La classificazione dei settori economico-professionali e il materiale classificatorio della sequenza descrittiva sono resi disponibili, per via informatica, attraverso il Data Base delle Qualificazioni e delle competenze (di seguito DBQc) e pubblicamente accessibili secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 5 del decreto. La classificazione dei settori economico-professionali è progressivamente resa interoperativa con i codici di classificazione utilizzati a livello europeo per la mobilità dei lavoratori tramite la rete EURES.
10. Le qualificazioni contenute nei repertori regionali sono inserite nel DBQc secondo il seguente criterio: le qualificazioni vengono attribuite ad un solo settore economico-professionale e ad uno o più comparti ricadenti nel medesimo settore, attraverso la referenziazione ad uno o più codici statistici componenti la C.P. alla massima estensione, attraverso un’analisi comparativa tra i contenuti professionali descritti nelle singole qualificazioni regionali e le descrizioni dei compiti e delle attività specifiche contenute nelle schede esplicative dei singoli codici componenti la C.P..

Nei casi in cui la qualificazione presenti descrittivi in termini di contenuti professionali che rendono difficile l’approssimazione univoca a codici statistici, la referenziazione avviene secondo il principio di prevalenza, attribuendo alla qualificazione il codice o i codici, dove più nutrita è l’associazione tra le attività descritte nella singola qualificazione e quelle descritte nel singolo codice statistico.

11. Per effetto della referenziazione ai codici statistici della C.P., le qualificazioni regionali afferenti al Quadro nazionale ricadono in una o più ADA. Il gruppo tecnico di cui all'articolo 9 comma 1 del decreto, avvalendosi del DBQc, procede alla verifica della correttezza della associazione delle qualificazioni alle ADA in base ai seguenti criteri:

a) posizionamento dell’ADA nel processo e nelle sequenza di processo, valutando anche la pertinenza dell’associazione ai codici ATECO ricadenti nella sequenza;

b) titolo dell’ADA e attività componenti l’ADA, valutando anche la pertinenza alla associazione al codice o ai codici, della C.P. di riferimento dell’ADA;

c) effettivo possesso da parte della qualificazione regionale delle competenze adeguate al presidio delle attività di lavoro del gruppo o dei gruppi di correlazione interni all'ADA.

12. Le qualificazioni regionali che in termini di competenze presidiano le attività di lavoro di un gruppo di correlazione assumono il codice dell’ADA o, laddove discriminante, del sottocodice del gruppo di correlazione e i codici delle attività di lavoro associate e sono considerate automaticamente equivalenti, limitatamente alle attività presidiate.
13. Sia in fase di prima applicazione sia in fase di manutenzione di cui all’articolo 9 del decreto, l’automatica equivalenza è resa operativa a seguito di apposito vaglio e validazione da parte del gruppo tecnico di cui all’articolo 9.
14. Le qualificazioni regionali che non presidiano tutte le attività di lavoro di un gruppo di correlazione sono correlate ad altre qualificazioni regionali, limitatamente alle attività di lavoro presidiate di cui assumono i codici, e le relative competenze sono riconosciute dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano su richiesta della persona.
15. Gli ambiti tipologici di esercizio sono descritti a partire dalle attività, o da aggregazioni di attività, attraverso la individuazione di un risultato atteso, descritto in termini di prodotto o servizio. Nei casi in cui nell’ADA siano presenti più gruppi di correlazione è individuato almeno un risultato atteso per ciascun gruppo. Gli ambiti tipologici di esercizio sono esplicitati attraverso i seguenti indicatori:

a) contesto di esercizio, in termini di condizioni professionali e lavorative entro cui viene svolta un’attività o una sequenza di attività, ed eventualmente gli strumenti e le tecnologie utilizzate;

b) complessità delle funzioni, attraverso l’individuazione dei livelli di autonomia e responsabilità, anche ai fini della attribuzione del livello EQF.

Gli ambiti tipologici di esercizio costituiscono riferimento per le valutazioni realizzate nei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze indipendentemente dai contesi di apprendimento.

16. I repertori regionali indicano il posizionamento delle proprie qualificazioni rispetto al Quadro Nazionale, in particolare: il settore economico-professionale e l’ADA di afferenza, nonché i riferimenti, laddove presenti, ai gruppi di correlazione e alle singole attività di lavoro.

