Prassi - FONDAZIONE STUDI CDL - Circolare 26 maggio 2015, n. 12

Bonus pensioni - Ecco a chi spettano gli arretrati

 

Premessa

Il 21 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 65/2015 che interviene in materia di perequazione automatica delle pensioni al fine dare attuazione alla sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale che ha giudicato incostituzionale il blocco della perequazione in riferimento agli anni 2012 e 2013 per i trattamenti pensionistici di importo superiore a 1.443 euro (cfr. art. 24 comma 25 del Dl 201/2011).

L’obiettivo consiste nel definire una modalità di calcolo per restituire gli arretrati agli aventi diritto e tale da risultare al contempo rispondente sia alle esigenze di equilibrio della spesa pubblica (esigenze tra l’altro di rilevanza costituzionale) sia ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale, riferiti segnatamente all’adeguatezza e alla proporzionalità dei trattamenti pensionistici.

La tecnica legislativa utilizzata consiste da un lato, in una nuova formulazione dell’art. 24 comma 25 del DL 201/2011 e, dall’altro lato, in un’aggiunta - nel medesimo articolo - di un nuovo comma 25bis, con la conseguente produzione di norme che dettano una nuova regolamentazione con efficacia retroattiva della perequazione per gli anni intercorrenti nel periodo 2012-2015.

 

Le modalità di calcolo del rimborso

Con la riformulazione dell’art. 24 comma 25 sono state definite le modalità di calcolo della perequazione per gli anni 2012-2013. Il meccanismo adottato non differisce da quello attualmente in vigore (cfr. art. 1 comma 483 della legge 147 del 2013) sulla base del quale è prevista una rivalutazione decrescente al crescere del trattamento pensionistico.

In particolare sono stati previsti quattro scaglioni di importi cui applicare all’intero trattamento (e non alle fasce di importo) la relativa percentuale di adeguamento all’indice FOI (indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati):

 

Scaglioni di pensione al 2011

Indice RIVALUTAZIONE

Da 1.443 euro a 1.873 euro tra 3 e 4 volte il trattamento minimo 40%
oltre 1.873 euro fino a 2.341,75 euro tra 4 e 5 volte il trattamento minimo 20%
oltre 2.341,75 euro e fino a 2.810,10 euro tra 5 e 6 volte il trattamento minimo 10%
oltre 2.810,10 euro 6 volte il trattamento minimo ZERO

 

Dall’applicazione della perequazione di cui sopra si perviene al valore degli arretrati spettante per gli anni 2012 e 2013 in considerazione del fatto che per effetto della precedente formulazione dell’art. 24 comma 25 del DL 201 del 2011, i trattamenti pensionistici che nel 2011 assumevano un valore superiore a 1443 euro non sono stati rivalutati.

Il comma 25 bis, di nuova introduzione, stabilisce, invece, le norme di rivalutazione dell’importo degli arretrati (calcolati come previsto dal comma 25) per gli anni 2014 e 2015.

In particolare è stato previsto che per questi anni è riconosciuta il 20% della rivalutazione che sarebbe spettata sulla base del sistema di calcolo di cui al comma 25.

Con medesima impostazione è stata operata una rivalutazione del 50 % per gli anni dal 2016 in poi.

Ne consegue che le previsioni del richiamato comma 25 bis si affiancano, ed operano parallelamente, con le disposizioni dell’art. 1 comma 483 della legge 147 del 2013 che disciplinano la perequazione delle pensioni per gli anni 2014, 2015 e 2016.

I due sistemi di perequazione, dunque, sembrano produrre effetti su due basi di calcolo diverse:

1) l’art. 1 comma 483 della legge 147 del 2013 produce effetti sul trattamento pensionistico ad oggi in pagamento formatosi anche per effetto della perequazione degli anni 2014-2015 originariamente prevista e della norma resa incostituzionale;

2)

3) l’art. 24 comma 25 bis del DL 201/2011 produce effetti sulla determinazione dell’importo degli arretrati e la relativa perequazione da riconoscere a partire dal 2016.

L’impostazione interpretativa sin qui seguita porta a ritenere che sia escluso il diritto dei pensionati alla ricostituzione del trattamento pensionistico.

Sicché dal 1° agosto 2015 i titolari dei trattamenti pensionistici che nel 2011 assumevano un valore superiore a 1.443 euro su base lorda mensile avrebbero diritto esclusivamente al riconoscimento degli arretrati e non alla ricostituzione del trattamento pensionistico.

