Prassi - INPS - Circolare 17 giugno 2015, n. 122

Fondi di solidarietà ex art. 3 Legge 28 giugno 2012, n. 92 - Modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario e di formazione

 

SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le modalità per la presentazione online delle domande di assegno ordinario e interventi formativi ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 3 legge 28 giugno 2012, n. 92.

 

INDICE:

1. Premessa

2. Presentazione delle domande di assegno ordinario e formazione

 

1. Premessa

 

L’articolo 3 della legge n. 92/2012, recante norme in tema di riforma del mercato del lavoro, ha previsto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, così da assicurare ai lavoratori delle imprese di uno o più settori una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria (articolo 3, comma 4).

I fondi possono erogare diverse tipologie di prestazioni. Con la presente circolare si disciplinano le modalità per la presentazione della domanda di assegno ordinario e di formazione. Saranno fornite istruzioni ad hoc per la presentazione delle domande relative alle altre prestazioni erogate dai fondi di solidarietà: assegno emergenziale, trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente (es.: ASpI ai lavoratori sospesi ex art. 3, comma 17, legge 92/2012), outplacement.

Per la disciplina delle singole prestazioni, ivi comprese le istruzioni operative per la compilazione dei flussi uniemens per la comunicazione delle riduzioni e/o sospensioni, si rimanda alla normativa di dettaglio di ciascun fondo contenuta nei decreti interministeriali, che sarà illustrata con apposita circolare.

In via generale si precisa che, poiché l’art. 3, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 stabilisce che l’assegno ordinario può essere concesso per una durata massima non superiore alle durate massime previste per la CIGO dall’art. 6, commi 1, 3 e 4, della legge 20 maggio 1975, n. 164, le istanze di accesso ai vari Fondi, possono essere inoltrate per un periodo massimo di tre mesi, eccezionalmente prorogabile, sempre trimestralmente, fino ad un massimo di 12 mesi.

Sull’argomento, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con nota n. 40/7068 del 11/12/2014, nel confermare che il rinvio al citato art. 6 debba essere inteso come riferimento alla durata massima di utilizzo non superiore a 12 mesi, ha previsto che i Comitati amministratori possano procedere a deliberare interventi anche per un periodo continuativo fino a 12 mesi, esclusivamente per quei fondi che espressamente prevedono che, per la prestazione in commento, le domande di accesso possono riguardare interventi non superiori a dodici mesi.

Ad oggi, sulla base di quanto previsto dai rispettivi decreti istitutivi, i Fondi attivi che possono accedere a tale interpretazione, per i quali conseguentemente è possibile presentare un’istanza per un periodo continuativo di dodici mesi, sono il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito e il Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza.

Per tutti gli altri Fondi già operativi, l’istanza deve essere presentata, come sopra specificato, per un periodo massimo di tre mesi, prorogabili trimestralmente fino ad un massimo di dodici.

Resta fermo che, qualora l’impresa abbia fruito di dodici mesi consecutivi di intervento, una nuova istanza può essere proposta, per la medesima unità produttiva, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

In ogni caso, l’assegno ordinario riferito a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio mobile.

Qualora i decreti di adeguamento abbiano previsto un periodo transitorio, le relative prestazioni continueranno ad essere erogate secondo le regole pregresse.

Infine, per quanto riguarda la richiesta di accesso al finanziamento di programmi formativi, l’istanza può essere presentata per un periodo massimo, anche continuativo, di dodici mesi.

 

2. Presentazione delle domande di assegno ordinario e formazione

 

La procedura è unica per tutti i fondi e consente alle aziende l’invio telematico delle domande di accesso alle prestazioni di assegno ordinario e formazione, per i Fondi che le prevedono nei rispettivi decreti istitutivi.

Le istanze devono essere presentate in riferimento alla matricola sulla quale insistono i lavoratori sospesi o ad orario ridotto ovvero in riferimento alla matricola di accentramento contributivo per le aziende che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva di cui alla circ. 80 del 25/06/2014.

