Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 luglio 2015, n. 14199

Tributi - Condono ex art. 9 bis L. n. 289/2002 - Cartella notificata ex art. 36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72

 

Svolgimento del processo

 

L'Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione con unico motivo avverso la sentenza della CTR Lombardia n. 79/4/09 dep. 3.6.2009 che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'appello della S. s.r.l., ritenendo perfezionato il condono ex art. 9 bis l. 289/2002 (proposto sulla cartella notificata ex art. 36 bis d.PR 600/73 e 54 bis d.PR 633/72 per gli anni d'imposta 2000 e 2001 a titolo di ritenute alla fonte per gli anni 2000 e 2001; per IVA anno 2001, oltre interessi e sanzioni), del quale era stata regolarmente pagata solo la prima rata. S. s.r.l. si costituisce con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

1. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 bis l. 289/2002 in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il condono di cui all'art. 9 bis l. cit. si fosse perfezionato col pagamento della prima rata, essendo invece necessario a tal fine l'integrale pagamento del dovuto alle scadenze previste.

2. Il motivo è fondato.

Ha errato la CTR nel ritenere che "il condono chiesto dal contribuente per gli anni 2000 e 2001 si sia perfezionato con il versamento effettuato della prima rata e di conseguenza l'Ufficio avrebbe dovuto iscrivere a ruolo le rate non versate con l'applicazione di interessi e sanzioni di legge".

La fattispecie riguarda la definizione degli omessi e/o tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle presentate dichiarazioni, in base alla l. 289/2002, che disciplina all'art. 9 bis l'ipotesi in cui vi sia stata (comma 2) o meno (comma 1) l'iscrizione a ruolo, attribuendo al contribuente la possibilità di sanare le violazioni mediante il pagamento di quanto dovuto a titolo di imposta e di interessi, ovvero, in caso di mero ritardo, con il pagamento dei soli interessi, senza ulteriori aggravi, e senza le sanzioni. Si tratta di una particolare forma di sanatoria (cd. condono demenziale) di natura diversa rispetto alla altre ipotesi previste dalla stessa l. n. 289 del 2002, agli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 (cd. condono premiale), le quali ultime attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi secondo regole peculiari e diverse da quelle ordinarie, del proprio rapporto tributario. Diversamente da tali ipotesi - ciascuna delle quali costituisce disposizione di carattere eccezionale, assistita da una specifica disciplina che è di stretta interpretazione, non integrabile in via ermeneutica da altre forme di definizione ancorché contenute nella stessa legge-l'istanza di sanatoria ex art. 9 bis non comporta incertezza in ordine al quantum da versarsi da parte del contribuente per definire la vicenda fiscale, trattandosi dell'ammontare dal medesimo indicato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi ex comma 4. Nel caso del pagamento rateale previsto dall'art. 9 bis (come modificato dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 45, recante legge finanziaria per il 2004), il condono è quindi condizionato all'integrale pagamento di quanto dovuto (Cass. 19546/11).

3. Per le ragioni esposte, confermate da copiosa giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis 20745/2010, 19546/2011, 21364/2012; 3498/2013, 3247/2013, 1076/2013, 242/2013), non può essere accolta la tesi della sentenza impugnata, cha va pertanto cassata. E poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., col rigetto della domanda proposta dalla che va conseguentemente condannata alle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. Si dispone invece la compensazione delle spese dei due gradi di merito, poiché la giurisprudenza sopra citata si è consolidata solo successivamente alla proposizione del ricorso.

 

P.Q.M.

 

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dalla S. s.r.l., che condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio in cassazione liquidate in €. 3.900,00, oltre spese prenotate a debito. Compensa fra le parti le spese dei due gradi del giudizio di merito.