Prassi - INPS - Messaggio 24 aprile 2015, n. 2835

Imprese in concordato preventivo c.d. in continuità dell’attività aziendale ex art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) e Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc). Precisazioni

 

Con l’interpello n. 41/2012 del 21 dicembre 2012, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale per l’Attività Ispettiva, ha affrontato la problematica dei requisiti necessari, ai fini del rilascio del Durc, nel caso di imprese in concordato preventivo c.d. in continuità dell’attività aziendale ex art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) introdotto dal c.d. Decreto Sviluppo (D.L. n. 83/2012 convertito dalla L. n. 134/2012).

In tale ambito, il Ministero ha inteso definire le modalità di gestione del Durc prevedendo la possibilità del rilascio della regolarità contributiva per l’impresa ammessa al concordato preventivo con continuazione dell’attività ex art. 186-bis L.F. qualora il piano, omologato dal Tribunale, contempli l’integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell’attivazione della procedura concorsuale e sia espressamente prevista la c.d. moratoria indicata dall’art. 186-bis, comma 2, lett. c), L.F. per un periodo non superiore ad un anno dalla data dell’omologazione. Ciò in quanto la fattispecie prospettata rientrerebbe nel campo di applicazione dell’art. 5, comma 2, lett. b), del D.M. 24 ottobre 2007 secondo cui la regolarità contributiva sussiste nelle ipotesi delle "sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative".

L’attuazione delle richiamate indicazioni, tuttavia, non ha consentito di risolvere le situazioni di criticità per le imprese che, una volta presentata domanda di concordato preventivo con continuità aziendale, nelle more del perfezionamento della procedura di omologa, trovandosi nella impossibilità di adempiere agli obblighi contributivi sorti anteriormente al deposito della domanda di concordato - in ragione del divieto di cui all’art. 168 L.F. -, non possono ottenere il rilascio del Durc.

Peraltro, nei confronti dell’impresa che abbia avviato un piano di risanamento finalizzato alla prosecuzione della propria attività, potrebbero prodursi ulteriori effetti pregiudizievoli a causa dei ritardi che la procedura di omologa sovente subisce nel corso del suo perfezionamento.

In ragione di ciò, il Ministero ha ritenuto di affrontare nuovamente la tematica, specificando, con nota del 21 aprile 2015, prot. 37/0006666/MA007.A001, che la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese già integri la fattispecie di cui all’art. 5, comma 2, lett. b), del D.M. 24 ottobre 2007 in virtù del quale la regolarità contributiva può essere attestata in caso di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative. Ricorrendo tale ipotesi, conseguentemente, è possibile rilasciare il Durc sempre che, trattandosi di concordato con continuità dell’attività aziendale ex art. 186-bis, il piano contempli l’integrale soddisfazione dei crediti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili nonché dei relativi accessori di legge.

Tale soluzione, peraltro, risulta coerente con le finalità sottese alla procedura concorsuale in trattazione poiché consente in concreto all’impresa di continuare ad operare sul mercato garantendo la prosecuzione dell’attività aziendale e la salvaguardia dei livelli occupazionali.

A sostegno della propria posizione, il Ministero non ha mancato di osservare, inoltre, che la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 161 L.F., determina il divieto per i creditori per titolo o causa pregressa di intraprendere azioni esecutive ai sensi dell’art. 168 L.F. nel rispetto del principio di par condicio creditorum.

Tale divieto comporta implicitamente il divieto di pagamento dei debiti anteriori dal momento che, ove il creditore ottenesse in virtù di un adempimento spontaneo un pagamento che, al contrario, non è possibile ottenere per esecuzione forzata, risulterebbe parimenti violato il predetto principio di parità di trattamento dei creditori.

Le argomentazioni espresse troverebbero ulteriore conferma, infine, nella previsione di cui all’art. 182-quinquies L.F. che dispone, al quarto comma, che il debitore che abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale può chiedere al Tribunale di essere autorizzato a pagare creditori anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori escludendo, implicitamente, che il medesimo pagamento possa essere effettuato con riferimento ad altre tipologie di credito.