Nei casi in cui una nuova qualificazione non trovi collocazione in una ADA del Quadro Nazionale, il gruppo tecnico di cui all'articolo 9 comma 1 del decreto può attivare le procedure per la predisposizione di nuove ADA coerenti con la nuova qualificazione, secondo le modalità procedurali di cui all’allegato 4.

17. Fatta salva la coerenza con le disposizioni di cui all’articolato del decreto, i contenuti del presente allegato sono suscettibili di manutenzione nell’ambito delle procedure di manutenzione straordinaria previste in allegato 4.
18. La pubblicazione delle versioni di aggiornamento avviene secondo codifica numerica corrispondente all’anno di aggiornamento del presente allegato secondo lo schema riprodotto in tabella 2 dell'allegato 4.

Allegato 3

Criteri costruttivi e descrittivi per la correlazione e progressiva standardizzazione delle qualificazioni

Versione 2014

1. Ai fini della correlazione e della standardizzazione delle qualificazioni regionali il presente allegato determina un quadro di criteri formali e linguistici omogenei per la costruzione dei repertori regionali, aderenti al mondo del lavoro nonché ai sistemi scolastico, dell’istruzione e formazione professionale, universitario, della formazione professionale, delle professioni, funzionali alla valutazione, certificazione e riconoscimento delle qualificazioni.
2. Il costrutto e le descrizioni delle qualificazioni esprimono dimensioni tipologiche di professionalità in termini di competenze o aggregati di competenze:

a) esercitabili in contesti e situazioni lavorative diverse, non connotative ad esempio della dimensione di impresa, della sua natura pubblica o privata o del carattere autonomo o subordinato dell’attività lavorativa;

b) che prescindono da assetti strutturali, funzionali e organizzativi delle imprese;

c) non coincidenti con profili contrattuali nei termini, ad esempio, di categorie, livelli di inquadramento o rapporti di lavoro e che non prefigurano automatismi di utilizzo contrattuale;

d) atti a descrivere apprendimenti comunque acquisiti dalle persone, in contesti formali, non formali o informali, senza riferimenti a requisiti individuali personali, quali ad esempio età, sesso, atteggiamenti, valori, motivazioni individuali.

3. Gli elementi minimi identificativi e costitutivi delle qualificazioni regionali, necessari a garantire la loro correlazione e la loro progressiva standardizzazione, sono:

a) "la competenza" denominata secondo le indicazioni di cui alla lettera b), articolata in abilità e conoscenze, secondo i criteri di cui al presente allegato e referenziata secondo gli elementi di cui alle lettere c) e d);

b) "la denominazione": è il nome sintetico attribuito alla qualificazione regionale, che la identifica e può contenere immediate informazioni riguardanti l’ambito, la tipologia e il livello di esercizio in termini di autonomia, responsabilità e complessità;

c) referenziazione e associazione, laddove applicabile, ai codici statistici nazionali secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e messa in correlazione delle qualificazioni attraverso i codici del Quadro nazionale di cui all’articolo 3 del decreto;

d) referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni per l’apprendimento permanente (EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione al quadro EQF.

4. Per le qualificazioni costituite da aggregati di competenze, in aggiunta agli elementi di cui al punto 3, è previsto il seguente elemento minimo identificativo e costitutivo delle qualificazioni regionali:

a) "la descrizione": esprime sinteticamente le principali attività costitutive ed eventualmente i più significativi ambiti di esercizio in cui esse si svolgono e i principali output generati.

5. Ai sensi dell’articolo 2 lettera e) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, per competenza si intende la comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale.
6. Per l’identificazione delle competenze è necessario riferirsi ai reali processi di lavoro e alle attività di lavoro presidiate.
7. Ai fini di una maggiore efficacia descrittiva è opportuno indicare le competenze effettivamente connotative o caratterizzanti la qualificazione, con particolare riferimento a quelle di tipo tecnico-professionale.
8. In coerenza con i criteri di referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni per l’apprendimento permanente (EQF), la competenza può essere espressa sia attraverso locuzioni semplici sia attraverso locuzioni più articolate e complesse, ma comunque sempre in rapporto alle dimensioni di responsabilità e autonomia, ai processi di lavoro e agli output attesi. Particolare attenzione deve essere prestata a che gli elementi costitutivi - abilità e conoscenze - siano sempre coerenti e non esuberanti, in termini di estensione e di livello di complessità, rispetto alla competenza cui si riferiscono.
9. Con riferimento alla denominazione della competenza:

