Prassi - MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Nota 27 maggio 2015, n. 2788

Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. Disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Comunicazione telematica dell'"offerta di conciliazione". Nota operativa

 

Premessa

In data 6 marzo 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto legislativo, attuativo della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Legge Delega sul Jobs Act). in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Il decreto è entrato in vigore il giorno 7 marzo 2015. Pertanto, alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, alle trasformazioni di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o agli apprendisti passati in qualifica dalla predetta data (7 marzo 2015) si applicherà la disciplina di cui al nuovo decreto legislativo sul contratto a tutele crescenti.

In particolare, tale decreto introduce un nuovo istituto di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi, che consente al datore di lavoro di offrire una somma predeterminata in modo certo al lavoratore in cambio della rinuncia alla impugnazione del licenziamento, somma che per il lavoratore non rientra nel reddito imponibile ai fini fiscali. La norma si applica ai lavoratori che a partire dal 7 marzo 2015:

sono assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 1, co. 1); sono interessati da una trasformazione da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato ovvero, agli apprendisti passati in qualifica (art. 1, co. 2), ma anche - unica eccezione - per i lavoratori assunti in precedenza nelle aziende che dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo supereranno la soglia dei 15 dipendenti (art. 1, co. 3).

Tale conciliazione deve avvenire in una delle sedi assistite di cui all'articolo 2113, comma 4 del Codice Civile ovvero presso le Commissioni di certificazione di cui all'articolo 82, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (art. 6, co. 1).

 

Monitoraggio della misura e modello di comunicazione

Attraverso le disposizioni, di cui al terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo in parola, il legislatore si propone di assicurare il monitoraggio sull'attuazione della norma stessa, onde consentire di verificare quale sarà in concreto l'offerta di conciliazione. Ai fini del monitoraggio sull'attuazione di tale disposizione, alla normale comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto è stata aggiunta un'ulteriore comunicazione da effettuarsi entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine il suddetto terzo comma ha disposto che la comunicazione telematica di cessazione del rapporto di lavoro (richiamata, unitamente alle altre comunicazioni datoriali obbligatorie telematiche, dall'art.4-bis, punto 6-ter, del D.Lgs. 21 aprile 2000 n.181 e successive integrazioni e/o modificazioni) dev'essere integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi, da parte del datore di lavoro, entro sessantacinque giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale dev'essere indicata l'avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione, di cui alla norma in commento.

Pertanto, a partire dal 1° giugno 2015 nella sezione "ADEMPIMENTI" del portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) sarà disponibile una applicazione denominata "UNILAV_Conciliazione" attraverso la quale tutti i datori di lavoro potranno comunicare le informazioni relative al procedimento di conciliazione previsto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo. A fini meramente esemplificativi, alla presente nota è allegato lo screenshot della procedura.

Per effettuare tale comunicazione i datori di lavoro dovranno registrarsi al portale cliclavoro e accedere all'applicazione inserendo il codice di comunicazione rilasciato al momento della comunicazione di cessazione. Questo dato serve ad collegare l'offerta di conciliazione al rapporto di lavoro cessato (prima schermata).

Il sistema (seconda schermata) proporrà i dati presenti nel sistema, già comunicati con il modello "UNII_AV_Cess", relativi a lavoratore, datore di lavoro, rapporto di lavoro e dovranno essere compilati solo i seguenti ulteriori campi:

- data di proposta dell'offerta di conciliazione;

- esito (SI/NO) di tale offerta

in caso di esito positivo:

- sede, tra quelle previste dalla normativa, presso la quale il procedimento di offerta viene effettuato;

- importo offerto;

- esito del procedimento (SI/NO), ovvero se il lavoratore ha accettato o meno l'importo offerto.

Da ultimo (terza schermata), il sistema dà la possibilità di visualizzare e stampare un riepilogo della comunicazione effettuata.

 

Sanzioni

Sempre il terzo comma dell'art.6 in questione prevede che l'omissione di detta comunicazione integrativa sia assoggettata alla stessa sanzione prevista per l'omissione della comunicazione, di cui al predetto art.4-bis, ovverosia con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 per ogni lavoratore interessato.

Al fine di darne massima diffusione, la presente nota operativa è pubblicata sul portale cliclavoro www.cliclavoro.qov.it, oltreché sul sito istituzionale dell'amministrazione www.lavoro.qov.it.

Allegato

(testo dell’allegato)