Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 26 maggio 2015, n. 10836

Lavoro - Licenziamento illegittimo - Indennità sostitutiva di preavviso - Aliunde perceptum - Risarcimento - Detraibilità dell'indennità

 

Svolgimento del processo

 

1. Con ricorso depositato il 13-2-2008 F.R. adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Verona, esponendo che era stato assunto dalla società M. s.p.a. nel 2001 con inquadramento al settimo livello del CCNL di settore e con la funzione di "organizzare, gestire e ottimizzare il reparto tintoria della società e l'impianto di depurazione"; lamentava che nel 2007 era stato licenziato per giustificato motivo; deduceva l'illegittimità del licenziamento per genericità e difetto di motivazione, assenza dei presupposti e violazione dell’art.18 l. n. 300/1970, della l. n. 604/1966, dell'art.2119 c.c. e conseguentemente chiedeva che fosse dichiarato nullo o inefficace il licenziamento e fosse disposta la sua reintegrazione nel posto di lavoro ex art.18 l. n. 300/1970 o, nel caso in cui avesse optato per l'indennità sostitutiva, chiedeva che la società resistente fosse condannata a corrisponderla, oltre al T.F.R. e all'indennità sostitutiva del preavviso, e in ogni caso fosse condannata a pagare le retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento a quella della reintegra.

Si costituiva la società resistente M. s.p.a., esponendo che aveva riscontrato difficoltà del ricorrente nel gestire i rapporti con i suoi stretti collaboratori e a garantire gli standard qualitativi richiesti nell'atto di assunzione; perciò, a fronte delle persistenti inadempienze, era stata costretta a contestare per iscritto, da aprile a settembre 2005, una serie di addebiti disciplinari legati alla cattiva gestione del personale, all'atteggiamento oltraggioso, razzista e blasfemo tenuto nei confronti di alcuni dipendenti, nonché alla disorganizzazione delle attività di reparto; aggiungeva che il clima di tensione e malcontento progressivamente cresciuto nel reparto provocava danni alla produttività; perciò la situazione era divenuta insostenibile e la società era stata costretta a licenziare il ricorrente per giustificato motivo; sosteneva che il recesso era legittimo in quanto determinato da ragioni inerenti all'organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento per la grave situazione di incompatibilità ambientale creatasi tra il ricorrente e il personale del reparto, per cui ricorreva il giustificato motivo oggettivo; quindi chiedeva che fosse rigettata la domanda e in via subordinata chiedeva che "dall'eventuale risarcimento fosse detratto l’aliunde perceptum".

2. A seguito di istruzione anche testimoniale il giudice decideva la causa con la sentenza n. 258 pronunciata all'udienza del 14-5-2008 e depositata in cancelleria il 12-6-2008, in cui dichiarava illegittimo il licenziamento intimato a F.R. con lettera 4 giugno 2007 e per l'effetto condannava la società M. s.p.a. a reintegrarlo nel posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché a versare i contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello della reintegrazione, condannando altresì la società resistente alla rifusione a favore del ricorrente delle spese di lite.

Il giudice rilevava che le ragioni addotte dal datore di lavoro non erano inerenti all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento, perché tutte le motivazioni allegate (incompetenza tecnica e consequenziali scarsi risultati qualitativi del reparto gestito dal ricorrente, atteggiamento irrispettoso e oltraggioso nel confronti del personale a lui affidato e, in generale, incapacità di gestire rapporti con collaboratori) integravano inadempimenti del lavoratore e non ragioni attinenti all’attività produttiva; pertanto il licenziamento era da considerarsi ontologicamente disciplinare e avrebbe dovuto essere preceduto ex art.7 L.300/1970 dalla contestazione scritta degli addebiti e dalla concessione di un termine per consentire al lavoratore di giustificarsi; l'osservanza di tali garanzie procedimcntali era mancata e quindi dichiarava il licenziamento illegittimo e, essendo stato riconosciuto dalla società resistente di occupare ben più di quindici dipendenti, accoglieva la domanda del ricorrente di reintegrazione nel posto di lavoro e di condanna della società al pagamento dell'indennità risarcitoria nei termini esposti, dando atto che alcuna detrazione di "aliunde perceptum" poteva esser fatta in quanto dalla documentazione prodotta dal ricorrente risultava che egli non aveva reperito altra occupazione.

