Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 luglio 2015, n. 14130

Lavoro pubblico - Dirigenti - Incarico di reggenza - Trattamento superiore - Dovuto se non avviato nuovo provvedimento di nomina

 

Svolgimento del processo

 

F.E., dipendente dell'Agenzia delle entrate come direttore tributario C3, esponeva, con ricorso al Tribunale di Napoli, che con nota del 29/12/1999 la direzione compartimentale delle dogane di Napoli gli aveva conferito l’incarico di responsabile del reparto II dei servizi doganali a decorrere dall’1/1/2000 a seguito del pensionamento del suo responsabile, confermando un precedente incarico verbale; che successivamente con nota del 9/5/001 gli era stata affidata anche la funzione di direttore delle aree regionali- area giuridico contenzioso; che con nota del 18/5/2001 il direttore regionale gli aveva comunicato di non poterlo confermare nell'incarico di direttore delle aree regionali e gli aveva revocato l’incarico di responsabile del reparto II senza alcuna motivazione.

Il ricorrente chiedeva, pertanto, accertarsi l'illegittimità della revoca con conseguente riammissioni nelle funzioni svolte, nonché la condanna dell’Agenzia a pagare l’indennità di posizione e di risultato per le mansioni superiori di direttore svolte avendo raggiunto anche gli obiettivi assegnatigli per l’anno 2000. Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda condannando l'Agenzia a pagare € 54.973.00, oltre € 20.000 per dequalificazione, nonché a riammettere in servizio l’E. nelle mansioni di reggente del Reparto II e di direttore dell’aree regionali -giuridico e contenzioso.

Con sentenza del 9 agosto 2007 la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale. Ha, in primo luogo, ritenuta infondata la tesi dell’Agenzia secondo cui, con riferimento al primo incarico di responsabile del reparto II, si trattava di mera temporanea sostituzione del dirigente assente rientrante tra le mansioni previste dal CCNL per la posizione economica C-3, sostituzione che non necessitava di particolare motivazione per la revoca e che non era riconducibile alla reggenza di cui al combinato disposto degli art 18 e 19 del CCNL di comparto.

La Corte territoriale ha rilevato, infatti, che con nota del 29/12/1999 la direzione regionale, pur facendo riferimento ad una conferma di precedente incarico verbale, aveva disposto formalmente l’incarico di responsabile del reparto II al ricorrente; che era incontestato che l’E. avesse effettivamente svolto i compiti affidatigli raggiungendo gli obiettivi a lui assegnati per il 2000; che il provvedimento di revoca immediata dell’incarico del 18/5/2001 era illegittimo in quanto privo di ogni motivazione e che non sussisteva la denunciata carenza di potere del direttore regionale ad attribuire l’incarico di responsabile dei servizi doganali, potere che solo in epoca successiva con nota del 10/10/2000 era stato avocato all’amministrazione centrale.

In parziale riforma della sentenza del Tribunale la Corte d'appello, rilevato che l'ulteriore incarico di direzione dell'area giuridica affari giuridici e contenzioso, anch’esso oggetto revoca con il provvedimento del 18/5/2001, non era stato ratificato sussistendo solo una proposta della nomina dell’E. in assenza quindi di un atto formale di conferimento, ha riformato la sentenza del primo giudice rigettando la domanda dell’E. in relazione a detto incarico.

La Corte territoriale ha poi affermato che l’accoglimento parziale dell’appello non determinava una modifica delle somme riconosciute dal Tribunale per differenze e per risarcimento da dequalificazione legato alla privazione degli incarichi stante la genericità dell’appello.

Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Dogane con due motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 cpc.

Resiste I'E. con controricorso e ricorso incidentale. L’Avvocatura Generale ha depositato osservazioni alle conclusioni assunte dal Procuratore Generale in udienza.

 

Motivi della decisione

 

l) Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 56 e 19, 2°comma , dlgs n 165/2001, degli artt. 18 e 19 CCNL del comparto anche in relazione all’art. 36 Cost..

Deduce che l’attribuzione dell’incarico di responsabile del reparto II dei servizi doganali era avvenuto con modalità diverse da quelle previste dalle disposizioni contrattuali per la reggenza di uffici dirigenziali. Afferma che al ricorrente non spettava alcun trattamento economico superiore rispetto a quello goduto della posizione C3 in mancanza di formale conferimento di un incarico di reggenza a seguito di apposita procedura disciplinata dal l'amministrazione non potendo essere conferito il trattamento economico superiore in caso di eccezionale e temporaneo conferimento delle mansioni dirigenziali per improvviso impedimento del dirigente, rientrante nelle competenze dell’arca funzionale C-3 di appartenenza dell’E.

