Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 06 marzo 2015

Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità

 

Art. 1

Ambito di applicazione

 

1. Il presente decreto in attuazione dei commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4 della legge decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, disciplina le procedure concorsuali riservate per l'assunzione presso gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, e prevede specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca.

2. Le procedure di cui al presente decreto sono riservate al personale del comparto sanità e a quello appartenente all'area della dirigenza medica e del ruolo sanitario.

 

Art. 2

Procedure concorsuali riservate

 

1. Gli Enti, entro il 31 dicembre 2018, possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale di cui all'art. 1.

2. Nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno le procedure di cui al comma 1, bandite nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, così come richiamati in premessa, previo esperimento delle procedure di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono riservate al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura.

3. Alle procedure concorsuali di cui al presente decreto si applicano per ciascuna categoria di personale le disposizioni rispettivamente previste dall'ordinamento.

 

Art. 3

Limiti per l'attuazione delle procedure concorsuali

 

1. Le procedure concorsuali di cui al presente decreto sono avviate, fermi restando gli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale previsti dalla legislazione vigente citata nelle premesse, a valere sulle risorse finanziarie assunzionali relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, anche complessivamente considerate, nel rispetto della programmazione del fabbisogno, nonché, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nel limite massimo complessivo del 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o in maniera complementare purché nel limite della predetta percentuale. L'avvio delle predette procedure tiene altresì conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di blocco automatico del turn over, nonché, per le regioni soggette ai piani di rientro, dei differenti regimi e vincoli assunzionali previsti dai piani medesimi.

2. Per le Regioni soggette a piano di rientro dal deficit sanitario resta fermo quanto previsto dall'art. 4-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

3. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili, in ambito regionale, per assunzioni nel quadriennio 2015-2018 a valere sulle predette risorse.

 

Art. 4

Proroga dei contratti a tempo determinato

 

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, gli enti di cui all'art. 1, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti indicati nella programmazione triennale, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato del personale di cui all'art. 2 sino all'espletamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai quali le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale si adeguano, fermi restando, per le regioni sottoposte a piano di rientro, i vincoli eventualmente previsti in detti piani.

 

Art. 5

Lavori socialmente utili e di pubblica utilità

 

1. Gli enti che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, nel rispetto dei vincoli previsti dall'art. 3, procedono all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e dei lavoratori di pubblica utilità di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280..

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti attingono agli elenchi predisposti ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.

 

Art. 6

Personale dedicato alla ricerca e personale medico in servizio presso i servizi di emergenza e urgenza delle Aziende sanitarie

 

1. Alle procedure concorsuali riservate disciplinate dal presente decreto, cui si procede nel rispetto dei vincoli previsti dall'art. 3 è ammesso a partecipare il personale dedicato alla ricerca in sanità, in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento vigente, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

2. Per le finalità di cui al comma 1 costituisce titolo di accesso ai concorsi anche la laurea specialistica o magistrale in biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie (classe 9/S e LM-9), in biotecnologie agrarie (classe 7/S e LM-7) e in biotecnologie industriali (classe 8/S e LM-8), nei limiti di cui ai decreti interministeriali del 28 giugno 2011, dell'11 novembre 2011 e del 15 gennaio 2013. Per le medesime finalità costituisce titolo alternativo al diploma di specializzazione il dottorato di ricerca.

3. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dedicato alla ricerca nel SSN, che hanno maturato alla data di pubblicazione della legge n. 125 del 30 ottobre 2013, di conversione del decreto legge n. 101 del 2013, nell'ente che intende effettuare le procedure concorsuali, o in altri enti del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 35, comma 3-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 165 del 2001, o ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, almeno tre anni di servizio, sono prorogati fino al completamento delle medesime procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 4.

4. Il personale medico con almeno cinque anni di prestazione continuativa antecedenti alla scadenza del bando, fatti salvi i periodi di interruzione previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, presso i servizi di emergenza e urgenza degli Enti di cui all'art. 1, è ammesso a partecipare ai concorsi di cui al presente decreto, ancorché non in possesso del diploma di specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 23 aprile 2015, n. 94.