Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 26 giugno 2015

Attuazione del comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183

 

Articolo unico

 

1. Le province, le città metropolitane ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il quadriennio 2015-2018, ai sensi del comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, secondo i prospetti e le modalità contenuti nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le città metropolitane di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, nelle more di una revisione del patto di stabilità interno che tenga conto delle funzioni ad esse attribuite, assumono l'obiettivo di saldo finanziario determinato per le province alle quali subentrano.

3. L'obiettivo dei comuni di cui alla tabella 1 allegata al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 è ridotto di un importo pari al valore dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità. Pertanto, i predetti comuni aggiornano il prospetto degli obiettivi ogni qual volta procedono alla variazione dell'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

4. I prospetti devono essere trasmessi - utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it - entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

5. Le province, le città metropolitane ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti che non provvedono ad inviare il prospetto degli obiettivi nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati, ai sensi del citato comma 19, ultimo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, inadempienti al patto di stabilità interno.

6. Terminato l'anno di riferimento non è più consentito trasmettere il prospetto dell'obiettivo o variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno ad eccezione di quella relativa all'accantonamento stanziato nel bilancio di previsione al Fondo crediti di dubbia esigibilità. Per l'anno 2015, pertanto, la trasmissione del predetto prospetto successivamente alla data del 31 dicembre 2015 è consentita solo per aggiornare l'importo del predetto accantonamento.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - provvede all'aggiornamento dell'allegato al presente decreto a seguito di eventuali nuovi interventi normativi volti a modificare le regole per l'individuazione dell'obiettivo, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI.

 

Allegato A

 

Il presente allegato risulta strutturato secondo il seguente schema:

1. Le nuove regole per l'individuazione dell'obiettivo

2. Definizione del saldo finanziario

3. Metodologia di calcolo degli obiettivi sulla base delle nuove regole

3.1 Fase 1 - Province e Città metropolitane: determinazione del saldo obiettivo provvisorio sulla base della spesa corrente media

3.2 Fase 2 - Province e Città metropolitane: determinazione del saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti

3.3 Fase 1 - Comuni: determinazione del saldo obiettivo al netto dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità (comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

3.4 Fase 2 - Comuni: attribuzione di spazi finanziari per complessivi 100 milioni di euro (comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

3.5 Fase 3 - Comuni, Province e Città metropolitane: rideterminazione del saldo obiettivo 2015 (Patti di solidarietà)

3.6 Fase 4 - Comuni, Province e Città metropolitane: riduzione degli obiettivi annuali

4. Comunicazione dell'obiettivo

5. Enti di nuova istituzione

6. Unioni di comuni

7. Elenco prospetti allegati

 

1. Le nuove regole per l'individuazione dell'obiettivo

L'art. 31, commi da 2 a 6-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), come da ultimo modificato e integrato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), definisce le modalità di determinazione del saldo obiettivo del patto di stabilità interno degli enti locali per il periodo 2015-2018.

In particolare, le novità più significative introdotte dalla legge di stabilità 2015 rispetto alla disciplina previgente riguardano:

1. lo scorrimento della base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo dal triennio 2009-2011 al triennio 2010-2012 (art. 1, comma 489, lettera a), della legge di stabilità 2015);

2. la riduzione dei coefficienti annuali per la determinazione dei saldi obiettivo al fine di ridurre, nel periodo 2015-2018, il contributo richiesto agli enti locali mediante il patto di stabilità interno per complessivi 2.889 milioni di euro annui, di cui 2.650 milioni di euro ai comuni e 239 milioni di euro alle province (lettere b), c) e d) del comma 489). In particolare, i coefficienti che ciascun ente deve applicare alla spesa corrente media registrata nel periodo di riferimento 2015-2018 sono stati così rideterminati:

- per le province e le città metropolitane, pari a 17,20% per l'anno 2015 e a 18,03% per gli anni 2016, 2017 e 2018;

- per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, pari a 8,60% per l'anno 2015 e a 9,15% per gli anni 2016, 2017 e 2018;

3. la disapplicazione, a decorrere dall'anno 2015, del meccanismo di riparto dell'ammontare del concorso alla manovra tra i singoli enti basato su criteri di virtuosità introdotto dall'art. 20, commi 2, 2-bis e 3 del decreto-legge n. 98 del 2011.