Tale modalità di presentazione della domanda deve essere adottata anche dalle aziende le cui istanze sono riferite alla contribuzione totale dovuta dal gruppo di appartenenza. In tale eventualità, l’azienda istante dovrà indicare il gruppo al quale aderisce.

La procedura è attiva per i fondi di solidarietà pienamente operativi, ovvero i fondi adeguati con disponibilità di risorse, il cui decreto è già stato pubblicato, nonché i fondi di cui è stato già nominato il comitato amministratore. Con successivo messaggio sarà comunicata l’operatività per gli ulteriori fondi. Dal giorno della pubblicazione della presente circolare non sarà più possibile presentare domanda con altri canali (es. SOLICRE per le domande di finanziamento dei programmi formativi del fondo credito) che pertanto vengono chiusi. Le Sedi inviteranno le aziende a ripresentare la domanda stessa con la modalità telematica.

Ad oggi sono pienamente operativi i fondi relativi ai sotto indicati settori, per i quali pertanto può essere presentata domanda:

- settore del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza;

- settore del personale dipendente di Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste italiane;

- settore del personale dipendente da aziende del credito cooperativo;

- settore del personale dipendente di aziende del settore del credito.

Di seguito si forniscono alcune sintetiche indicazioni per l’accesso ai servizi telematizzati, rinviando ai manuali disponibili sul portale dell’Istituto per le istruzioni di dettaglio.

La domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", opzione "CIG e Fondi di solidarietà", opzione "Fondi di solidarietà. Al portale "Servizi per le aziende ed i consulenti" si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto.

Completata l’acquisizione e confermato l’invio, la domanda viene protocollata e sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione nonché il prospetto dei dati trasmessi.

Il manuale per Aziende e Consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione documentazione.

L’azienda, al momento della presentazione, dovrà indicare il Fondo al quale richiede l’intervento, il tipo di prestazione, il periodo, il numero dei lavoratori interessati e le ore di sospensione e/o riduzione ovvero formazione. Questi ultimi dati dovranno essere distinti per qualifica lavoratori (operai, impiegati, quadri o dirigenti).

Costituiscono parte integrante della domanda, l’accordo sindacale e l’elenco dei lavoratori, che dovranno essere allegati alla stessa. Qualora l’azienda sia stata interessata da operazioni societarie, ai fini di una compiuta istruttoria, dovranno essere indicati, nel campo note oppure allegando un’apposita dichiarazione, i codici fiscali e le relative matricole su cui è stata versata la contribuzione dovuta al Fondo e/o sono state erogate le prestazioni pregresse.

Per la domanda di assegno ordinario, stante il richiamo legislativo alle causali previste dalla normativa in materia di CIGO e CIGS, sono state predisposte per ciascuna causale delle apposite schede che costituiscono parte integrante della domanda, nonché un allegato tecnico esemplificativo delle singole causali (all. 1); le singole schede saranno rese disponibili anche all’interno della procedura. L’azienda, pertanto, al momento dell’inoltro della domanda, deve compilare e allegare la scheda relativa alla causale invocata. Le medesime schede devono essere compilate sia in caso di prima istanza che in caso di istanza di proroga. In quest’ultimo caso, nel campo "Ulteriori annotazioni", deve essere indicata la causa eccezionale per la quale l’azienda necessita di una proroga del trattamento. Non potranno essere istruite e portate all’attenzione del Comitato amministratore domande mancanti della suddetta documentazione.

Fanno eccezione le domande relative ai periodi transitori, ove previsti. A regime la stima della prestazione sarà effettuata in automatico dalla procedura in base ai dati forniti dall’azienda.

Nell’attesa del completamento delle procedure di gestione delle istanze relative ai fondi di solidarietà, per consentire comunque l’inoltro delle domande e la loro successiva lavorazione, le aziende dovranno allegare alla domanda la stima della prestazione richiesta distinta per assegno e contribuzione correlata. Il documento con la stima dovrà essere inserito nell’allegato A della domanda on line.