3. Con ricorso in appello depositato in data 8-6-2009 M. s.p.a. ha proposto tempestiva impugnazione avverso tale sentenza.

Si è costituito l'appellato F.R. chiedendo il rigetto dell'appello.

La Corte d'appello di Venezia con sentenza 28 febbraio 2012 - 17 maggio 2012 ha accolto parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato che dall'indennità commisurata alle retribuzioni globali di fatto come riconosciuta dalla sentenza di primo grado deve essere detratta l'indennità sostitutiva del preavviso per l'importo di euro 12.520,50; ha rigettato per il resto l'appello confermando la sentenza impugnata quanto alla ritenuta illegittimità del licenziamento e all'ordine di reintegraione del ricorrente nel posto di lavoro e alla condanna della società al pagamento dell'indennità risarcitoria.

4. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il F. con un unico motivo.

Resiste con controricorso la parte intimata.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il ricorso, articolato in un unico motivo, il ricorrente deduce che l'indennità sostitutiva del preavviso non può essere considerata quale aliunde perceptum e pertanto non può essere detratta dall'indennità risarcitoria che è conseguenza dell'accertata illegittimità del licenziamento in regime di tutela reale.

2. Il ricorso è fondato nei limiti in cui si viene a dire.

3. Preliminarmente può osservarsi che questa controversia, nella parte che residua dopo che per il resto si è formato il giudicato interno (sulla dichiarata illegittimità del licenziamento con conseguente ordine di reintegrazione e condanna della società al pagamento dell’indennità risarcito ria), presenta profili di singolarità.

Nella specie è ormai incontroverso tra le parti, avendo la società prestato acquiescenza alla sentenza della Corte d'appello, che il licenziamento del ricorrente era illegittimo.

E' parimenti incontroverso, per la stessa ragione, che dall’illegittimità del licenziamento consegue l'ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro con condanna della società al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 18 legge n. 300 del 1970 in regime di c.d. tutela reale.

Le parti non pongono in dubbio che, una volta dichiarata l'illegittimità del licenziamento e ricostituito il rapporto di lavoro, non sia dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso cui il ricorrente - come riconosciuto dalla società - avrebbe avuto diritto ove il licenziamento fosse risultato legittimo; e che pertanto ove, tale indennità sia stata pagata al lavoratore, essa debba essere restituita alla società perché il pagamento era indebito; all’opposto, ove l’indennità non sia stata pagata, essa certamente non è dovuta.

La società, nel suo atto di appello avverso la pronuncia di primo grado interamente favorevole al ricorrente, si è doluta, in via subordinata rispetto alla censura principale con cui insisteva nella ritenuta legittimità del licenziamento, del mancato computo in detrazione, come aliunde perceptum, dell'indennità sostitutiva del preavviso che aveva corrisposto al lavoratore.

La Corte d'appello, nel rigettare la censura principale, ha accolto questa prospettazione subordinata detraendo dall'indennità risarcitoria spettante al lavoratore quanto da quest'ultimo percepito a titolo di indennità sostitutiva del preavviso in ragione della ritenuta computabilità della stessa come aliunde perceptum.

Il lavoratore, con il ricorso per cassazione, nel riferire incidentalmente che per il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso aveva dovuto promuovere una procedura monitoria richiedendo ed ottenendo un decreto ingiuntivo, si duole in diritto della erronea riconducibilità del pagamento dell'indennità risarcitoria all’aliunde perceptum.

In sintesi, da una parte il ricorrente non pretende di cumulare indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo e indennità sostitutiva del preavviso; d'altra parte la società vuole che dall'indennità risarcitoria sia detratta la (a suo dire) già corrisposta indennità sostitutiva del preavviso.