Conseguentemente, è sospesa l'applicazione del comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che stabilisce la rideterminazione in aumento - fino ad un massimo di un punto percentuale - dei coefficienti da applicare per l'individuazione dell'obiettivo di saldo per gli enti non virtuosi. E', inoltre, disposta la disapplicazione dell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che rende transitorio l'attuale meccanismo di calcolo dei saldi obiettivo (tramite l'applicazione delle percentuali alla spesa media corrente), nelle more dell'adozione del suddetto meccanismo di ripartizione degli obiettivi finanziari del patto fra gli enti di ciascun livello di governo, basato su criteri di virtuosità (comma 492, lettere b) e c)). Giova precisare che la disapplicazione del citato meccanismo della virtuosità è connessa all'inserimento, a decorrere dal 2015, nel computo del saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno del Fondo crediti di dubbia esigibilità (1) , che introduce nuovi elementi di virtuosità nelle regole del patto di stabilità interno redistribuendo la manovra a favore degli enti con maggiore capacità di riscossione.

4. l'introduzione di una nuova disciplina in materia di regionalizzazione del patto di stabilità interno, verticale ed orizzontale (precedentemente contenuta nei commi da 138 a 142 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220), al fine di adeguarla ai nuovi vincoli imposti alle regioni a statuto ordinario, basati sul conseguimento del pareggio di bilancio. Inoltre, le due forme di flessibilità del patto regionale verticale e orizzontale, che hanno lo scopo di consentire agli enti locali di effettuare pagamenti in conto capitale destinati agli investimenti, sono state riunite in un'unica procedura - gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali sono compensati dalla regione o dagli altri enti locali della stessa regione - articolata in due fasi successive al fine di consentire il massimo utilizzo delle capacità finanziarie degli enti: la prima fase si conclude il 30 aprile e la seconda il 30 settembre (commi da 479 a 483 dell'art. 1). Conseguentemente, alle regioni - escluse la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano - e ai rispettivi enti locali la predetta disciplina sostituisce quella previgente del cosiddetto «patto regionale verticale» nonché del cosiddetto «patto regionale orizzontale», contenute, rispettivamente, nei commi da 138 a 140 e nei commi da 141 a 142 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 derivanti dalla loro applicazione negli anni 2013 e 2014.

La legge di stabilità 2015, come già accennato nel precedente punto 3, è intervenuta sulle modalità di calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali (comuni, province e città metropolitane) inserendo gli accantonamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità (da determinare in applicazione delle nuove regole contabili) tra le spese che rilevano ai fini della verifica del rispetto dei predetti obiettivi. La medesima disposizione prevede, inoltre, che sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2015, acquisite con specifico monitoraggio, possono essere modificate le percentuali da applicare per il computo dei saldi obiettivo degli enti locali per il medesimo anno definite dall'art. 31, comma 2, della legge n. 181 del 2011. A decorrere dal 2016, le percentuali sono rideterminate tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia esigibilità nell'anno precedente.

Un'ulteriore novità introdotta dalla legge di stabilità 2015 è rappresentata dalla previsione che consente all'ANCI e all'UPI di formulare proposte alternative di riparto dell'obiettivo del patto di stabilità interno, da finalizzare entro il 31 gennaio 2015. In particolare, il comma 489, lettera e), dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, ha stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possano essere ridefiniti, su proposta dell'ANCI e dell'UPI, entro il 31 gennaio 2015 e fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto, gli obiettivi degli enti locali, anche tenendo conto di alcune specifiche esigenze di spesa. Tale disposizione, però, non ha avuto attuazione non essendo pervenute, entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, le proposte definitive da parte di ANCI e UPI finalizzate alla rimodulazione degli obiettivi del patto di stabilità interno. La medesima norma prevede, in tal caso, che gli obiettivi di ciascun ente sono quelli individuati applicando le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011. Tuttavia, successivamente alla predetta data del 31 gennaio 2015, l'ANCI ha presentato una proposta di revisione dei criteri per la definizione degli obiettivi finanziari dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, che tiene anche conto delle esigenze di spesa previste dalla richiamata lettera e) del comma 489, sulla quale è stata raggiunta l'intesa nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015. La predetta intesa, con riferimento ai soli comuni ricadenti nel territorio delle predette regioni, è stata recepita dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78. Conseguentemente, per il periodo 2015-2018, i suddetti comuni assumono gli obiettivi del patto di stabilità interno indicati, con riferimento a ciascun comune, nella tabella 1 allegata al citato decreto-legge. Inoltre, il medesimo comma 1 prevede che i predetti obiettivi siano ridotti di un importo pari all'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Poiché l'importo accantonato da parte di ciascun Comune al FCDE è suscettibile di variazioni in corso d'anno, i predetti comuni aggiornano il prospetto degli obiettivi ogni qual volta procedono alla variazione del predetto importo.

