Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 giugno 2015, n. 12731

Inps - Indennità d’accompagnamento - Requisito sanitario - Accertamento

 

Svolgimento del processo

 

Con decreto del 12.7.13 il Tribunale di Taranto ha omologato l’accertamento sanitario negativo del requisito sanitario invocato ai fini dell’indennità d’accompagnamento per il minore G.B. dai relativi genitori F.B. e N.M., che oggi ricorrono in tale qualità per la cassazione del decreto medesimo affidandosi a tre motivi.

L’INPS ha depositato procura.

 

Motivi della decisione

 

1- Con il primo motivo il ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per essere stato omologato come negativo l’accertamento del c.t.u. malgrado la non espressa contestazione dell’INPS e del relativo c.t.p. in ordine al riconoscimento del beneficio richiesto.

Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. per essere il decreto impugnato privo di motivazione, non surrogabile dalla relazione del c.t.u.

Con il terzo motivo il ricorso si duole di violazione dell’art. 92 co. 2° c.p.c. nella parte in cui il decreto impugnato non ha condannato alle spese l’INPS.

2- Il ricorso è inammissibile in quanto avente ad oggetto un decreto che l’art. 445 bis co. 5 c.p.c. dichiara espressamente non impugnabile e che non può essere investito neppure da ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (come questa S.C. ha già statuito: v. Cass. n. 6085/14), vuoi perché le parti, ove intendano contestare le conclusioni del c.t.u., sono tenute a farlo, nel termine fissato dal giudice, anteriormente al decreto di omologa, vuoi perché si tratta di provvedimento sfornito di decisività in ordine all’affermazione o negazione di diritti, riguardando semplicemente un requisito di fatto (quello sanitario) della prestazione previdenziale erogabile dall’INPS, sicché per sua stessa natura il suddetto decreto di omologa non è un provvedimento suscettibile di formare cosa giudicata.

Invero il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. è ammissibile nei confronti dei provvedimenti giurisdizionali, emessi in forma di ordinanza o di decreto, solo quando essi siano definitivi e abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale.

In altre parole, deve trattarsi di provvedimenti idonei a risolvere il conflitto tra le parti in ordine al diritto soggettivo dell’una o dell’altra (cfr. Cass. n. 15949/2011 e Cass. n. 2757/2012).

Il decreto di omologa del requisito sanitario non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto, dal momento che non statuisce sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell’INPS di erogarla.

Infatti il decreto di omologa della relazione peritale può riconoscere solo l’esistenza dello stato invalidante, mentre per il diritto alla prestazione può aprirsi un distinto giudizio quando l’istituto, all’esito della verifica di cui è incaricato, non proceda al pagamento.

3- In conclusione, il ricorso è da dichiararsi inammissibile. Ciò rende superflua la rinnovazione della notifica del ricorso, erroneamente effettuata alla sede provinciale dell’INPS.

Come già statuito a riguardo da questa S.C. (cfr. Cass. n. 15106/13; cfr. altresì, Cass. n. 6826/2010; Cass. n. 2723/2010; Cass. n. 18410/2009), il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa e dal diritto a partecipare al processo in condizioni di parità.

Ne consegue che, acclarata l’inammissibilità del ricorso in oggetto alla stregua delle considerazioni sopra svolte, sarebbe comunque vano disporre la fissazione d’un termine per la rinnovazione di una notifica nulla, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio in termini di garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.

Non è dovuta pronuncia sulle spese, non avendo l’INPS svolto attività difensiva.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per spese.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall’art. 1 co. 17 legge 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13.