In una situazione di questo genere, pur mancando in concreto una residua res litigiosa tra le parti, sussiste non di meno, ex art. 100 c.p.c., l'interesse del lavoratore all’impugnazione in quanto parzialmente soccombente in grado d'appello.

4. Nel merito il ricorso va accolto.

L’aliunde perceptum, detraibile dall'indennità risarcitoria spettante, ex art. 18 l. n. 300 del 1070, al lavoratore illegittimamente licenziato in regime di tutela reale ed il cui rapporto di lavoro sia stato ricostituito senza soluzione di continuità, consiste in quelle utilità, patrimonialmente valutabili, che derivano al lavoratore in ragione del liberarsi di energie lavorative a causa della perdita del posto di lavoro. Vi rientrano tipicamente, ma non esclusivamente, le retribuzioni percepite in altra attività lavorativa che il lavoratore licenziato avvia potuto svolgere dopo la estromissione dal posto di lavoro, avendo egli trovato altra occupazione. Quindi non rientrano nell’aliunde perceptum quanto il lavoratore percepisce non già per aver impiegato le sue energie lavorative liberatesi per l'avvenuta estromissione dal posto di lavoro, bensì sulla base della disciplina del rapporto, proprio quale effetto naturale del recesso datoriale e della risoluzione del rapporto di lavoro: il trattamento di fine rapporto ed eventualmente anche l'indennità sostitutiva del preavviso non lavorato; emolumenti questi il cui pagamento da parte del datore di lavoro risulta indebito una volta accertata la illegittimità del licenziamento e ricostituita la continuità del rapporto di lavoro in regime di tutela reale, al pari dell'eventuale trattamento pensionistico (Cass., sez. lav., 23 gennaio 2009, n. 1707; Cass., sez. lav., 16 aprile 2008, n. 9988) o di mobilità (Cass., sez. lav., 28 aprile 2010, n. 10164). Ma il sopravvenuto carattere indebito di tale pagamento non consente al datore, peraltro in grado d'appello, di chiederne la detrazione dall'indennità risarcitoria o la restituzione. La detraibilità, nella specie, dell'indennità sostitutiva del preavviso non è configurabile perché non si tratta di aliunde perceptum nel senso sopra precisato; neppure la restituzione è configurabile come domanda nuova in appello, ammissibile solo se si tratta di restituzioni che dipendono dall'avvenuta esecuzione della sentenza di primo grado (Cass., sez. II, 9 ottobre 2012, n. 17227). Più in generale cfr. Cass., sez. lav., 22 aprile 2013, n. 9702, che ha chiarito che il regime di tutela reale ex art. 18 l. n. 300/1970 non è condizionato alla restituzione degli importi percepiti a titolo di competenze per fine rapporto, atteso che le due obbligazioni sono disomogenee e si pongono su piani diversi per la loro funzione.

Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata nei limiti del motivo accolto e, potendo la causa essere decisa nel merito non essendo necessari accertamenti ulteriori, va confermata, anche in questa parte, la sentenza di primo grado che correttamente non aveva computato in detrazione dall'indennità risarcitoria l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui pere il lavoratore, ove l’abbia percepita, è tenuto alla restituzione; la quale però non appartiene né poteva appartenere al (hema decidendum di questa causa.

Alla soccombenza consegue la condanna della società al pagamento delle spese processuali dei giudizi di merito nella misura liquidata in dispositivo (senza distrazione perché non più richiesta). Sussistono giustificati motivi (in considerazione della rilevata peculiarità della fattispecie) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, conferma la sentenza di primo grado. Condanna la società resistente al pagamento delle spese dei giudizi di merito liquidate per il primo grado in euro 1.100 (millecento), di cui euro 600 per onorari ed euro 500 per diritti, oltre rimborso di spese generali e accessori di legge, per il secondo grado in euro 1.500 (millecinquecento), di cui euro 800 per onorari ed euro 700 per diritti, oltre rimborso di spese generali e accessori di legge; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.