Dal 1° gennaio 2016 invece si avrà diritto sia alla rivalutazione del trattamento pensionistico sulla base dell’art. 1 comma 483 della legge 147 del 2013 sia alla rivalutazione degli arretrati sulla base dell’art. 24 comma 25 bis del DL 201 del 2011.

Tuttavia, per completezza di ragionamento, va detto che il disposto normativo fissa un nuovo strumento perequativo con efficacia retroattiva senza limitarlo espressamente a modalità di calcolo degli arretrati. Pertanto una interpretazione letterale stretta condurrebbe non senza ragionevolezza al diritto alla ricostituzione dei trattamenti pensionistici.

Ma come già detto una interpretazione di più ampio respiro, porta ad escludere il carattere strutturale della perequazione operata dal DL 65/2015 e a propendere per una sua efficacia limitata alle modalità di calcolo degli arretrati.

Di seguito sono state realizzate delle proiezioni che mostrano analiticamente tutti i passaggi per la determinazione dell’importo lordo degli arretrati da corrispondersi al 1° agosto prossimo e la rivalutazione aggiuntiva cui si avrebbe diritto dal 1° gennaio 2016.

 

Pensione mensile

Progressione annuale degli arretrati DL 65/2015

2011 2012 2013 2014 2015 Totale Importo arretrati 1° agosto 2015 Rivalutazione 2016
1.450,00 203,58 432,22 6,99 1,93 644,73 6,45
1.500,00 210,60 447,13 0,58 0,16 658,46 1,32
1.550,00 217,62 462,03 0,60 0,16 680,41 1,36
1.600,00 224,64 476,94 0,62 0,17 702,36 1,40
1.650,00 231,66 491,84 0,64 0,17 724,31 1,45
1.700,00 238,68 506,74 0,66 0,18 746,26 1,49
1.750,00 245,70 521,65 0,68 0,18 768,21 1,54
1.800,00 252,72 536,55 0,69 0,19 790,16 1,58
1.850,00 259,74 551,46 0,71 0,19 812,11 1,62
1.900,00 133,38 431,38 0,50 0,14 565,39 1,13
1.950,00 136,89 289,81 0,38 0,10 427,18 0,85
2.000,00 140,40 297,24 0,19 0,05 437,89 0,88
2.050,00 143,91 304,67 0,20 0,05 448,83 0,90
2.100,00 147,42 312,10 0,20 0,06 459,78 0,92
2.150,00 150,93 319,54 0,21 0,06 470,73 0,94
2.200,00 154,44 326,97 0,21 0,06 481,68 0,96
2.250,00 157,95 334,40 0,22 0,06 492,62 0,99
2.300,00 161,46 341,83 0,22 0,06 503,57 1,01
2.350,00 82,48 266,28 0,15 0,04 348,96 0,70
2.400,00 84,24 178,09 0,12 0,03 262,48 0,52
2.450,00 85,99 181,80 0,12 0,03 267,95 0,54
2.500,00 87,75 185,51 0,06 0,02 273,34 0,55
2.550,00 89,51 189,22 0,06 0,02 278,81 0,56
2.600,00 91,26 192,93 0,06 0,02 284,27 0,57
2.650,00 93,02 196,64 0,06 0,02 289,74 0,58
2.700,00 94,77 200,35 0,06 0,02 295,21 0,59
2.750,00 96,53 204,06 0,07 0,02 300,67 0,60
2.800,00 98,28 207,77 0,07 0,02 306,14 0,61
2.850,00 0,00 111,15 0,02 0,01 111,18 0,22
2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

A titolo esemplificativo il titolare di un trattamento pensionistico, che nel 2011 assumeva il valore di 1.750 euro, avrà diritto al 1° agosto prossimo ad un rimborso di arretrati 2012/2015 pari al valore lordo di 768,21 euro (245,70 nel 2012 + 521,65 nel 2013 + 0,68 nel 2014 + 0,18 nel 2015).

Dal 1° gennaio 2016 avrà diritto in aggiunta al trattamento pensionistico rivalutato con le ordinarie regole di perequazione ad un aumento su base lorda mensile di 1,54 euro frutto della perequazione degli arretrati.

Il valore del trattamento pensionistico su base lorda (anno 2011) a partire dal quale non si avrà diritto ad arretrati è di 2.900 euro.