a) essa esprime una o più attività presidiate attraverso l’uso sistematico del verbo all’infinito o di un sostantivo di azione, seguiti dal complemento e da eventuali elementi descrittivi di contesto e di esercizio (ad esempio: "preparazione di pasti" o "preparare pasti"; "conduzione di macchine di sollevamento e posa carichi" o "condurre macchine di sollevamento e posa carichi");

b) è consigliabile l’utilizzo di verbi o sostantivi che facilitino l’identificazione dei livelli di complessità, responsabilità e autonomia necessari al presidio dell’attività (quali ad esempio: esecuzione o eseguire, controllo o controllare, coordinamento o coordinare, gestione o gestire);

c) non è consentito l’utilizzo di locuzioni generiche (quali ad esempio: "correttamente", "adeguatamente", "con un certo grado di autonomia").

10. Le abilità indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare un saper fare per portare a termine compiti e risolvere problemi; esprimono le componenti tecniche, applicative o relazionali per l’esercizio della competenza; sono di tipo cognitivo (in relazione all'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratico (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).
11. I descrittivi di abilità devono essere adeguati a porre in evidenza la dimensione applicativa ovvero di utilizzo di tecniche, procedure o metodi. Tali descrittivi:

a) sono articolati attraverso l’uso sistematico del verbo all’infinito (preferibilmente uno) seguito dal complemento (ad esempio: "utilizzare bilance elettroniche");

b) non prevedono l’utilizzo di locuzioni generiche del tipo: "correttamente", "adeguatamente", "con un certo grado di autonomia".

12. E’ opportuno che ogni competenza contenga almeno due abilità.
13. Le conoscenze riguardano i saperi di riferimento dell’attività professionale e possono essere:

a) teoriche: relative ad ambiti e contenuti disciplinari (ad esempio: teorie, principi, concetti, modelli, tipologie, nozioni, regole);

b) metodologiche: relative a tecniche, strumenti e modalità di esercizio dell’attività professionale (ad esempio: metodologie professionali, metodi di lavorazione, norme e standard di riferimento, tecniche operative, procedure gestionali, programmi applicativi, tecnologie e supporti strumentali, materiali, documenti);

c) contestuali: relative al contesto organizzativo entro cui si realizza l’attività professionale e al connesso ambiente di riferimento (ad esempio: organizzazione produttiva, sistemi di gestione, settore e comparto produttivo, prodotti o servizi erogati, ambiente e mercato di riferimento).

14. Le tipologie di cui al punto 13 sono esemplificative e non costituiscono un vincolo descrittivo.
15. Le conoscenze sono individuate rispetto alle singole competenze secondo criteri di essenzialità e di effettiva significatività in relazione all’attività professionale. Il loro spessore è sempre legato al livello della competenza cui si riferiscono.
16. I descrittivi di conoscenza si esprimono attraverso sostantivi indicanti discipline, tipologie o oggetti di sapere (ad esempio: "termodinamica", "statistiche sull’infortunistica", "tecniche di saldatura"); ulteriori sostantivi possono eventualmente specificare l’estensione, e il livello dei saperi, l’ambito e l’oggetto di riferimento, così da ancorare la conoscenza a un contesto di applicazione professionale (esempio: "principi di termodinamica", "elementi di psicologia sociale", "cenni di fisiologia umana"); in mancanza di tale specificazione il descrittivo indica l’intero ambito disciplinare.
17. Fatta salva la coerenza con le disposizioni di cui all’articolato del decreto, i contenuti del presente allegato sono suscettibili di manutenzione nell’ambito delle procedure di manutenzione straordinaria previste in allegato 4.
18. La pubblicazione delle versioni di aggiornamento avviene secondo codifica numerica corrispondente all’anno di aggiornamento del presente allegato secondo lo schema riprodotto in tabella 2 dell'allegato 4.

Allegato 4

Procedure per l’aggiornamento e la manutenzione del Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali

Versione 2014

1. Il Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali (di seguito Quadro nazionale) è aggiornato secondo le procedure e le tempistiche specificate per ciascuna tipologia di manutenzione di cui al presente allegato.
2. Le tipologie di manutenzione del Quadro nazionale sono:

a) la manutenzione ordinaria delle funzionalità tecniche per la consultazione e l’aggiornamento della banca dati;

b) la manutenzione ordinaria del Quadro nazionale in funzione dell’accesso di nuovi repertori regionali ovvero di modifiche e integrazioni di repertori regionali già afferenti al Quadro nazionale, ovvero di modifiche e integrazioni del sistema di classificazione dei settori economico-professionali ovvero delle relative sequenze descrittive;

c) la manutenzione straordinaria.