Il comma 2 del richiamato art. 1 del decreto-legge n. 78/2015 introduce, come già accennato, un ulteriore elemento di novità nella metodologia di determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno dei predetti comuni rappresentato dall'attribuzione di spazi finanziari, per complessivi 100 milioni di euro, per sostenere spese per eventi calamitosi, per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, ivi incluse quelle connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto, per l'esercizio della funzione di ente capofila, per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio.

Conseguentemente, per i comuni di cui alla tabella 1 allegata al citato decreto-legge, non trovano applicazione il terzo ed il quarto periodo del comma 3 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che prevedono la possibilità di modificare le percentuali da applicare per il computo dei saldi obiettivo degli enti locali definite dall'art. 31, comma 2, della legge n. 181 del 2011, rispettivamente per l'anno 2015, sulla base delle informazioni acquisite con specifico monitoraggio relative al valore degli accantonamenti effettuati sul FCDE, e a decorrere dal 2016, sulla base del valore degli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità nell'anno precedente.

Per i comuni non interessati dalla citata intesa del 19 febbraio 2015, ove non diversamente previsto, restano ferme le modalità di calcolo per la determinazione del concorso alla manovra contenute nel citato art. 31 della legge n. 183 del 2011. Pertanto, per i predetti enti, il saldo finanziario di riferimento per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 è ottenuto moltiplicando la spesa corrente media impegnata nel periodo 2010-2012, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, per una percentuale fissata per ogni anno del quadriennio dal comma 2, lettere b) e c), del richiamato art. 31 della legge di stabilità 2012.

Le province e le città metropolitane, in assenza di una proposta alternativa da parte dell'UPI per la rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno 2015-2018, applicano la metodologia di calcolo dell'obiettivo programmatico individuata dall'art. 31, commi 2, 3 e 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), come da ultimo modificato e integrato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

 

2. Definizione del saldo finanziario

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, il comma 3 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 individua, quale parametro di riferimento del patto di stabilità interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali, al netto delle riscossioni e concessioni di crediti, calcolato in termini di competenza mista, assumendo, cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti.

Tra le operazioni finali non sono da considerare l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione e il fondo (o deficit) di cassa. Infatti, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non rileva ai fini del patto di stabilità interno in quanto, in base alle regole europee della competenza economica, gli avanzi di amministrazione che si sono realizzati negli esercizi precedenti non sono conteggiati ai fini dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, al contrario delle correlate spese effettuate nell'anno di riferimento.

Come già anticipato nel precedente paragrafo, la legge di stabilità 2015 (2) - novellando il citato comma 3 dell'art. 31 della legge di stabilità 2012 - è intervenuta sulle modalità di calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno stabilendo che, a decorrere dall'anno 2015, ai fini della determinazione del predetto saldo finanziario rilevano gli stanziamenti di competenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'art. 167 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

A tal proposito, si segnala che il comma 509 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 ha introdotto una maggiore gradualità nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al predetto Fondo, prevedendo che nel primo esercizio di applicazione, la quota dell'importo dell'accantonamento da stanziare in bilancio deve essere pari almeno al 36% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Tale quota è incrementata al 55% per gli enti locali che hanno partecipato alla fase di sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Nel 2016 lo stanziamento di bilancio riguardante il predetto Fondo dovrà essere pari, per tutti gli enti locali, almeno al 55% dell'accantonamento, nel 2017 pari almeno al 70%; nel 2018 pari almeno all'85%; a decorrere dal 2019, l'accantonamento al Fondo è effettuato per l'intero importo.

 

3. Metodologia di calcolo degli obiettivi sulla base delle nuove regole

Come già anticipato, per gli anni 2015-2018, gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni ricadenti nel territorio delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna sono stati definiti con il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 78/2015, di recepimento del contenuto dell'intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato - città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015, ed indicati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto-legge. Pertanto, la «Fase 1» (determinazione del saldo obiettivo «provvisorio» come percentuale data della spesa media, ai sensi del comma 2 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011) e la «Fase 2» (determinazione del saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti), presenti nei prospetti degli anni precedenti sono sostituite dalla nuova «Fase 1» relativa alla definizione degli obiettivi dei comuni sulla base della predetta intesa al netto degli accantonamenti, effettuati in ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità e dalla nuova «Fase 2» relativa all'attribuzione di spazi finanziari, nei limiti di 100 milioni di euro, ai sensi del comma 2 e seguenti del citato art. 1 . Pertanto, sia per i comuni che per le province e le città metropolitane, la procedura per la determinazione dei saldi obiettivi per il periodo 2015-2018 è costituita da 4 fasi di seguito elencate e schematizzate rispettivamente nell'Allegato OB/15/C e nell'Allegato OB/15/PCm.

