Irap non dovuta in caso di esigui investimenti e fattori produttivi

In assenza di dipendenti o di investimenti in beni strumentali di considerevole valore, il professionista non paga l’Irap, non sussistendo il requisito dell’autonoma organizzazione (Corte di cassazione - sentenza n. 13488/2015).

A chiarirlo è stata la Corte di Cassazione che, con la Sentenza n. 13488 del 1° luglio 2015, si è espressa sulla sussistenza o meno del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione dell’Irap in presenza di una certa esiguità di investimenti e dell’organizzazione dei fattori produttivi.
Come ripetutamente stabilito dalla Corte di Cassazione, il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre qualora il contribuente:
- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione;
- si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Qualora il professionista nell’esercizio della sua attività operi in assenza di lavoro dipendente o di collaborazione di terzi, con beni strumentali di modesto importo e senza ricorrere a capitali di prestito, secondo quanto stabilito dalla Corte e in linea con il citato requisito dell’autonoma organizzazione, tali condizioni non sono indicativi della sussistenza del presupposto impositivo e pertanto non è dovuto il tributo.
In ogni caso, è onere del contribuente, che chiede il rimborso dell’imposta non dovuta, dare la prova dell’assenza del presupposto Irap.