Prassi - MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Circolare 24 giugno 2015, n. 21

Legge 11 gennaio 1994, n. 29, recante "Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti"

Iscrizione dei fisioterapisti all’Albo professionale Nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti

La presente nota è diretta a fornire indirizzi operativi con riferimento alla Legge 11 gennaio 1994, n. 29, al fine di offrire criteri omogenei sia sotto il profilo pratico, sia sul piano interpretativo, alle strutture competenti all’iscrizione all'Albo professionale Nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti.

 

Premesso:

- che l’art. 3, del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 22 dicembre 1994, n. 775 prevede che all'Albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti vengono iscritti i non vedenti "diplomati ai sensi e con le modalità previsti dall’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

- che il citato art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" ha regolamentato il rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università per la formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e per le specializzazioni post laurea, rimettendo al Ministro della sanità l'individuazione, con proprio decreto, delle figure professionali da formare ed i relativi profili;

- che l'individuazione delle figure professionali e dei relativi profili del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione è avvenuta con appositi decreti emanati dal Ministro della sanità;

- che, in particolare, con il D.M. 14 settembre 1994 n. 741 è stata individuata la figura e il profilo professionale del fisioterapista;

- che con il Decreto 27 luglio 2000 del Ministro della sanità di concetto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica è stata stabilita l’equipollenza tra il diploma universitario di fisioterapista e i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992 (sezione B della tabella) tra cui figura quello del terapista della riabilitazione;

- che successivamente, con il Decreto 29 marzo 2001 del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, recante "Definizione delle figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, legge n. 251 del 2000), nella fattispecie "professioni sanitarie riabilitative" è stata inclusa la sola figura professionale del fisioterapista;

 

tutto ciò premesso, essendo confluita la figura professionale del terapista della riabilitazione in quella del fisioterapista, potranno essere iscritti nell’Albo professionale nazionale di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29 i fisioterapisti non vedenti che ne facciano richiesta e precisamente sia i fisioterapisti non vedenti che hanno conseguito il diploma di laurea sia i terapisti della riabilitazione non vedenti, purché abbiano conseguito il relativo titolo prima dell’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42.