Giova precisare che per i restanti comuni non interessati dalla citata intesa del 19 febbraio 2015 si applica la medesima procedura descritta con riferimento alle fasi 1 e 2 delle province e città metropolitane, utilizzando allo scopo le percentuali riportate nella tabella sottostante:

 

Anno 2015

Anno 2016

Anni 2017-2018

Art. 31, comma 2, |lett. b) e c), L. 183/2011 8,60% 9,15% 9,15%

 

3.1 Fase 1 - Province e Città metropolitane: determinazione del saldo obiettivo provvisorio sulla base della spesa corrente media

Il comma 2, lettera a), dell'art. 31 della legge 183 del 2012, come modificato dalla lettera b) del comma 489 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015, prevede che, per il periodo 2015-2018, le province e le città metropolitane soggette al patto di stabilità interno applicano alla media degli impegni della propria spesa corrente registrata nel triennio 2010-2012, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali schematicamente riportate nella tabella sottostante:

 

Art. 31, comma 2, lett. a), L. 183/2011

 

Anno 2015

Anno 2016

Anni 2017-2018

Province e Città metropolitane 17,20% 18,03% 18,03%

 

Come l'anno scorso, nelle celle indicate con le lettere (a), (b) e (c) dell'Allegato OB/15/PCm, è inserito l'importo degli impegni di spesa corrente registrato, rispettivamente, negli anni 2010, 2011 e 2012.

Sulla base degli impegni annuali di spesa corrente l'applicazione, automaticamente, determinerà i saldi obiettivi provvisori per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, effettuando il calcolo del valore medio della spesa corrente e applicando a quest'ultimo le percentuali di cui sopra.

Si evidenzia che ai fini della determinazione dell'obiettivo per l'anno 2015 e seguenti, la normativa vigente prevede che sia considerata la spesa registrata nei conti consuntivi senza alcuna esclusione. Inoltre, poiché le percentuali indicate sono tali da garantire il concorso alla manovra dei predetti enti per il periodo 2015-2018 nella misura quantificata dalle disposizioni vigenti, al fine di salvaguardare i saldi obiettivo di finanza pubblica, non possono essere prese in considerazione richieste di rettifica amministrativa di eventuali errori di contabilizzazione effettuati nei documenti di bilancio di anni passati (2010, 2011 e 2012) e, quindi, anche nei relativi certificati di conto consuntivo che abbiano effetti sul calcolo del saldo obiettivo. È, altresì, da escludere la possibilità di modificare i dati riportati nei certificati di bilancio già presentati che devono restare conformi ai dati di cui ai relativi atti di bilancio.

 

3.2 Fase 2 - Province e Città metropolitane: determinazione del saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti. Il valore annuale del saldo, determinato secondo la procedura descritta nella Fase 1 - Province e Città metropolitane, è ridotto, per ogni anno di riferimento, di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2010 (comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011).

Per le province, il predetto importo è quantificato, a decorrere dall'anno 2012, in 500 milioni di euro. Si specifica, inoltre, che, con esplicito riferimento alle province e alle città metropolitane, la diminuzione di cui sopra attiene solo alla riduzione delle risorse erariali operata con il citato art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 e non anche alle riduzioni attuate con altri interventi legislativi. Per le province, le riduzioni dei trasferimenti previste a decorrere dal 2012 sono state definite con il decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2012.

Il calcolo dell'obiettivo, al netto degli effetti della riduzione dei trasferimenti, è effettuato automaticamente dalla procedura web ed è visualizzato nelle celle (q), (r), (s) e (t).

 

3.3 Fase 1 - Comuni: determinazione del saldo obiettivo al netto dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità (comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 78/2015)

Gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni di cui alla tabella 1 allegata al decreto-legge n. 78/2015, riportati nelle celle (a), (b), (c) e (d), sono ridotti di un importo pari all'accantonamento, stanziato in ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'art. 167 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. A tal fine, i predetti comuni inseriscono nelle celle (e), (f), (g) e (h) i valori degli accantonamenti annuali stanziati nel predetto Fondo (Missione 20, Programma 02, titolo I spese correnti, previsioni di competenza, dell'allegato n. 9 - Bilancio di previsione di cui alla lettera a), del comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo 118 del 2011).

