Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 aprile 2015, n. 8304

Patto di quota lite - Scrittura unilaterale - Nullità - Restituzione somme

Svolgimento del processo

 

Il Tribunale di Udine, con sentenza 10.3.2011, in accoglimento delle domande di V.M.L. e C.M., accertata la nullità della dichiarazione sottoscritta dalle attrici il 10.2.2006, accertato che M.T. aveva ricevuto dalle attrici euro 100.000 in esecuzione della suindicata promessa unilaterale ed in forza di un rapporto di interposizione reale con l’avv. F.P. operata la compensazione con il credito di euro 543,37 spettante all’avv. P. nei confronti della V. e con il credito di euro 3859,29 spettante all’avv. P. nei confronti della C., per compensi professionali, ha condannato il P. a restituire alle attrici euro 192.506,97 oltre interessi, col diritto di incassare I.V.A. e C.P.A. all’emissione delle fatture relative ai controcrediti e la M. a restituire euro 100.000 in solido col P. respingendo la riconvenzionale del P.

I soccombenti hanno interposto appello con atti separati.

P. ha lamentato 1) erroneità della qualificazione della fattispecie e violazione dell’art. 112 cpc; 2) insufficiente motivazione sulla asserita interposizione reale e violazione dell’art. 116 cpc; 3) vizi di motivazione sul patto di quota lite, assumendosi l’esistenza di un atto unilaterale; 4) ancora sul patto lite la necessità di una riduzione ad equità e non la declaratoria di nullità; 5) ancora erronea qualificazione della scrittura; 6) congruità dell’importo percepito; 7) erroneità nella ricostruzione dell’obbligazione; 8) erroneità nella riduzione dell’importo per le prestazioni svolte.

La M. ha lamentato la validità del pagamento eseguito per euro 200.000, violazione dell’art. 112 cpc ed inammissibilità della mutatio libelli, carenza di legittimazione.

Le appellate si sono costituite in entrambi i procedimenti chiedendo il rigetto dell’impugnazione e, previa riunione, la Corte di appello di Trieste, con sentenza 27.2.2013, ha respinto gli appelli con condanna alle spese, richiamando la scrittura con la quale le attrici, dato atto della velocità con la quale l’avv. P a soli due mesi dall’incarico, aveva già fatto fissare una perizia ed inoltrato proposta di definizione, testimoniando la loro riconoscenza ed intendendo corrispondere spontaneamente al momento della percezione della somma erogata dall’ente assicurativo, oltre agli onorari l’importo di seguito indicato;- davano luogo a dodici ipotesi di una corresponsione al momento del bonifico.

La Corte territoriale deduceva che dal contenuto delle espressioni usate la trattativa non era conclusa, che il 7.3.2006 le attrici avevano firmato una quietanza unitamente all’avv, P. di un milione di euro, che il legale aveva ricevuto un compenso dall’assicurazione di euro 50.000 oltre accessori e, circostanza non contestata, le appellate avevano versato euro 100.000 all’avv. P. ed euro 100.000 a M.T. segretaria-compagna- convivente, importi non di modica quantità.

La scrittura anche se unilaterale integrava un patto di lite e sin dall’inizio le attrici avevano dedotto il pagamento indebito.

Ricorrono con distinti atti il P. e la M., rispettivamente con quattro e cinque motivi, illustrati da memorie, resistono le controparti.

 

Motivi della decisione

 

Col primo motivo del ricorso P. si lamenta nullità della sentenza per omessa motivazione in quanto apparente ed apodittica, col secondo violazione dell’art. 2233 III per il travisamento della nozione di patto di lite con richiami giurisprudenziali, col terzo violazione dell’art. 1376 cc in ordine all’interpretazione del contratto, col quarto dell’art. 2233 III c.c. per vizi di motivazione sull’esistenza del patto di lite.

Col primo motivo del ricorso M. si deduce nullità della sentenza per omessa motivazione in relazione all’art. 132 cpc, col secondo violazione degli artt. 2697 I, 1188, 2033 cc e 112 cpc con sub motivi a, b, c, col terzo violazione dell’art. 2233 III cc in relazione alle nozioni di patto lite e di palmario, col quarto motivo violazione dell’art. 360 I nn. 3, 4, 5 cpc, in relazione agli artt. 112, 132 cpc, 2233 III cc, col quinto motivo si denunzia omesso esame di fatti decisivi in relazione agli artt. 112 cpc, 2697 cc, 1188 cc,  2233 III cc.

Va preliminarmente osservato che il ricorso della M. risulta notificato al P. il 19.6.2013 mentre quello di quest’ultimo è stato proposto il 17.9.2013 oltre i quaranta giorni dal primo, donde la sua inammissibilità (Cass. 7.11.2013 n. 25054). Ciò premesso il primo motivo del ricorso della M. merita accoglimento con assorbimento degli altri.

La sentenza si limita ad affermare che la somma versata alla M. non trova alcuna giustificazione sia essa interponente, interposta, parte di una interposizione fittizia, o di una interposizione reale, di un patto simulatorio o quant’altro, senza dare concretamente risposta alle doglianze mosse con l’atto di appello.

La sentenza impugnata ha evidenziato che gli importi corrisposti non erano di modica quantità, che la scrittura anche se unilaterale integrava certamente un patto di lite secondo consolidata giurisprudenza citata esaurientemente nella decisione di primo grado, che l’assunto degli appellanti sull’atteggiamento amichevole e grato delle appellate dimostrava un approfittamento della loro situazione e dalla nullità del patto di quota lite conseguiva l’obbligo di restituzione da parte del professionista di quanto percepito in esito a patto nullo ma è apodittica in ordine alla posizione della M. nei cui confronti la motivazione è apparente.

Ne derivano l’inammissibilità del ricorso del P. e la cassazione con rinvio in ordine al ricorso della M.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo del ricorso della M. dichiara assorbiti gli altri, cassa sul punto la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Trieste anche per le spese.

Dichiara inammissibile il ricorso del P. che condanna alle spese in favore delle controricorrenti liquidate in euro 7200 di cui 200 per spese vive oltre accessori, dichiarando la sussistenza, ex dpr 115/2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.