Prassi - FONDAZIONE STUDI CDL - Circolare 05 maggio 2015, n. 10

Crediti su pensioni - Vademecum per il rimborso

 

1. Introduzione

La Corte Costituzionale con la Sentenza ablativa n. 70/2015 ha giudicato incostituzionale il blocco della perequazione delle pensioni operato, in riferimento agli anni 2012-2013, dell’art. 24 comma 25 del D.L. 201/2011 che conseguentemente è da ritenersi abrogato.

In particolare la norma aveva disposto la rivalutazione piena (100% indice FOI) delle pensioni non superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS dell’anno precedente l’anno di competenza della rivalutazione (per il 2011 1.405,05 euro).

Inoltre era stata prevista la rivalutazione per le pensioni di importo compreso tra 1.405,05 euro e 1.443 euro ( 3 volte il trattamento minimo rivalutato) fino al valore di 1.443 euro.

Tutti i trattamenti pensionistici di importo superiore a 1.443 euro non venivano rivalutati all’indice inflattivo di riferimento per la totalità del loro importo.

Il giudice delle leggi ha riscontrato in tale norma una lesione degli artt. 36 e 38 della Costituzione in riferimento ai quali è stata effettuata una lettura sistematica.

In particolare il blocco della rivalutazione dei trattamenti pensionistici è stato giudicato in contrasto con i principi di proporzionalità e adeguatezza cui deve necessariamente ispirarsi la legislazione in materia di misura dei trattamenti pensionistici segnatamente riferita agli aspetti legati alla perequazione ovvero alla conservazione del potere di acquisto delle pensioni nel tempo.

Il contrasto deriva dal fatto che l’art. 24 comma 4 ha bloccato l’aggancio delle pensioni alle dinamiche inflattive per ben due anni e soprattutto per tutti i trattamenti pensionistici che superavano tre volte il trattamento minimo INPS. In questa generalizzata e prolungata paralisi dei trattamenti pensionistici e nel relativo impoverimento reale che ne derivava è stato rinvenuto un disegno irragionevole e conseguentemente lesivo dei principi di adeguatezza di cui all’art. 36 e di proporzionalità di cui all’art. 38 della Costituzione, quest’ultimo applicabile alla materia pensionistica in considerazione della pacifica qualificazione della pensione come forma di retribuzione differita.

 

2. Il nuovo assetto normativo e impatto economico per lo Stato

L’abrogazione dell’art. 24 comma 4 del DL 201 del 2011 porta con sé come primo effetto il diritto dei titolari dei trattamenti pensionistici di esigere il credito spettante per l’appunto dalla rivalutazione non riconosciuta e il diritto a ricevere vita natural durante il ricalcolo della pensione attualmente in pagamento per la cui misura non si è tenuto conto della rivalutazione non attribuita e invece spettante cosi come definito dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015.

La Fondazione Studi ha stimato l’impatto sulle finanze pubbliche della rivalutazione non riconosciuta, fino al mese di maggio 2015, al netto degli effetti fiscali, in circa 6 miliardi di euro.

Ovviamente ai 6 miliardi così ottenuti (cui comunque andrebbero aggiunte le dovute rivalutazioni monetarie) occorre sommare l’effetto finanziario del ricalcolo della pensione vita natural durante.

Infatti, in riferimento agli anni 2012-2013, i trattamenti pensionistici dovranno essere rivalutati sulla base della normativa previgente all’art. 24 comma 25 del Dl 201/2011 contenuta nell’art. 69 della legge 388 del 2000.

Viene di seguito riportata analiticamente la sintesi delle due disposizioni:

 

COSTO PEREQUAZIONE

ANNO IMPORTO  
2012 3.173.888.244  
2013 3.714.776.929  
2014 1.402.947.420  
2015 386.830.865  
  8.678.443.458 COSTO LORDO
  -2.679.157.471 IMPOSTE
  5.999.285.987 COSTO NETTO

 

Normativa Legge Fornero : art. 24 comma 25 Dl 201/2011 per gli anni 2012- 2013 (incostituzionale)

- 100% di adeguamento sulla pensione non superiore a 1.405,05 euro;

- Oltre 1.405,05 euro e fino a 1.443 euro viene garantito l’importo di 1.443 euro;

- Nessun adeguamento per importi superiori a 1.443 euro.

 

Normativa ante Fornero art. 69 L. 388/2000 da applicare agli anni 2012-2013

- 100% di adeguamento per la fascia di importo non superiore a 1.405,05 euro;

- 90% per la fascia di importo compresa tra 1.405,05 euro e 2.341,75 euro;

- 75% per la fascia di importo superiore a 2.341,75 euro.

 

Esempio di calcolo

Risulta evidente che sulla base dell’art. 24 comma 25 del Dl 201/2011 i trattamenti pensionistici superiori a 1.443 euro nella loro totalità non sono stati rivalutati mentre a legislazione vigente da una parte dovrà essere recuperata la rivalutazione spettante per gli anni 2012-2013-2014-2015 ( infatti gli anni 2014 e 2015 sono stati rivalutati sulla base di un importo inferiore in quanto precedentemente non rivalutato) e dall’altra parte dovrà essere messa in pagamento vita natural durante un trattamento pensionistico di importo superiore a quello attualmente erogato.

