Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 26 maggio 2015, n. 10817

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Reclamo - Mezzi di prova - Documenti prodotti - Sussiste

 

Svolgimento del processo

 

La A.C. n.v ha proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Marsala depositato il 24.10.11 con cui veniva respinta l’opposizione allo stato passivo del fallimento S. srl Unipersonale dal quale il credito da essa vantato era stato ammesso in via chirografaria e non privilegiata.

La causa veniva rimessa all’adunanza in Camera di Consiglio a seguito di relazione ex art. 380 bis cpc sull’assunto della tardività del ricorso.

All’udienza del 6.5.14 la ricorrente veniva rimessa in termini per la notifica del ricorso sulla considerazione che la tempestiva notifica era imputabile ad inadempimenti della cancelleria del giudice a quo.

Rinnovata la notifica, non ha resistito la curatela fallimentare.

 

Motivi della decisione

 

La ricorrente con sci motivi di ricorso lamenta, sotto diversi profili di violazione di legge e omessa e insufficiente motivazione, il mancato riconoscimento del privilegio ex art. 2752, terzo comma, c.c. sulla somma ammessa al passivo, nonostante essa società avesse pagato alla Agenzia delle Entrate in qualità di fideiussore il debito tributario per IVA facente capo alla garantita S. srl.

Il ricorso appare fondato.

Il decreto del Tribunale di Marsala ha rigettato l’opposizione sul punto osservando che nessuna prova documentale ai sensi dell’art. 99 l.f., era stata fornita dalla allora opponente in ordine alla natura privilegiata del credito fatto valere nulla risultando in proposito dal decreto ingiuntivo non opposto prodotto a fondamento della domanda.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che nella disciplina della L. Fall., art. 99, come risultante dalla riforma operata dal D.Lgs. n. 169 del 2007, il reclamo avverso lo stato passivo del fallimento non è un giudizio d'appello, pur avendo natura impugnatola (Cass. 25 febbraio 2011 n. 4708; ord. 22 febbraio 2012 n. 2677), sicché la disciplina applicabile deve essere ricercata nello stesso art. 99 cit. (Cass. 22 marzo 2010 n. 6900) che, come correttamente osservato dal tribunale, prevede che l’opponente deve, a pena di decadenza, indicare specificatamente i mezzi di prova di cui intende avvalersi ed i documenti prodotti.

In tal senso è già stato chiarito che, è fatto onere al creditore opponente, la cui domanda sia stata respinta dal giudice delegato, di produrre anche nel giudizio di opposizione avanti al tribunale la documentazione, già prodotta nel corso della verifica del passivo, a sostegno della propria domanda; ne consegue che, in difetto, al tribunale è precluso l'esame nel merito dell'opposizione, senza poter prendere visione dei documenti non prodotti (come prescritto alla parte, ai sensi dell'art. 99, comma quarto, legge fall., a pena di decadenza). (Cass 493/12).

Nel caso di specie, lo stesso decreto impugnato dà atto che il decreto ingiuntivo è stato depositato ma assume che dallo stesso non si rilevi la natura privilegiata del credito.

Tale assunto non appare corretto poiché nel ricorso contenente la richiesta di decreto ingiuntivo, allegato al provvedimento emesso in conformità dal giudice, (di cui questa Corte può prendere visione trattandosi di questione processuale) è espressamente indicato che la somma richiesta era conseguente alla restituzione effettuata all’ Agenzia delle Entrate da parte della società ricorrente, in qualità di fideiussore, di un rimborso per IVA (è espressamente indicata nel ricorso la norma relativa).

Risultando quindi documentata la natura del credito in forza del medesimo decreto ingiuntivo ,deve ritenersi che non si sia verificata alcuna decadenza ex art. 99 l.f.

Il ricorso va quindi accolto. Il decreto impugnato va conseguentemente cassato e sussistendo le condizioni di cui all’art. 384 cpc, la causa può essere decisa nel merito con il riconoscimento del privilegio ex art 2752 comma terzo c.c. al credito già ammesso al passivo.

Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e,decidendo nel merito riconosce il privilegio ex art. 2752 comma terzo c.c. al credito già ammesso al passivo ; compensa le spese di giudizio.