Infine, nel quadro delle dichiarazioni di responsabilità del datore di lavoro, è stato predisposto un apposito campo per eventuali comunicazioni datoriali essenziali all’istruttoria della domanda, nonché per l’invio di documenti in formato PDF. In particolare, per la sola Formazione è obbligatorio allegare un ulteriore elenco dei lavoratori sulla base del Format allegato, nel quale vanno specificate, per ciascun beneficiario, la retribuzione oraria lorda, il numero delle ore di formazione e la retribuzione da finanziare (all. 2). Nel manuale operativo della procedura sono spiegate le modalità per allegare questo documento.

Con lo stesso flusso telematizzato le domande, alle quali viene attribuito il numero di protocollo, verranno inviate alle strutture territoriali competenti per l’istruttoria, differenziata a seconda del fondo di riferimento, ed il successivo inoltro, per il tramite della Direzione Generale, al Comitato Amministratore.

 

Allegato 1

Causali Fondi di solidarietà di cui all’art. 3, commi 4 e ss, della legge 28 giugno 2012, n. 92

 

Eventi transitori non imputabili al datore di lavoro ovvero al prestatore di lavoro (scheda 1)

La non imputabilità degli eventi si concretizza in tutti quegli avvenimenti il cui verificarsi sia non dipendente dalla volontà, dall’imperizia, dalla negligenza delle parti del rapporto di lavoro e non riferibile all’organizzazione o programmazione aziendale, salvo, in quest’ultimo caso, il sopravvenire di eventi assolutamente imprevedibili, eccezionali, fortuiti e di forza maggiore (circ. 169/2003).

Gli eventi, inoltre, devono essere temporanei e tali da consentire la ripresa certa ovvero prevedibile dell’attività lavorativa.

Il requisito della ripresa dell’attività lavorativa deve essere valutato in via preventiva, al momento in cui ha avuto inizio la contrazione dell’attività lavorativa (cfr. circ. 130/2003 e messaggio n. 6990/2009).

 

Situazione temporanee di mercato (scheda 2)

Per situazioni temporanee di mercato si intendono tutti quegli eventi che derivano da avvenimenti esterni all’azienda, come i casi fortuiti o la forza maggiore (disastri naturali, incendi, etc.), ovvero vicende determinate da fatti dipendenti dalla volontà di terze persone, come ad esempio la mancanza di commesse od ordini (cfr. messaggio n. 28069/2009).

 

Ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione (schede 3 e 4)

La ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale si sostanziano in processi volti, rispettivamente, al rinnovamento dell’azienda ovvero diretti ad intervenire sulla struttura gestionale e organizzativa della stessa.

Nello specifico la ristrutturazione aziendale si caratterizza per gli "investimenti significativi" finalizzati all’aggiornamento tecnologico degli impianti ovvero alle modifiche dei processi produttivi. La riorganizzazione e riconversione aziendale, invece, sono finalizzate al recupero di efficienza, alla modifica degli impianti ovvero all’introduzione di nuove tipologie produttive.

In entrambi i casi le aziende sono tenute a presentare un programma il cui presupposto sia, per la ristrutturazione, l’attuazione di interventi sui processi produttivi, ovvero interventi di razionalizzazione, rinnovo, aggiornamento tecnologico, mentre per la riorganizzazione/riconversione il presupposto per il programma deve essere costituito da "inefficienze gestionali collegate ad un’esigenza di modifica/innovazione dell’assetto gestionale e/o produttivo" (nota ministeriale prot. 40/0009761 del 17/03/2014).

L’approvazione dei programmi richiede, altresì, la sussistenza di specifici requisiti individuati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel D.M. n. 31444 del 20 agosto 2002:

il valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma, relativamente alle unita aziendali interessate all’intervento (inclusi i costi per la formazione e riqualificazione professionale, comprensivi dei contributi sia nazionali che dei fondi U.E.), deve essere superiore al valore medio annuo degli investimenti operati nel biennio precedente;

le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell’entità e nei tempi, ai processi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione;

deve essere prevista la programmazione di attività formative che coinvolgano almeno il 30% dei lavoratori sospesi;

devono essere esplicitamente e dettagliatamente indicate le modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati.