Riguardo al regime di tassazione applicabile, la qualificazione letterale di "somme arretrate" operata dall’art. 1 comma 3 del DL 65/2015 conduce all’applicabilità della tassazione separata.

Anche se non è pacifico il regime di tassazione applicabile all’importo di competenza del 2015 in considerazione del fatto che tale importo non può essere considerato arretrato essendo erogato nel medesimo periodo di imposta.

 

Importo pensione (Anno 2011)

Rimborso DL 65 anni 2012/2015

Stima dell'aliquota Irpef a tassazione separata

Rimborso DL.65 netto

1.450,00 644,73 23,00% 496,44
1.500,00 658,46 23,00% 507,02
1.550,00 680,41 23,00% 523,92
1.600,00 702,36 23,00% 540,82
1.650,00 724,31 23,00% 557,72
1.700,00 746,26 23,00% 574,62
1.750,00 768,21 23,00% 591,52
1.800,00 790,16 23,00% 608,42
1.850,00 812,11 24,00% 617,20
1.900,00 565,39 24,00% 429,70
1.950,00 427,18 24,00% 324,66
2.000,00 437,89 24,00% 332,79
2.050,00 448,83 24,00% 341,11
2.100,00 459,78 24,00% 349,43
2.150,00 470,73 25,00% 353,05
2.200,00 481,68 25,00% 361,26
2.250,00 492,62 25,00% 369,47
2.300,00 503,57 25,00% 377,68
2.350,00 348,96 25,00% 261,72
2.400,00 262,48 26,00% 194,23
2.450,00 267,95 26,00% 198,28
2.500,00 273,34 26,00% 202,27
2.550,00 278,81 26,00% 206,32
2.600,00 284,27 27,00% 207,52
2.650,00 289,74 27,00% 211,51
2.700,00 295,21 27,00% 215,50
2.750,00 300,67 29,00% 213,48
2.800,00 306,14 29,00% 217,36
2.850,00 111,18 29,00% 78,94
2.900,00 0,00 0,00% 0,00
2.950,00 0,00 0,00% 0,00
3.000,00 0,00 0,00% 0,00
3.050,00 0,00 0,00% 0,00
3.100,00 0,00 0,00% 0,00
3.150,00 0,00 0,00% 0,00
3.200,00 0,00 0,00% 0,00
3.250,00 0,00 0,00% 0,00
3.300,00 0,00 0,00% 0,00
3.350,00 0,00 0,00% 0,00
3.400,00 0,00 0,00% 0,00
3.450,00 0,00 0,00% 0,00
3.500,00 0,00 0,00% 0,00
3.550,00 0,00 0,00% 0,00
3.600,00 0,00 0,00% 0,00
3.650,00 0,00 0,00% 0,00
3.700,00 0,00 0,00% 0,00
3.750,00 0,00 0,00% 0,00
3.800,00 0,00 0,00% 0,00
3.850,00 0,00 0,00% 0,00
3.900,00 0,00 0,00% 0,00
3.950,00 0,00 0,00% 0,00
4.000,00 0,00 0,00% 0,00
4.050,00 0,00 0,00% 0,00
4.100,00 0,00 0,00% 0,00
4.150,00 0,00 0,00% 0,00
4.200,00 0,00 0,00% 0,00
4.250,00 0,00 0,00% 0,00
4.300,00 0,00 0,00% 0,00
4.350,00 0,00 0,00% 0,00
4.850,00 0,00 0,00% 0,00
5.350,00 0,00 0,00% 0,00
5.850,00 0,00 0,00% 0,00
6.350,00 0,00 0,00% 0,00
6.850,00 0,00 0,00% 0,00

 

Tutto considerato, le finalità perseguite dal legislatore come indicate nelle premesse della presente circolare risultano effettivamente soddisfatte più nella direzione della salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica che in una reale attuazione della sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale.

Nel prospetto che segue viene messo in relazione il rimborso degli arretrati su base lorda che sarebbe spettato in ragione della ordinaria legislazione sulla perequazione (cfr. art. 69 L. 388/2000) che avrebbe trovato applicazione in assenza dell’intervento recato dal DL 65/2015, con il rimborso attualmente spettante.

Inoltre viene evidenziata la differenza su base lorda mensile a far data 1° gennaio 2016 della misura del trattamento pensionistico che sarebbe spettato vita natural durante per effetto dell’ordinaria applicazione della perequazione rispetto al trattamento pensionistico spettante sulla base della legislazione vigente .

