Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 luglio 2015, n. 14501

Tributi - Accertamento - Induttivo - Assenza del prospetto delle rimanenze - Rilevanza

 

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati,

 

Osserva

 

La CTR di Roma ha accolto l’appello della "L. srl", appello proposto contro la sentenza della CTP di Frosinone n. 12-02-2011 che aveva respinto il ricorso della predetta società avverso avviso di accertamento ai fini IVA-IRES-IRAP per l’anno 2006, avviso emesso a seguito di PVC, nel quale erano state contestate una pluralità di violazioni per detrazioni di costi ed inoltre erano stati induttivamente ricostruiti ricavi non dichiarati.

La predetta CTR -dato atto che le ragioni di applicazione del metodo induttivo erano state correlate al fatto che in sede di verifica non fosse stata esibita alcuna distinta delle rimanenze iniziali e finali per l’anno 2006- ha motivato la decisione nel senso che "in assenza dei presupposti che giustificano l’accertamento induttivo di cui al comma 2 dell’art.39 DPR n.600/1973"....doveva considerarsi ingiustificato l’adozione del "metodo induttivo puro nei confronti della ricorrente". D’altronde, gli studi di settore non potevano essere applicati alla L. che sin dal primo grado aveva eccepito di avere avuto nel 2006 ricavi superiori al limite previsto nell’art.10 comma 4 della legge 146/1998, sicché l’eccezione di novità della questione proposta dall'Ufficio doveva intendersi infondata.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La parte intimata si è difesa con controricorso.

Il ricorso - ai sensi dell’art.380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore- può essere definito ai sensi dell’art.375 c.p.c..

Infatti, con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art.39 comma 2 del DPR n.600/1973), la ricorrente -per vero con essenziale descrizione degli antefatti di causa- si duole, in sostanza, del fatto che il giudice del merito abbia ritenuto insufficiente il presupposto dell’omessa esibizione delle distinte delle rimanenze, per quanto detta omissione avesse provocato agli accertatori "l’impossibilità di effettuare un controllo della corretta quantificazione e contabilizzazione di tali dati in bilancio", sicché si era reso necessario il ricorso alla ricostruzione induttiva.

Il motivo (che non chiarisce in che limiti la più articolata materia dedotta sin dal primo grado di giudizio sia stata poi devoluta al giudice di appello e se la statuizione di quest’ultimo sia relativa all’intera materia controversa ovvero alla sola parte concernente la ricostruzione dei ricavi) appare fondato e può essere accolto, in punto di affermazione di principio.

Codesta Suprema Corte ha già avuto modi di evidenziare con autorevolezza che:" In tema di imposte dirette, in caso di omessa presentazione del prospetto analitico delle rimanenze iniziali e finali, l'Ufficio può procedere ad accertamento di tipo induttivo, attraverso una determinazione della percentuale di ricarico dei prezzi di vendita rispetto a quelli di acquisito, purché questa sia fondata su un campione di merci rappresentativo ed adeguato per qualità e quantità rispetto al fatturato complessivo, su percentuali di ricarico dei singoli beni obiettivamente rilevate dai documenti esaminati e su criteri di computo della percentuale di ricarico del campione logicamente condivisibili, siano essi fondati su una media aritmetica o ponderale" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7653 del 16/05/2012).

D’altronde, già in precedenza (si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13816 del 18/09/2003) era stato insegnato che in caso di omessa tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino (idonee a consentire di far conseguire la coerenza tra le variazioni intervenute nelle consistenze negli inventari annuali), l'Ufficio può procedere ad accertamento di tipo induttivo del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sulla base di dati o notizie a sua conoscenza.

Siffatta omissione, generando un impedimento alla corretta analisi dei contenuti dell’inventario, refluisce indubbiamente sulla possibilità per gli accertatori di ricostruire analiticamente i ricavi di esercizio e determina perciò quella "inattendibilità complessiva delle scritture contabili" che è presupposto normativamente previsto ai fini del ricorso alla modalità induttiva dell’accertamento.

Non resta che concludere che la sentenza qui impugnata -escludendo che la menzionata violazione fosse idoneo presupposto della modalità di accertamento concretamente utilizzata- non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di legge qui in discorso (a prescindere da ogni altra considerazione sulla corretta corrispondenza di detti principi con il complessivo thema decidendum ed a prescindere dal significato delle altre considerazioni contenute nella motivazione a proposito di studi di settore, che è rimasto sostanzialmente oscuro), sicché merita cassazione, con conseguente rinvio al medesimo giudice di secondo grado che -in diversa composizione- tornerà a pronunciarsi sulle questioni oggetto dell’atto di appello proposto dalla parte pubblica e regolerà anche le spese del presente grado di giudizio. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 30 luglio 2014

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che la parte intimata ha depositato una memoria illustrativa, da considerarsi inammissibile perché l’atto che nella relazione è qualificato come controricorso risulta essere -in realtà- una semplice memoria di costituzione non notificata a controparte e perciò non idonea a consentire altro che la partecipazione all’udienza di discussione;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo di ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Lazio che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.