Poiché lo stanziamento accantonato da parte di ciascun comune al Fondo crediti di dubbia esigibilità è suscettibile di variazioni in corso d'esercizio, è necessario che gli enti, soprattutto con riguardo all'accantonamento relativo all'esercizio 2015, procedano all'aggiornamento del relativo valore presente nel Mod. OB/15/C in corrispondenza delle variazioni effettuate a valere sul predetto importo.

Il calcolo dell'obiettivo, al netto dell'accantonamento annuale al Fondo crediti dubbia esigibilità, è effettuato automaticamente dalla procedura web ed è visualizzato nelle celle (i), (j), (k) e (l). Il nuovo obiettivo programmatico potrebbe, per alcuni enti, risultare negativo.

 

3.4 Fase 2 - Comuni: attribuzione di spazi finanziari per complessivi 100 milioni di euro (comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 78/2015)

Il valore annuale del saldo, determinato secondo la procedura descritta nella Fase 1-Comuni, è ridotto per effetto degli ulteriori spazi finanziari assegnati ai Comuni per sostenere spese connesse alle fattispecie di seguito elencate e nei limiti complessivi indicati:

a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato e risulti vigente alla data di pubblicazione del decreto-legge n. 78/2015 lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per interventi di messa in sicurezza del territorio diversi da quelli indicati nella successiva lettera b): 10 milioni di euro;

b) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto: 40 milioni di euro;

c) spese per esercizio della funzione di ente capofila: 30 milioni di euro;

d) oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio: 20 milioni di euro.

Il riparto degli spazi finanziari per ciascuna fattispecie avviene in misura proporzionale alle richieste effettuate dai comuni, mediante il sistema web della Ragioneria dello stato entro il termine perentorio di 10 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78/2015 e con priorità per le spese connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto ed una riserva specifica, nell'anno 2015, per spese finanziate con entrate conseguenti ad accordi transattivi stipulati entro il 31 dicembre 2012 connessi alle bonifiche dei siti contaminati dall'amianto. Con riferimento alle spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui alla summenzionata lettera b), la richiesta di spazi finanziari è effettuata entro il predetto termine perentorio alla Presidenza de Consiglio dei ministri - Struttura di Missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica.

Con riferimento alle spese per l'esercizio della funzione di ente capofila di cui alla lettera c), la richiesta di spazi finanziari può essere effettuata entro il termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78/2015 esclusivamente dagli enti che non abbiano beneficiato della riduzione dell'obiettivo in attuazione del comma 6-bis dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Gli spazi finanziari attribuiti ai singoli enti sono pubblicati sul sito web della Ragioneria generale dello Stato.

La rideterminazione dell'obiettivo 2015 conseguente all'attribuzione dei predetti spazi finanziari è effettuato automaticamente dalla procedura web ed è visualizzato nella cella (n).

3.5 Fase 3 - Comuni, Province e Città metropolitane: rideterminazione del saldo obiettivo 2015 (Patti di solidarietà)

L'obiettivo individuato con le fasi sopra descritte è definitivo soltanto nel caso in cui l'ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle norme afferenti ai Patti di solidarietà fra enti territoriali (patto regionale verticale incentivato, patto regionale verticale ordinario e orizzontale, nonché patto orizzontale nazionale).

Come già anticipato, la legge di stabilità 2015, nell'adeguare i precedenti meccanismi dei Patti regionali verticale e orizzontale (disciplinati dai commi da 138 a 142 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220) al nuovo sistema di vincoli imposti alle regioni a statuto ordinario basato sul conseguimento del pareggio di bilancio, ha unificato le due forme di flessibilità del patto regionale verticale e orizzontale in un'unica procedura, per cui gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali sono compensati contestualmente dalla regione o dagli altri enti locali della stessa regione. Inoltre, al fine di consentire il massimo utilizzo delle capacità finanziarie degli enti, la procedura è stata articolata in due fasi successive da definire, rispettivamente, entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno (commi da 479 a 483 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015).

In particolare, secondo quanto disposto dal comma 480 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015, a decorrere dal 2015 le regioni - escluse la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano - possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purché sia garantito il rispetto dell'obiettivo complessivo a livello regionale. La compensazione può avvenire secondo due modalità:

- attraverso un contestuale aumento, di pari importo, degli obiettivi di saldo dei restanti enti locali (flessibilità orizzontale);

- attraverso un contestuale aumento, di pari importo, dell'obiettivo di saldo della regione tra entrate finali e spese finali in termini di cassa (flessibilità verticale). La Regione siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la compensazione a valere sul proprio obiettivo espresso in termini di competenza eurocompatibile di cui all'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale.

Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma algebrica dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti nell'anno 2015, deve risultare, pari a zero.

Con le predette procedure previste per il patto regionale verticale, è altresì operata la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno 2015, prevista dal decreto-legge n. 78/2015 in favore dei comuni e delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (3) , delle somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati dai predetti enti per danni su edifici pubblici provocati dal sisma del 2012 sui propri immobili, che concorrono al finanziamento di interventi di ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, già inseriti nei piani attuativi del Commissario delegato per la ricostruzione, nel limite di 20 milioni di euro. Ai fini dell'attuazione della predetta disposizione, la Regione Emilia Romagna, nel ridurre gli obiettivi dei predetti enti, nel limite di 20 milioni di euro, non peggiora contestualmente il proprio obiettivo.

Per l'anno 2015 è stata, inoltre, confermata l'applicazione del cosiddetto patto verticale incentivato in base al quale le regioni che cedono spazi finanziari ai propri enti locali ricevono liquidità finalizzata alla riduzione del debito. Il meccanismo mira a favorire la cessione da parte delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana, della regione Sardegna e della regione Friuli Venezia Giulia, di spazi finanziari agli enti locali ricadenti nel proprio territorio che ne facciano richiesta al fine di favorire i pagamenti di parte capitale, dando priorità ai pagamenti di debiti commerciali di parte capitale, ovvero i debiti derivanti da transazioni commerciali, esigibili alla data del 31 dicembre 2014. Giova precisare che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, di recepimento della direttiva UE 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, le transazioni commerciali sono definite come : «i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo» (4) . Non rientrano, pertanto, fra i debiti commerciali le indennità di esproprio o le restituzioni di trasferimenti ad altre pubbliche amministrazioni.

Gli enti locali che intendono ricorrere all'applicazione del patto regionale verticale incentivato comunicano, entro il termine perentorio del 15 aprile 2015 e, successivamente, del 15 settembre 2015, alle regioni e all'ANCI, all'UPI l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nel corso dell'anno per effettuare pagamenti di parte capitale dando priorità ai debiti commerciali di parte capitale maturati alla predetta data del 31 dicembre 2014. In caso di istanze inferiori alla prevista riserva del 25% per le province e le città metropolitane e del 75% per i comuni, le regioni possono attribuire le risorse residue agli enti locali prescindendo dai predetti limiti.

Al fine di dare attuazione al patto verticale incentivato, le predette regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 30 aprile e del 30 settembre, con riferimento a ciascun ente beneficiario e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Si ritiene opportuno segnalare che il riparto delle quote cedute ai vari enti a valere sul patto verticale incentivato, valorizzate per le province e le città metropolitane nella cella (u) e per i comuni nella cella (o), non è più modificabile dopo il 30 settembre 2015.

Resta, infine, vigente per i comuni il cosiddetto patto orizzontale nazionale di cui all'art. 4-ter del decreto-legge n. 16 del 2012 che prevede che i comuni possano cedere o acquisire spazi finanziari in base al differenziale che prevedono di conseguire rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno assegnato, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato per il comparto comunale, al fine di consentire lo smaltimento di residui passivi di parte capitale.

Più precisamente, i comuni che nel 2015 prevedono di conseguire un differenziale positivo, o negativo, rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno possono comunicare, entro il termine perentorio del 15 giugno 2015, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sistema web appositamente predisposto, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere, o di cui necessitano, per effettuare pagamenti di residui passivi di parte capitale nell'esercizio in corso. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni cedenti, l'attribuzione degli spazi finanziari è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti.

Qualora l'entità degli spazi finanziari ceduti superi l'ammontare di quelli richiesti, l'utilizzo degli spazi ceduti è ridotto in misura proporzionale.

Il comune che cede spazi finanziari, nel biennio successivo riduce (migliora) il proprio obiettivo di un importo pari agli spazi ceduti; il comune che riceve spazi finanziari aumenta (peggiora), nei due anni successivi, il proprio obiettivo di pari importo. La variazione dell'obiettivo in ciascun dei due anni del biennio successivo è commisurata alla metà del valore dello spazio acquisito o, nel caso di cessione, attribuito nel 2015 (calcolata per difetto nel 2016 e per eccesso nel 2017).