 

Importo pensione (Anno 2011)

Arretrati DL 65/2015 anni 2012/2015

Importo spettante per effetto della incostituzionalità delle legge Fornero

Differenza %

Differenza su base mensile dal 2016

1.450,00 644,73 1.919,65 -66,41% 46,70
1.500,00 658,46 3.124,24 -78,92% 87,72
1.550,00 680,41 3.218,46 -78,86% 90,37
1.600,00 702,36 3.312,68 -78,80% 93,01
1.650,00 724,31 3.406,90 -78,74% 95,66
1.700,00 746,26 3.501,12 -78,69% 98,30
1.750,00 768,21 3.595,35 -78,63% 100,95
1.800,00 790,16 3.689,57 -78,58% 103,59
1.850,00 812,11 3.783,79 -78,54% 106,24
1.900,00 565,39 3.798,04 -85,11% 101,19
1.950,00 427,18 3.890,17 -89,02% 103,63
2.000,00 437,89 4.061,98 -89,22% 113,74
2.050,00 448,83 4.156,10 -89,20% 116,38
2.100,00 459,78 4.250,21 -89,18% 119,01
2.150,00 470,73 4.344,33 -89,16% 121,65
2.200,00 481,68 4.438,45 -89,15% 124,28
2.250,00 492,62 4.532,57 -89,13% 126,92
2.300,00 503,57 4.626,68 -89,12% 129,55
2.350,00 348,96 4.602,52 -92,42% 125,26
2.400,00 262,48 4.667,68 -94,38% 120,17
2.450,00 267,95 4.743,31 -94,35% 122,06
2.500,00 273,34 4.946,44 -94,47% 137,93
2.550,00 278,81 5.024,63 -94,45% 140,11
2.600,00 284,27 5.102,81 -94,43% 142,29
2.650,00 289,74 5.180,99 -94,41% 144,47
2.700,00 295,21 5.259,18 -94,39% 146,65
2.750,00 300,67 5.337,36 -94,37% 148,83
2.800,00 306,14 5.415,54 -94,35% 151,01
2.850,00 111,18 5.212,97 -97,87% 136,63
2.900,00 0,00 5.286,28 -100,00% 138,52
2.950,00 0,00 5.359,58 -100,00% 140,41
3.000,00 0,00 5.713,47 -100,00% 158,85
3.050,00 0,00 5.791,45 -100,00% 161,02
3.100,00 0,00 5.869,43 -100,00% 163,19
3.150,00 0,00 5.947,41 -100,00% 165,35
3.200,00 0,00 6.025,39 -100,00% 167,52
3.250,00 0,00 6.103,37 -100,00% 169,69
3.300,00 0,00 6.181,35 -100,00% 171,86
3.350,00 0,00 6.259,33 -100,00% 174,02
3.400,00 0,00 6.337,32 -100,00% 176,19
3.450,00 0,00 6.415,30 -100,00% 178,36
3.500,00 0,00 6.493,28 -100,00% 180,52
3.550,00 0,00 6.571,26 -100,00% 182,69
3.600,00 0,00 6.649,24 -100,00% 184,86
3.650,00 0,00 6.727,22 -100,00% 187,03
3.700,00 0,00 6.805,20 -100,00% 189,19
3.750,00 0,00 6.883,19 -100,00% 191,36
3.800,00 0,00 6.961,17 -100,00% 193,53
3.850,00 0,00 7.039,15 -100,00% 195,69
3.900,00 0,00 7.117,13 -100,00% 197,86
3.950,00 0,00 7.195,11 -100,00% 200,03
4.000,00 0,00 7.273,09 -100,00% 202,20
4.050,00 0,00 7.351,07 -100,00% 204,36
4.100,00 0,00 7.429,05 -100,00% 206,53
4.150,00 0,00 7.507,04 -100,00% 208,70
4.200,00 0,00 7.585,02 -100,00% 210,86
4.250,00 0,00 7.663,00 -100,00% 213,03
4.300,00 0,00 7.740,98 -100,00% 215,20
4.350,00 0,00 7.818,96 -100,00% 217,37
4.850,00 0,00 8.598,77 -100,00% 239,04
5.350,00 0,00 9.378,59 -100,00% 260,71
5.850,00 0,00 10.158,40 -100,00% 282,38
6.350,00 0,00 10.938,21 -100,00% 304,05
6.850,00 0,00 11.718,03 -100,00% 325,73