Ciò premesso, stante i particolari limiti di durata della prestazione per i Fondi di solidarietà, rispetto alle durate previste in tema di CIGS, in base ai quali l’intervento è corrisposto fino a un periodo massimo di tre mesi, eccezionalmente prorogabile trimestralmente fino a un massimo di dodici mesi, è necessario parametrare le condizioni specificate al punto a) alla durata dell’intervento prevista dal Fondo. A tal fine, le condizioni cui al punto a) sono soddisfatte laddove il valore medio trimestrale degli investimenti previsti nel programma sia superiore al valore medio degli investimenti operato nei due trimestri precedenti. Al contrario, per i Fondi per i quali è previsto che la prestazione può essere erogata per un periodo massimo di dodici mesi continuativi (ad es. Fondo credito) si applicano le condizioni di cui al punto a).

 

Proroga del programma di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale (schede 3 e 4)

Con nota prot. 29/0001846/P del 14/04/2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha specificato in relazione al Fondo di solidarietà residuale che la disposizione di cui all’art. 1, comma 3, della legge 223/1991, in tema di proroga per complessità dei processi produttivi o per rilevanza delle ricadute occupazionali, dei programmi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, non trova applicazione con riferimento a programmi di tre mesi, prorogabili per due volte fino a un massimo di nove mesi.

Ciò in quanto "il rapporto tra la durata massima iniziale della prestazione erogata dal Fondo (tre mesi continuativi) e le successive due proroghe (anch’esse di tre mesi ciascuna, per un massimo complessivo di nove mesi), è diverso dal rapporto tra la durata massima iniziale dei programmi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale nella CIGS (che non può essere superiore a due anni) e le successive due proroghe (ciascuna non superiore alla durata di dodici mesi). Nel primo caso, infatti, il rapporto è di uno a tre, nel secondo caso di uno a due".

Pertanto, nell’eventualità in cui l’impresa non abbia potuto completare il programma trimestrale di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, potrà chiedere una proroga del trattamento senza che ricorrano le disposizioni generali in materia sancite dal decreto interministeriale n. 31444/2002 (artt. 2, 3, 5 e 6), ma sulla base della specifica disposizione di cui all’art. 4, comma 5, del decreto istitutivo del Fondo, in base alla quale l’intervento può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di nove mesi.

Sulla base delle considerazioni su riportate, stante il diverso rapporto di durata ravvisabile anche per programmi di ristrutturazione riconversione aziendale per gli altri Fondi di solidarietà (1 a 4) rispetto alla CIGS, si ritiene che la disposizione di cui all’art. 1, comma 3, della legge 223/1991, non sia applicabile e che, conseguentemente, nell’eventualità in cui l’impresa non abbia completato i programmi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, la proroga dell’intervento possa essere richiesta senza la necessità che ricorrano le condizioni di cui al più volte richiamato art. 1, ma sulla base della specifica disciplina prevista per ciascun Fondo.

Le aziende che attuano programmi per dodici mesi continuativi, in quanto rientranti nel campo di applicazione dei Fondi che lo prevedono (es. Fondo credito), non potranno chiedere alcuna proroga del trattamento, stante il limite massimo di durata delle prestazioni di cui all’art. 6, comma 3, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

 

Procedure concorsuali in caso di azienda autorizzata alla continuazione dell’esercizio d’impresa (scheda 5)

L’art. 2, comma 70, della legge 92/2012, nel modificare l'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui prevedeva il ricorso alla causale in commento "qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata" ha previsto, invece, il ricorso a tale causale "quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali". Infine, sempre il medesimo articolo, ha stabilito l’abrogazione dell'articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991, come da ultimo modificato, a far tempo dal 1 gennaio 2016. Così come chiarito dal Ministero del Lavoro nell’interpello n. 23/2013, ne consegue che da tale data non sarà più possibile la concessione dell’assegno ordinario per la suddetta causale.

Per poter accogliere favorevolmente la domanda, è necessario che l’azienda sia stata autorizzata alla continuazione dell’esercizio d’impresa.

 

Crisi aziendale (schede 6, 7 e 8)

La crisi aziendale si esplica in una situazione di forte difficoltà per l’impresa, non superabile in tempi brevi e che può condurre all’impossibilità della prosecuzione dell’attività produttiva.