3. Le operazioni di manutenzione di cui al punto 2, lettera a):

a) concernono esclusivamente le componenti per la consultazione e l’aggiornamento del Quadro nazionale senza rilievo alcuno per i contenuti del Quadro nazionale e interessano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le operazioni di monitoraggio e verifica di funzionalità, raccolta segnalazioni di malfunzionamenti, mantenimento e sviluppo migliorativo della piattaforma informativa. Tutte le operazioni di manutenzione che comportano ricadute per i contenuti del Quadro nazionale rientrano nella tipologia di cui al punto 2 lettera b);

b) non avvengono con cadenza temporale predeterminata ma secondo interventi puntuali e periodici volti allo sviluppo migliorativo delle funzionalità tecniche o alla risoluzione di eventuali malfunzionamenti;

c) prevedono le seguenti fasi procedurali:

I. ISFOL, nell’ambito delle operazioni esemplificate alla lettera a), anche sulla base di specifiche richieste da parte del gruppo tecnico di cui all’articolo 9 comma 1 del decreto o di segnalazioni esterne di malfunzionamenti o limitazioni anomale alle funzioni o agli accessi, provvede a istruire, di norma, entro 15 giorni, tutte le modifiche informatiche necessarie alla risoluzione o miglioramento della banca dati e a dare comunicazione preventiva di manutenzione ordinaria ai sensi del punto 2, lettera a) ai componenti del gruppo tecnico;

II. il gruppo tecnico di norma entro 30 giorni dalla data di comunicazione preventiva, previ eventuali approfondimenti o modifiche, approva la manutenzione ordinaria ai sensi del punto 2, lettera a), anche secondo la procedura del silenzio-assenso, oppure delibera il rinvio della manutenzione in casi debitamente motivati;

III. una volta approvate le modifiche, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all’aggiornamento attraverso la pubblicazione della versione su proprio sito istituzionale secondo le specifiche di cui al punto 6 del presente allegato.

4. Le operazioni di manutenzione di cui al punto 2, lettera b):

a) concernono esclusivamente:

I. l’accesso di nuovi repertori regionali ovvero le modifiche e integrazioni di repertori regionali già afferenti al Quadro nazionale. In questo caso, la manutenzione ordinaria del Quadro nazionale non avviene con cadenza temporale predeterminata e prende avvio su segnalazione al gruppo tecnico di cui all’articolo 9, comma 1 del decreto da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

II. le modifiche e integrazioni del sistema di classificazione dei settori economico-professionali ovvero delle relative sequenze descrittive. In questo caso la manutenzione ordinaria del Quadro nazionale prende avvio con cadenza di norma annuale su segnalazione al gruppo tecnico di cui all’articolo 9, comma 1 del decreto da parte di enti pubblici titolari ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 ovvero sulla base delle informazioni pervenute a partire, a titolo esemplificativo, dalle seguenti fonti:

a) esiti del monitoraggio e della valutazione di attuazione del decreto;

b) letteratura statistica e scientifica relativa agli sviluppi della ricerca scientifica, alle innovazioni tecnologiche e alle dinamiche evolutive del mercato del lavoro e delle professioni;

c) aggiornamenti dei sistemi di classificazione (ATECO e CP) e referenziazione (EQF) delle qualificazioni;

d) evenienza di norme nazionali o comunitarie che implicano ricadute dirette o indirette sul Quadro nazionale;

e) segnalazioni da parte delle rappresentanze datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

f) segnalazioni da parte dell’autorità di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

g) segnalazioni del mondo delle professioni attraverso gli albi, collegi o le rappresentanze associative riconosciute;

h) segnalazioni da parte del sistema delle camere del commercio, industria, artigianato e agricoltura;

i) segnalazioni da parte dell’organismo nazionale italiano di accreditamento in riferimento a quanto previsto dall’articolo 4 comma 5 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

j) segnalazioni da parte di altre tipologie di soggetti, pubblici o privati, maggiormente rappresentative a livello nazionale, in uno specifico settore economico-professionale;

b) prevedono le seguenti fasi procedurali:

I. ISFOL, su incarico del gruppo tecnico di cui all’articolo 9, comma 1 del decreto, provvede all’istruttoria delle istanze di aggiornamento, di norma entro 30 giorni dall’avvio della manutenzione ordinaria, trasmettendone gli esiti al gruppo tecnico stesso;

