Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 luglio 2015, n. 14198

Società cooperativa a responsabilità limitata - Omesso versamento delle imposte dovute a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi

 

Ritenuto in fatto

 

La B.C.C.I., società cooperativa a responsabilità limitata, impugnò la cartella recante l’importo di euro 124.296,10 (per omesso versamento delle imposte dovute per l’anno 1998, a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi) deducendo di avere provveduto all’adempimento dei versamenti.

La Commissione Tributaria Provinciale adita - a fronte del parziale riconoscimento delle contestazioni da parte dell’Ufficio, il quale produceva provvedimento di sgravio parziale della cartella per l’importo di euro 89.229,73, ma insisteva per il carico residuale pari a euro 34.996,37 (relativo a tre addebiti contenuti in cartella per essere state disconosciute le compensazioni effettuate dalla contribuente in quanto relative a crediti di imposta non risultanti dalla precedente dichiarazione) - accoglieva parzialmente il ricorso, annullando la cartella e riconoscendo la correttezza di due addebiti e disponendo l’iscrizione a ruolo per euro 1.840,54.

La decisione, appellata dall’Agenzia delle Entrate, è stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania-Sezione staccata di Salerno con la sentenza indicata in epigrafe.

Il Giudice di Appello - ritenuto che dall’esame della documentazione prodotta da entrambe le parti, emergeva un importo residuo che, però, non teneva conto della compensazione che la Società sosteneva di avere operato con il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi - rilevava che non era sufficiente la giustificazione fornita dall’Ufficio secondo cui tale dichiarazione non era "liquidabile" per l’omessa indicazione di taluni dati e ciò in quanto, a seguito di ciò, l’Ufficio avrebbe dovuto contestare il credito con un formale avviso di rettifica. La Commissione Tributaria Regionale concludeva, quindi, affermando che l’Agenzia delle Entrate non aveva provato con dati certi e inconfutabili il credito di imposta che sostiene di avere verso la Banca.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito dalla contribuente con controricorso.

 

Considerato in diritto

 

1. Con il primo motivo - rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis d.p.r. n. 600/73 in combinato disposto con l’art. 25 del d.p.r. 602/73 e con l’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. - la ricorrente deduce l’errore commesso dalla C.T.R. campana nell’avere ritenuto che, per disconoscere il credito portato in compensazione dalla contribuente, fosse necessario un avviso di rettifica, mentre dalla mera lettura delle norme indicate in rubrica emergeva con chiarezza che l’Amministrazione Finanziaria quando procede al controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi riduce l’ammontare dei crediti d’imposta che non spettano al contribuente sulla base dell’esame della dichiarazione soggetta a controllo, provvedendo successivamente alla notifica della cartella di pagamento senza necessità di alcuna preventiva notifica di formale avviso di rettifica.

Questo il quesito ex art. 366 bis c.p.c. "dica la Corte se la sentenza della CTR che ritiene che in caso di disconoscimento di un credito di imposta come dichiarato dalla contribuente in compensazione nella dichiarazione dei redditi oggetto di accertamento, in quanto non riportato nella dichiarazione dell'anno precedente, la cartella di pagamento deve essere preceduta da un formale avviso di rettifica, violi l’art. 36 bis d.p.r. 600/73 in combinato disposto con l’art. 25 del d.p.r. 602/73 e con l’art. 2697 c.c. che, correttamente inteso nel senso che nell’ipotesi di mancato riconoscimento di un credito d’imposta in compensazione come dichiarato dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi l’Ufficio procede alla notifica della cartella di pagamento, essendo onere del contribuente provare la debenza del credito di imposta, avrebbe imposto al giudice di ritenere legittima la riscossione a mezzo cartella esattoriale non avendo indicato il contribuente nella dichiarazione dell ’anno precedente a quello in contestazione il credito di imposta riportato in compensazione nella dichiarazione dei redditi oggetto di accertamento da parte dell’amministrazione, né avendo fornito parte contribuente prova contraria della debenza del credito di imposta".

La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del motivo, originata dall’inidoneità del quesito, siccome fondato, secondo la prospettazione difensiva, su un fatto (l’omessa indicazione nella dichiarazione precedente del credito di imposta) dato come pacifico, mentre lo stesso era stato negato dalla sentenza impugnata.

1.1. Ciò posto, se non corrisponde al vero la circostanza che la sentenza impugnata abbia compiuto il suddetto accertamento negativo (essendosi, sul punto, limitata ad argomentare: "l’Ufficio sostiene che il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi non sarebbe liquidabile "a causa della omessa indicazione di taluni dati". Tuttavia la genericità della motivazione addotta non è accettabile"), il motivo è, comunque, inammissibile per inidoneità del quesito ex art. 366 bis c.p.c. in quanto presupponente una questio facti non accertata. Costituisce, invero, principio condiviso dal Collegio quello per cui "ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ., il quesito inerente ad una censura in diritto - dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale - non può essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura, l'errore asseritamene compiuto dal giudice di merito e la regola applicabile. Ne consegue che esso non può consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo ovvero nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo" (cfr., ex multis, Cass. n. 3530/2012; Sez. U, Sentenza n. 21672 del 23/09/2013).

2. Lo stesso capo di sentenza viene censurato con il secondo motivo per insufficienza di motivazione, sul punto decisivo per la controversia costituito dal mancato vaglio delle deduzioni dell’ Ufficio dalle quali emergeva che la maggiore imposta riscossa derivava dal mancato riconoscimento del credito di imposta portato dalla Società in compensazione perché non risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.

2.1. Il motivo, contrariamente a quanto eccepito in controricorso, è ammissibile. Il mezzo, infatti, pur riportando nella rubrica il termine punto decisivo in concreto individua, come evincibile anche dal momento di sintesi formulato ex art. 366 bis c.p.c., un "fatto" ovvero la mancata indicazione da parte del contribuente del credito nella dichiarazione precedente. Il motivo è, altresì, specifico riportando nel contenuto essenziale lo scritto difensivo nel quale tale "fatto" era stato posto all’attenzione del Giudice.

2.2. Il motivo è, infine, fondato non apparendo revocabile in dubbio che la motivazione resa dalla Commissione Tributaria Regionale sul punto (e sopra riportata) è insufficiente per non avere vagliato tale fatto, che per la sua decisività nell’accezione di cui al n. 5, I comma, dell’art. 360 c.p.c., avrebbe potuto condurre ad una diversa soluzione della controversia.

3. Ne consegue, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio a diversa Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania affinché proceda al riesame della vicenda processuale fornendo congrua motivazione oltre a regolare le spese processuali di questo grado.

 

P.Q.M.

 

In accoglimento del secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese processuali del grado, a diversa Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.