Il motivo è infondato.

Deve in primo luogo rilevarsi che la ricorrente non deposita né riporta per intero il contenuto della nota del 29/12/1999; ritenuta dal Tribunale e dalla Corte d’appello l’atto con il quale era avvenuto il conferimento formale a favore dell'E. dell’incarico di reggente del reparto II, nota che invece secondo il Ministero non aveva tale portata.

La Corte territoriale ha invece, rilevato che detta nota, pur facendo riferimento ad un precedente incarico verbale che veniva ratificato, costituiva formale conferimento di incarico di reggenza. In particolare la Corte territoriale ha rilevato che il richiamo in essa contenuto ad un precedente incarico verbale non ne sminuiva la rilevanza di formale conferimento di incarico di reggenza e ratifica del precedente incarico verbale . La Corte ha poi, rilevato che detto incarico fu effettivamente svolto dall'E. tanto che in data 30/4/2001 il ricorrente, ed altri reggenti, avevano ricevuto l’invito a far pervenire la documentazione relativa agli obiettivi per l’anno 2000 e che l'E. aveva inviato la documentazione richiesta a dimostrazione dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi.

La Corte d’appello ha inoltre osservato che alla stregua delle stesse prospettazioni svolte dall’Agenzia la fattispecie andava ricondotta nell'ambito regolato dagli artt 18 e 19; che la natura formale del conferimento dell'incarico di reggente trovava conferma nel provvedimento del 18/5/2001 con cui si comunicava la revoca con effetto immediato dell’incarico conferito con nota del 29/12/1999, nelle ulteriori note del 20/2/2002 e del 13/12/2001.

La sentenza impugnata appare, pertanto, adeguatamente motivata, priva di difetti logici o contraddizioni, oltre che immune da errori di diritto, circa l’affermata sussistenza di un incarico formale conferito all’E. di reggente del reparto II avendo la Corte d’appello formato il suo convincimento attraverso una valutazione di vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, e le censure formulate dalla ricorrente non sono idonee ad evidenziare difetti o illogicità delle argomentazioni del giudice di merito.

Deve, altresì, rilevarsi che la Corte territoriale ha escluso la carenza di potere della direzione regionale ad assegnare la reggenza precisando che solo in data 10/10/2000 era stata introdotta una limitazione dei poteri dei direttori compartimentali cui restava la facoltà di conferire incarichi di livello non dirigenziale. Con riferimento a tale circostanza non risultano formulate specifiche censure nel ricorso in cassazione.

Quanto all’eccezione formulata dall’Agenzia delle Dogane secondo cui non si trattava di reggenza ma soltanto di temporanea sostituzione del dirigente assente rientrante tra le mansioni del funzionario inquadrato in C3 con la conseguenza che nessun trattamento retributivo superiore era dovuto al ricorrente deve rilevarsi, in linea di principio, che occorre distinguere l’ipotesi di svolgimento delle mansioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare pur sempre nominato, in sostituzione temporanea dello stesso,- che va ricompresa secondo quanto previsto dal c.c.n.l. del 1999 tra le mansioni della categoria C3-. dalla diversa ipotesi della reggenza, che postula la vacanza della titolarità dell'ufficio e configura un situazione del tutto diversa, non ricompresa nelle mansioni del funzionario con posizione C3. Nell’ambito della reggenza deve, inoltre distinguersi l'ipotesi della reggenza che non dà diritto a percepire le indennità connesse allo svolgimento della mansione superiore. Come più volte si è affermato da questa Corte "l’ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità ("in attesa della destinazione del dirigente titolare"), con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo in virtù della suddetta specifica norma regolamentare, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali." (cfr Cass SSUU n. 3814/2011, Cass. n.7823/2013, n.21243/2014; n.5172/2015)

Deve tenersi distinta, invece, l'ipotesi dell'assegnazione temporanea, ma per lunghi periodi, delle funzioni di reggente dell’ufficio di assegnazione per la vacanza del posto di dirigente, senza la contemporanea instaurazione della procedura concorsuale per la copertura del posto dirigenziale scoperto che rientra nell'ambito di applicazione dall'art. 52, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e attribuisce al lavoratore il diritto alla differenza di trattamento economico previsto per la qualifica superiore ricoperta, restando escluso che tale disciplina possa essere diversamente regolata dalla contrattazione collettiva, la quale, ai sensi del comma 6 del citato art. 52, può regolare diversamente i soli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4 della disposizione, e non anche quelli di cui al comma 5, non richiamato.