Alla variazione dell'obiettivo conseguente alla partecipazione al patto orizzontale nazionale dell'anno 2015 sarà aggiunto l'eventuale recupero conseguente alla partecipazione dell'ente al patto orizzontale nazionale del 2014, atteso che l'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 35 del 2013 ha sospeso l'applicazione del patto orizzontale nazionale per l'anno 2013. La Ragioneria Generale dello Stato, entro il 10 luglio 2015, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. La variazione dell'obiettivo conseguente all'applicazione del meccanismo di compensazione orizzontale nazionale trova evidenza nella fase 3 [celle (t), (u) e (v)] del modello di calcolo degli obiettivi programmatici dei comuni OB/15/C.

L'applicazione calcolerà automaticamente il valore dell'obiettivo per il 2015 e per il biennio successivo, rideterminati sulla base dei dati comunicati da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, per il patto regionalizzato, e sulla base delle comunicazioni di questo Ministero, per il patto orizzontale nazionale.

Di seguito una tabella che riporta la tempistica prevista per i patti di solidarietà.

 

(Tabella)

 

3.6 Fase 4 - Comuni, Province e Città metropolitane: riduzione degli obiettivi annuali

Anche per il 2015 continua ad operare la disposizione di cui all'art. 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010, come da ultimo sostituita dall'art. 1, comma 500, della legge di stabilità 2015, che disciplina il sistema di premialità previsto in favore degli enti locali assoggettabili alla sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (5) e che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in applicazione del comma 3 dell'art. 41 della legge 24 aprile 2014, n. 66. A tal fine, gli enti locali certificano il rispetto dei tempi dei pagamenti mediante valorizzazione di apposita casella nel modello relativo al monitoraggio del patto di stabilità interno MONIT/15 («Risp TP»).

Tale premialità consiste nel beneficio di una riduzione degli obiettivi annuali imposti agli enti locali commisurata agli effetti finanziari determinati dalle sanzioni operate a valere sui sul fondo  di solidarietà comunale e sul fondo sperimentale di riequilibrio, nonché sui trasferimenti erariali destinati alle province della Regione siciliana e della Sardegna, applicate nei confronti degli enti locali che nell'anno precedente non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno.

In particolare, il citato comma 500 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 ha riformulato il richiamato comma 122 della legge n. 220 del 2010, introducendo la previsione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, definisce i criteri e le modalità per la distribuzione della premialità.

La riduzione dell'obiettivo trova riscontro nella Fase 4 del prospetto degli obiettivi programmatici, in un'apposita voce di variazione del saldo obiettivo (valorizzata per le province nella cella (ac) e per i comuni nella cella (z) che sarà valorizzata automaticamente nel sistema applicativo web quando sarà definita, con il citato decreto, la riduzione per ciascun ente interessato di cui al novellato comma 122.

Inoltre, al fine di sterilizzare gli effetti negativi sulla determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, il comma 6-bis dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come modificato dal comma 491 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015, dispone un'ulteriore riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata nonché il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila previo accordo tra gli stessi. Il citato comma 491 dell'art. 2 della legge di stabilità 2015 è, infatti, intervenuto sulla procedura di rimodulazione dell'obiettivo di cui al citato comma 6-bis prevedendo, a tal fine, il requisito del raggiungimento dell'accordo tra gli enti in gestione associata ed il rispettivo capofila.

In particolare, è previsto che entro il 30 aprile di ciascun anno l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it della Ragioneria Generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma determinati sulla base del citato accordo formulato a seguito delle istanze prodotte dai predetti enti entro il 15 marzo di ciascun anno. Per l'anno 2015, la predetta comunicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani avviene entro il 15 luglio 2015, sulla base delle istanze trasmesse dagli enti interessati non oltre il 30 giugno 2015, relative alle sole rimodulazioni degli obiettivi in ragione di contributi o trasferimenti concessi da soggetti terzi e gestiti direttamente dal comune capofila, esclusa la quota da questo eventualmente trasferita ai propri comuni associati. (6)

Anche tale variazione trova riscontro nella Fase 4 del prospetto degli obiettivi programmatici per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, con un'apposita voce di variazione del saldo obiettivo che sarà valorizzata automaticamente dal sistema applicativo web sulla base dei dati comunicati dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). Per le Province e le città metropolitane, i saldi obiettivi definitivi, determinati sulla base delle 4 fasi sopra descritte, trovano evidenza nelle celle (ad), con riferimento all'anno 2015, e (ae), (af) e (ag) con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018 dell'Allegato OB/15/PCm.

Per i Comuni, i saldi obiettivi definitivi, determinati sulla base delle 4 fasi sopra descritte, trovano evidenza nelle celle (ab), con riferimento all'anno 2015, e (ac), (ad) e (ae) con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018 dell'Allegato OB/15/C.