La causale in esame, nella configurazione delineata dalla vigente normativa, si articola in tre fattispecie, l’una legata alla continuazione dell’attività lavorativa, l’altra alla cessazione di attività e l’ultima ad un evento improvviso ed imprevisto.

I criteri che definiscono lo stato di crisi aziendale con continuazione di attività sono stabiliti dal Ministero del Lavoro nel D.M. n. 31826 del 18 dicembre 2002, così come modificato dal D.M. n. 35302 del 15 dicembre 2004, e investono una valutazione complessiva dell’azienda riferita al biennio precedente la richiesta di integrazione salariale. L’art. 3 del D.M. n. 31826 del 18 dicembre 2002 prevede, infatti, che non possono avere esito positivo i programmi presentati da imprese che:

abbiano iniziato l’attività produttiva nel biennio antecedente la richiesta di integrazione salariale;

non abbiano effettivamente avviato l’attività produttiva;

siano state oggetto di significative trasformazioni societarie nel biennio precedente la richiesta di intervento, salvo che siano state effettuate da imprese che presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti al fine di contenere i costi di gestione, ovvero da aziende che pur non avendo assetti proprietari coincidenti abbiano operato trasformazioni con l’obiettivo, per le imprese subentranti, della salvaguardia occupazionale e del risanamento aziendale.

A norma dell’art. 1, comma 1, del D.M. n. 31826 del 18/12/2002, così come modificato dal D.M. n. 35302 del 15/12/2004 lo stato di crisi con continuazione dell’attività aziendale va desunto da:

un andamento negativo ovvero involutivo dell’impresa, risultante da indicatori economico finanziari (risultato d’impresa, fatturato, risultato operativo, indebitamento) riferiti ai due anni precedenti. L’andamento negativo deve essere supportato anche da specifica relazione tecnica recante le motivazioni della criticità economico finanziaria;

il ridimensionamento o la stabilità dell’organico aziendale nel biennio precedente all’intervento. In tale ambito deve riscontrarsi, di norma, l’assenza di nuove assunzioni con agevolazioni contributive/finanziarie. Nell’eventualità in cui l’impresa abbia proceduto ad assumere personale, ovvero intenda assumerlo durante il periodo di integrazione salariale, l’impresa deve dimostrare la loro compatibilità con la disciplina normativa.

L’impresa è inoltre tenuta a presentare un piano di risanamento che definisca le azioni intraprese, o da intraprendere, per il superamento dello stato di difficoltà e un piano di gestione degli esuberi strutturali, qualora preveda una ricollocazione di parte del personale.

Ai fini dell’integrabilità della causale deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui sopra.

I criteri che definiscono lo stato di crisi aziendale con cessazione di attività sono stabiliti, nel D.M. n. 31826 del 18 settembre 2002, così come modificato dal D.M. n. 35302 del 15 dicembre 2004, che richiede il soddisfacimento di un solo specifico requisito: la presentazione da parte dell’impresa di un piano di gestione dei lavoratori in esubero che sia teso a ridurre il ricorso alla mobilità. Tale ricorso è consentito solo nell’eventualità in cui assuma, nel corso dell’intervento ovvero nei dodici mesi successivi al termine dello stesso, carattere di strumento di ricollocazione, anche parziale, dei suddetti lavoratori.

Per tale motivo non devono sussistere le condizioni individuate dall’art. 1 del D.M. n. 31826 del 18/12/2002, così come modificato dal D.M. n. 35302 del 15/12/2004 in tema di crisi aziendale con continuazione di attività, né rileva che l’impresa versi in una delle condizioni che determinano le cause di esclusione individuate dall’art. 3 del citato decreto e su richiamate.

Si evidenzia, inoltre, che la cessazione di attività non deve avere necessariamente una portata generale, ma, stante il disposto dell’art. 1, comma 1, lett. a) del D.I. 31826/2002, può riguardare un settore di attività, uno o più stabilimenti ovvero parte di essi. In tal senso, il Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 6416 del 19 maggio 2008, richiamando la nozione giurisprudenziale di reparto, inteso come "entità dotata di propria autonomia organizzativa ed economica, funzionalizzata allo svolgimento di attività volta alla produzione di beni e servizi", ha ritenuto applicabile allo stesso la normativa in materia di crisi aziendale per cessazione attività e dei relativi limiti temporali.

