Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 16 febbraio 2015

Indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Anno 2011

 

Articolo 1

 

1. Le somme, come quantificate nelle premesse, sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo i criteri e le modalità di cui al presente decreto.

 

Articolo 2

 

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati acquisiti mediante il proprio comunicato del 2 marzo 2012, ripartisce tra le aziende aventi titolo le somme residue ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con riferimento all'anno di competenza 2011, secondo il prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

Articolo 3

 

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a trasferire all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le risorse complessive di cui al prospetto allegato, a valere su apposita evidenza contabile nell’ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

2. L'INPS provvede ad erogare le somme alle aziende destinatarie tramite procedura automatizzata, nelle modalità previste per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

3. L'erogazione di cui al comma 2 è subordinata alla verifica della correntezza contributiva o del possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte delle aziende interessate, ai fini dell'eventuale conguaglio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali wvvw.lavoro.gov.it.

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia provvederà alla riproduzione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana di un apposito avviso con cui dare notizia dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero.

 

TOTALE ITALIA

Legge 23.12.2005 n. 266 art. 1 c. 273

INDENNITA' MALATTIA ADDETTI T.P.L. - ANNO 2011

REGIONE

NUMERO AZIENDE

ONERE SOSTENUTO

% RIPARTIZIONE

SOMMA DA EROGARE

1 ABRUZZO 1 10 871.442,95 - 871.442,95
1 BASILICATA 12 141.792,51 - 141.792,51
1 CALABRIA 18 891.197,55 - 891.197,55
1 CAMPANIA 31 6.908.531,88 - 6.908.531,88
1 EMILIA ROMAGNA 48 2.910.998,76 - 2.910.998,76
1 FRIULI VENEZIA GIULIA 6 1.127.085,65 - 1.127.085,65
1 LAZIO 34 11.330.207,97 - 11.330.207,97
1 LIGURIA 7 2.202.111,49   2.202.111,49
1 LOMBARDIA 53 8.098.233,49 - 8.098.233,49
1 MARCHE 21 563.774,65 - 563.774,65
1 MOLISE 6 111.402,48 - 111.402,48
1 PIEMONTE 36 4.352.804,63 - 4.352.804,63
1 PUGLIA 19 3.419.558,95 - 3.419.558,95
1 SICILIA 26 3.162.122,00 - 3.162.122,00
1 TOSCANA 22 3.019.472,59 - 3.019.472,59
1 UMBRIA 3 838.413,40 - 838.413,40
1 VENETO 26 3.505.821,91 - 3.505.821,91
17 Totale Regioni 378 53.454.972,86 - 53.454.972,86
 
TOTALE ONERE SOSTENUTO ANNO 2011

 

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTE RIMBORSO 53.454.972,86
STANZIAMENTO TOTALE 53.454.972,86