 

4. Comunicazione dell'obiettivo

Le province, le città metropolitane ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2015-2018 mediante il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it.

Per acquisire il modello dell'individuazione dell'obiettivo è, pertanto, necessario accedere all'applicazione web del patto di stabilità interno e richiamare, dal Menu Funzionalità presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di «Acquisizione/Variazione modello» relativa alla individuazione dell'obiettivo 2015 che prospetterà il modello di individuazione dell'obiettivo dell'ente con i dati determinanti l'obiettivo per l'anno 2015 e per il triennio 2016-2018. I comuni, dopo aver inserito i dati relativi agli accantonamenti al Fondo crediti dubbia esigibilità (evidenziato nelle celle (e), (f), (g) e (h) della Fase 1 del Mod. OB/15/C) possono visualizzare il saldo obiettivo finale rideterminato tramite l'apposito tasto «Ricalcola i campi». Per procedere, infine, alla trasmissione del modello occorre selezionare l'apposito tasto «Salva» presente nella pagina di acquisizione.

La mancata trasmissione via web degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno ai sensi dell'ultimo periodo del richiamato comma 19.

I comuni soggetti al patto di stabilità interno sono tenuti, nel corso dell'anno, ad aggiornare il prospetto degli obiettivi programmatici in caso di variazione del valore dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità evidenziato nelle celle (e), (f), (g) e (h) della Fase 1 del Mod. OB/15/C.

Terminato l'anno di riferimento, non è più consentito variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2015, quindi, eventuali rettifiche o variazioni possono essere apportate, esclusivamente tramite il sistema web, entro e non oltre il 31 dicembre 2015. Ne consegue, tra l'altro, che, terminato l'anno di riferimento, l'obiettivo non potrà più essere comunicato.   Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede all'aggiornamento degli allegati al citato decreto in caso di nuove disposizioni volte a prevedere esclusioni e/o modifiche del saldo utile per la determinazione dell'obiettivo o modifiche alle regole del patto, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI.

 

5. Enti di nuova istituzione

Il comma 23 dell'art. 31 della legge di stabilità 2012 stabilisce che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alla disciplina del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto, se l'ente è stato istituito nel 2012, sarà soggetto alle regole del patto di stabilità interno a decorrere dall'anno 2015.

Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell'anno successivo a quello dell'istituzione. Gli enti istituiti negli anni 2009 e 2010 adottano come base di riferimento su cui applicare le regole per la determinazione degli obiettivi, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011.

Il comma 498, lettera a), dell'art. 1 della legge di stabilità 2015, nel modificare il richiamato comma 23 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, ha precisato che le città metropolitane e le province oggetto di riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, non sono considerati enti di nuova istituzione. Il richiamato comma 23 si applica, invece, alle amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione.

La lettera b) del citato comma 498 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 prevede, per i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2011, l'assoggettamento al patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione. Tali enti assumono quale base di calcolo per la determinazione degli obiettivi programmatici le risultanze dell'ultimo triennio disponibile.

 

6. Unioni di comuni

A seguito dell'abrogazione operata dal comma 104 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, è venuto meno l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle unioni di comuni previsto dal comma 3 dell'art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

 

7. Elenco prospetti allegati

Nei prospetti di seguito allegati sono evidenziate, per il periodo 2015-2018, le modalità di calcolo per la determinazione del concorso alla manovra, rispettivamente, per le province e le città metropolitane (All. OB/15/PCm) e per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (All. OB/15/C).

 

(Allegato OB/15/PCm)

 

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Note:

(1) Istituito dall'art. 167 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali), come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 16), del  decreto legislativo 23 giugno n. 118, recante la disciplina per  l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali, come integrato dal decreto legislativo correttivo 10 agosto 2014, n. 126.

(2) Comma 490 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

(3) Individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6  giugno 2012, n. 74 e dall'art. 67-septies del decreto-legge 22  giugno 2012, n. 83.

(4) L'art. 24, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, ha  inoltre chiarito che: «L'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall'art. 1,  comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n.  192, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi  considerate comprendono anche i contratti previsti dall'art. 3,  comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n. 163» (Codice dei Contratti pubblici).

(5) Il comma 122 della legge n. 220 del 2010 è applicabile agli enti  locali delle regioni a statuto ordinario e a quelli delle regioni  Sicilia e Sardegna.

(6) In applicazione del comma 6-ter dell'art. 31 della legge 12  novembre 2011, n. 183, inserito dal comma 6 dell'art. 1 del  decreto-legge n. 78/2015.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 10 luglio 2015, n.158.