La sentenza impugnata si è attenuta ai principi ripetutamente affermati da questa Corte ed ai quali questo Collegio intende dare continuità.

La Corte territoriale ha ravvisato che nella fattispecie sussisteva un’ipotesi di reggenza determinante il diritto del lavoratore di percepire il trattamento superiore.

Si è infatti affermato (Sez. L, Sentenza n. 21243 del 08/10/2014; Sez. L, Sentenza n. 5892 del 17/03/2005) che il profilo lavorativo relativo alla posizione economica C3, di cui all'allegato A del ccnl del Comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, non ricomprende tra le proprie funzioni l'espletamento di quelle di reggenza della superiore posizione lavorativa dirigenziale per vacanza del relativo posto, atteso che - in base al principio di cui all’art. 1362 cod. civ., secondo cui il principale strumento interpretativo della volontà delle parti è costituito dalle parole ed espressioni del contratto - deve ritenersi che i contraenti, omettendo l’indicazione della reggenza tra le mansioni proprie della qualifica della posizione economica C3, abbiano inteso consapevolmente escludere tale figura dalla relativa declaratoria.

2) Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt 13, 18 e 19 CCNL. Censura la sentenza per aver ritenuto illegittima la revoca in quanto priva di motivazione. Deduce che trattandosi di atto latamente discrezionale e di natura fiduciaria non era necessaria la motivazione e che la liceità del provvedimento era subordinato esclusivamente al rispetto delle norme generali di buona amministrazione rientranti nei poteri gestionali del datore di lavoro.

La censura è infondata. L’ipotesi di applicazione dell’art 13 del CCNL e quindi la liceità della revoca priva di motivazione deve escludersi considerato che, come prima si è riferito, al ricorrente è stata attribuita la reggenza di un incarico dirigenziale stante la scopertura del posto e la mancata attivazione della procedura concorsuale per la nomina del nuovo dirigente. Ne consegue che, come affermato dalla Corte territoriale, devono trovare applicazione gli artt. 18 e 19 e quindi la revoca deve avvenire con atto formale e motivato che nella specie non vi è stato.

RICORSO INCIDENTALE

1) Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione degli artt 18 e 19 CCNL e vizio di motivazione. Deduce che anche la proposta di nuovo incarico di dirigente dell'area giuridica affari giuridici e contenzioso necessitava di forma scritta e motivazione e così pure la revoca .

2) Con il secondo motivo denuncia violazione dei principi generali in tema di motivazione dei provvedimenti e omessa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 e rileva che le scelte anche discrezionali dovevano essere motivate .

I motivi congiuntamente esaminati in quanto connessi sono infondati.

Con riferimento al primo motivo deve precisarsi che non di revoca si è trattato ma di mancato perfezionamento dell’iter che avrebbe dovuto portare alla nomina dell’E. quale dirigente dell'area giuridica affari giuridici e contenzioso. Ne consegue che il richiamo all’obbligo di motivazione della revoca non risulta pertinente.

Per quanto attiene al secondo motivo gli art. 18 e 19 del CCNL non sono applicabili all’ipotesi esaminata con il ricorso incidentale e risulta infondata l’interpretazione estensiva proposta dall’E.

E’, altresì, infondato il richiamo alla L. n. 241 del 1990, art. 3, invocato dal ricorrente che prevede l'obbligo di motivazione per tutti i "provvedimenti amministrativi" che non abbiano natura normativa o contenuto generale. L’atto di cui è causa, dopo la contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego (a seguito del D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, testo poi trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001), rientra pur sempre nel novero degli atti gestionali del rapporto di lavoro, ancorché alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, ovvero nel novero di atti emessi iure privatorum dagli organi preposti alla gestione medesima "con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro" cui non si estende l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi previsto dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr Cass n 16224/2013).

Per le considerazioni che precedono entrambi i ricorsi devono essere rigettati. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di causa.

 

P.Q.M.

 

Rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese di causa .