Differentemente della crisi aziendale con continuazione di attività, che coinvolge l’unità produttiva nella sua interezza, la normativa in materia di cessazione di attività e il calcolo dei relativi limiti temporali, dunque, può riferirsi anche al singolo reparto "indipendentemente dalle situazioni di altre attività o parti di attività configurabili come autonome nell’ambito di una unità produttiva".

Il trattamento di integrazione può essere concesso anche nell’eventualità in cui la situazione di crisi aziendale sia conseguenza di un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale. Sarà compito dell’impresa presentare apposita documentazione che attesti l’imprevedibilità dell’evento e l’estraneità dello stesso alle politiche di gestione aziendale. Tale fattispecie può ritenersi integrabile, pur in assenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b) succitate in tema di crisi aziendale con continuazione di attività, purché l’azienda abbia presentato il piano di risanamento e un piano di gestione degli esuberi strutturali qualora l’impresa li preveda nel corso dell’intervento ovvero al termine dello stesso.

Infine, ai fini dell’approvazione del programma di crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto, come nell’eventualità di crisi aziendale con cessazione di attività, non trovano applicazione le cause di esclusione di cui al richiamato art. 3 del D.M. n. 31826 del 18 dicembre 2002.

Riduzioni stabili di orario con riduzione della retribuzione, con contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale.

L’art. 5, comma 1, lett. a), punto 3, e l’art. 10, comma 4, del D.I. 82761/2014 prevedono la corresponsione dell’assegno ordinario in applicazione di contratti di solidarietà espansivi previsti dall’articolo 2 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Il contratto di solidarietà espansivo, a norma del richiamato art. 2, è un accordo aziendale tra datore di lavoro e sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che prevede una riduzione stabile dell’orario di lavoro e della retribuzione dei dipendenti contestualmente all’effettuazione di nuove assunzioni a tempo indeterminato.

L’accordo, che consente all’azienda di accedere a particolari benefici contributivi, deve essere depositato presso l’ispettorato provinciale del lavoro per la verifica della corrispondenza tra la concordata riduzione d’orario e le assunzioni a tempo indeterminato effettuate.

A norma dell’art. 2, comma 7, infatti, la concessione del beneficio contributivo è subordinata all'accertamento da parte dell’ispettorato provinciale del lavoro della corrispondenza tra la riduzione concordata di orario e le assunzioni effettuate.

All'ispettorato provinciale del lavoro è demandata, altresì, la vigilanza in ordine alla corretta applicazione dei contratti, disponendo la sospensione del contributo nei casi di accertata violazione. Si precisa, a tal fine, che il venir meno delle condizioni iniziali comporta la cessazione delle agevolazioni dallo stesso momento, senza effetto retroattivo (cfr Circ. 1/1987).

Infine, a norma dell'art. 2, comma 4, D.L. n. 726/1984 i benefici contributivi in questione non spettano ai datori di lavoro che nei 12 mesi antecedenti le assunzioni abbiano proceduto a riduzioni di personale o a sospensioni di lavoro.

Ciò premesso, la concessione dell’assegno ordinario, in applicazione dei contratti di solidarietà espansivi, è subordinata alla verifica, da parte dell’ispettorato provinciale del lavoro, della corrispondenza tra la riduzione dell'orario e l'assunzione di nuovi lavoratori. Pertanto, al momento della presentazione della domanda, le aziende devono allegare il parere positivo dell’ispettorato provinciale del lavoro, rilasciando contestualmente apposita dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti che non sono stati adottati i provvedimenti di riduzione o sospensione del personale di cui al precedente capoverso.

 

SCHEDE

(Testo dell’allegato)

 

Allegato 2

 

Codice Fiscale

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Residenza

Comune

Retribuzione oraria lorda

Numero ore di formazione

Retribuzione da finanziare