Prestazioni di fine servizio e di fine rapporto agli eredi

L’Inps, con messaggio del 22 maggio 2015, n. 3499, fornisce alcune precisazioni in ordine agli adempimenti legati alla dichiarazione di successione da richiedere per l’erogazione delle prestazioni di fine servizio o di fine rapporto.

In particolare, l’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 175/2014 - entrato in vigore il 13 dicembre 2014 - nel modificare l’articolo 28 del Decreto Legislativo n. 346/1990, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni", ha semplificato alcuni adempimenti legati alla dichiarazione di successione.
Le modifiche concernono:
- il limite di valore che consente, in presenza di altre condizioni fissate dalla legge, di fruire dell’esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione;
- i documenti da allegare alla dichiarazione di successione;
- l’erogazione dei rimborsi fiscali a favore degli eredi.
Nel dettaglio, secondo il nuovo testo del citato articolo 28, la dichiarazione di successione deve essere presentata all'ufficio del registro competente, che ne rilascia ricevuta; può essere spedita per raccomandata e si considera presentata, in tal caso, nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale, che appone su di essa o sul relativo involucro il timbro a calendario.
Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari. Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo.
La dichiarazione di successione, invece, può non essere presentata se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- l’eredità è devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta (figli, nipoti figli di figli, genitori) del defunto;
- l’eredità non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari;
- l’attivo ereditario ha un valore non superiore ad una determinata soglia, che il Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014 aumenta da 25.822,84 a 100.000,00 euro.

Sebbene il suddetto Decreto Legislativo n. 175 non abbia previsto una decorrenza specifica per la norma sull’aumento della soglia per l’esonero dalla dichiarazione di successione, essa trova applicazione dal 13 dicembre 2014 (data della relativa entrata in vigore). Pertanto, l’obbligo di presentazione della dichiarazione non sussiste per le successioni, devolute a favore del coniuge o di parenti in linea retta del defunto, se l’attivo ereditario non supera 100.000 euro:
- apertesi dal 13 dicembre 2014;
- apertesi anteriormente al 13 dicembre 2014, se il termine per la presentazione della dichiarazione è ancora pendente a tale data e la dichiarazione non è ancora stata presentata.