II. di norma nei successivi 30 giorni il gruppo tecnico, previ eventuali approfondimenti o modifiche delle istruttorie stesse, approva o respinge la manutenzione oppure delibera il rinvio della manutenzione in casi debitamente motivati;

III. in occorrenza alla procedura di manutenzione ordinaria di cui alla lettera a), alinea ii), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali convoca le parti economiche e sociali per acquisirne il parere di merito e riportarlo al gruppo tecnico;

IV. una volta approvate le modifiche dal gruppo tecnico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all’aggiornamento attraverso la pubblicazione della versione su proprio sito istituzionale secondo le specifiche di cui al punto 6 del presente allegato.

5. Le operazioni di manutenzione di cui al punto 2, lettera c):

a) concernono tutte le operazioni di manutenzione del Quadro nazionale inerenti l’architettura di sistema, le relative metodologie, gli allegati del decreto nonché tutte le operazioni che non rientrano nelle tipologie di cui al punto 2, lettere a) e b);

b) avvengono sulla base di istruttorie realizzate da ISFOL a partire dal monitoraggio di cui all’articolo 8 del decreto ovvero su istanza delle amministrazioni componenti il gruppo tecnico di cui all’articolo 9 comma 1 del decreto;

c) ISFOL, su incarico del gruppo tecnico, di norma entro il 31 marzo di ogni anno, provvede a istruire le operazioni di manutenzione straordinaria e a trasmetterne gli esiti con relativo piano di implementazione al gruppo tecnico stesso;

d) il gruppo tecnico di norma entro il 30 aprile di ogni anno, effettua una valutazione della documentazione trasmessa e delibera se:

I. avviare la procedura di manutenzione straordinaria;

II. procedere con una manutenzione straordinaria con iter semplificato, secondo procedura e tempistica di cui punto 4, lettera b);

III. rinviare la manutenzione all’anno successivo in casi debitamente motivati;

e) nel caso di avvio della procedura di manutenzione straordinaria di cui alla lettera d), alinea I), il gruppo tecnico entro il 31 agosto, previo eventuali approfondimenti o modifiche delle istruttorie prodotte da ISFOL, esamina, valuta e approva la manutenzione straordinaria;

f) una volta approvate le modifiche di manutenzione straordinaria ovvero di manutenzione straordinaria con iter semplificato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro di norma il 30 settembre convoca il Comitato Tecnico Nazionale costituito ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 e le parti sociali per acquisirne parere di merito;

g) una volta completata la procedura, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre, provvede alla formalizzazione dell'avvenuta manutenzione straordinaria del Quadro nazionale con apposito decreto direttoriale, acquisito il parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e attraverso la pubblicazione della versione di aggiornamento su proprio sito istituzionale secondo le specifiche di cui al punto 6 del presente allegato.

6. La pubblicazione delle versioni di aggiornamento del Quadro nazionale avviene secondo una codifica numerica progressiva, diacronica e articolata per tipologia di manutenzione secondo lo schema riprodotto in tabella 1.
Tabella 1

Codifica numerica degli aggiornamenti del Quadro nazionale

 

  Anno dell'ultima manutenzione ordinaria di cui al punto 2 lettera b), seguito da punto separatore Valore numerico progressivo di manutenzione ordinaria di cui al punto 2 lettera a), a partire dell'ultima manutenzione ordinaria di cui al punto 2 lettera b)
Codice Numerico

a partire dal valore 2014

Numerico

a partire dal valore 0

Esempi versione: 2014. 0
  versione: 2014. 1
  versione: 2015. 0

7. Fatta salva la coerenza con le disposizioni di cui all’articolato del decreto, i contenuti del presente allegato sono suscettibili di manutenzione nell’ambito delle procedure di manutenzione straordinaria previste al punto 5.
8. La pubblicazione delle versioni di aggiornamento avviene secondo codifica numerica corrispondente all’anno di aggiornamento del presente allegato secondo lo schema riprodotto in tabella 2.
 

Tabella 2

Codifica numerica di aggiornamento dell’allegato

 

  Anno dell'ultima manutenzione straordinaria, dell’allegato
Codice Numerico

a partire dal valore 2014

Esempio versione: 2014

 

 

Allegato 5

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 6

(Testo dell’allegato)

Allegato 7

(Testo dell’allegato)

Allegato 8

(Testo dell’allegato)

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 20 luglio 2015, n. 166.