 

Perequazione pensione valore iniziale 1.800 euro
2011 2012 2013 2014 2015
1.800,00 1.800,00

(Fornero)

1.800,00

(Fornero)

1.818,81

(Stabilità 2014)

1.824,00

(1.467,78 nette)

(Stabilità 2014)

1.847,63

(Corte

Costituzionale)

1.901,53

(Corte

Costituzionale)

1.921,34

(Stabilità 2014)

1.926,81

(1.538,19 nette)

(Stabilità 2014)

  Penalizzazione complessiva da restituire
 

Importo da recuperare

 

 

TOTALE

2012 2013 2014 2015
619,19 1.319,89 1.332,89 514,00
619,19 1.939,08 3.271,97 3.785,97

(2.677,67 nette)

 

Nella tabella di cui sopra si è preso a riferimento un trattamento pensionistico che nel 2011 assumeva un valore su base lorda mensile di 1.800 euro.

Si nota chiaramente in tal caso che l’importo cui avrebbe diritto il titolare della pensione a titolo di recupero delle somme non versate negli anni 2012-2013-2014-2015 ammonterebbe al netto degli effetti fiscali a 2.677,67 euro.

Inoltre il titolare della pensione avrebbe diritto ad un ricalcalo vita natural durante della pensione che passa da un valore attuale lordo di 1.824 euro a un valore di 1926,81 euro.

 

3. Iter amministrativo e giudiziario

E’ stato ipotizzato l’approvazione di un decreto legge che disponga i criteri ed eventuali limitazioni in ordine alla restituzione delle somme maturate dai pensionati interessati, ipotizzando l’individuazione di un diverso criterio di perequazione rispetto a quanto stabilito dall’art. 69 L. 388/2000.

Sul punto si ritiene che la sentenza della Corte Costituzionale fa rivivere la citata disposizione del 2000 e dunque i soggetti interessati hanno già maturato il diritto a veder applicato tale criterio di rivalutazione.

Non appare dunque consentito che un possibile decreto legge approvato oggi possa incidere retroattivamente su un diritto già entrato nel patrimonio dei pensionati interessati.

Per avviare il recupero della perequazione dovrà, in via preventiva, depositarsi domanda amministrativa volta alla ricostituzione della pensione, presentata attraverso:

a) Pin personale;

b) tramite intermediari abilitati (consulenti del lavoro, avvocati, patronato ecc..).

 

Contenuto della domanda:

Nelle voci opzionali da barrare: altre ipotesi o ricalcolo per motivi di reddito.

Inserire, in nota, ricostruzione per intervenuta abrogazione sentenza Corte Costituzionale sent. n. 70/2015, dell’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 cui

allegare:

- reddito personale;

- reddito coniuge;

- data matrimonio;

- specificazione della tipologia della pensione (numero e categoria);

- indicare l’IBAN per i pagamenti.

L’Inps potrà :

- procedere con l’accoglimento dell’istanza, disponendo il relativo pagamento;

- rigettare l’istanza;

- procedere con un accoglimento parziale;

- non rispondere.

 

Termine per formazione silenzio rigetto:

Ai sensi dell’art. 7 della L. n. 533/1973 "in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato."

Decorso il temine di formazione del silenzio o ricevuto un riconoscimento parziale o il diniego del diritto, si potrà proporre azione giudiziaria secondo l’interpretazione dell’art. 47 comma 7 cit. norm. e laddove il Giudice adito ritenga essenziale la proposizione dell’iter amministrativo potrà precedersi secondo le indicazioni di cui al punto 3 che segue.

In ogni caso, i tempi di espletamento del ricorso giudiziale variano in funzione della collocazione geografica dei Tribunali e delle strategie processuali adottate per la richiesta delle somme.

Sarà sempre necessaria l’assistenza di un legale, in quanto la competenza del giudizio previdenziale è riservata al Giudice del Lavoro, che impone la difesa tecnica.

L’iter d’impugnazione amministrativa della mancata concessione impedisce all’istituto la facoltà di erogazione del credito.

Laddove nel contesto della controversia si ritenga necessario l’espletamento dell’iter amministrativo, oppure ancora laddove non si ritenga di dover affrontare un giudizio in via preventiva in caso di formazione del silenzio o ricevuto un riconoscimento parziale o il diniego del diritto, si dovrà presentare ricorso attraverso :

a) Pin personale;

b) tramite intermediari abilitati (consulenti del lavoro, avvocati, patronato ecc..).

Oggetto del ricorso : Ottenimento dei ratei di pensione maturati e non percepiti nel biennio 2012- 2013, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’azzeramento della perequazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo INPS introdotto dell’art. 24, comma 25 del D.L. 201/2011.

4. - Decorsi 90 giorni dal ricorso se non si è avuto riscontro, si potrà proporre azione giudiziaria.

Sul termine dei 90 giorni si esprime la circolare n. 165 del 15 luglio 1993, che in tal senso legge l’art. 46 comma 6 L. n. 88/1989 che testualmente afferma:" trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità' giudiziaria."

Prima dei 90 giorni e prima dell’espletamento dell’iter amministrativo non è possibile avviare un’azione giudiziaria ai sensi dall’art. 443 c.p.c. (nota 1).

 

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1) [I]. La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al comma 1 dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo [149 att.].

[II]. Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa [148 att.].

[III]. Il processo deve essere riassunto, a cura dell'attore, nel termine perentorio di centottanta giorni che decorre dalla cessazione della causa della sospensione [147 2 att.].