Prassi - INPS - Circolare 23 aprile 2015, n. 82

Liquidazione della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) ai sensi dell’articolo 1, commi 26 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Istruzioni operative, istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

 

SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per la liquidazione della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) disposta dall’articolo unico, commi 26 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sulla base delle modalità di attuazione fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 20 febbraio 2015, n. 29.

 

INDICE

 

Premessa

1. Soggetti destinatari.

2. Requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla Qu.I.R..

3. Misura della Qu.I.R..

4. Procedura di richiesta e liquidazione della Qu.I.R..

5. Liquidazione della Qu.I.R. attraverso l’accesso al finanziamento assistito da garanzia.

5.1. Accesso al Finanziamento.

5.2. Rimborso del finanziamento assistito da garanzia.

5.3. Interruzione anticipata dell’erogazione del Finanziamento assistito da garanzia.

6. Finanziamento del Fondo di garanzia ex art. 1, c. 32 legge 190/2014.

7. Misure compensative.

8. Modalità di esposizione dell’erogazione della Qu.I.R. in UniEmens.

9. Intervento del Fondo di garanzia dei Finanziamenti concessi per la liquidazione della Qu.I.R..

9.1 Condizioni.

9.2 Domanda di intervento.

9.3 Surroga dell’Istituto.

10. Istruzioni contabili.

 

Allegati:

1. articolo 1, commi 26-34, legge 23 dicembre 2014, n. 190;

2. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2015, n. 29;

3. accordo-quadro per il finanziamento dei datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendono provvedere con risorse proprie all’anticipazione del TFR in busta paga secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi da 26 a 34, legge 23 dicembre 2014, n. 190;

4. variazioni al piano dei conti.

 

Premessa

 

L’articolo 1, commi da 26 a 34, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito, anche "Legge di stabilità 2015", allegato n. 1), prevede che, in via sperimentale e in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato - ad eccezione dei lavoratori domestici e di quelli del settore agricolo - con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi, possano richiedere al datore di lavoro la liquidazione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto (TFR), di cui alla legge n. 297/1982, sotto forma di integrazione della retribuzione mensile.

La manifestazione di volontà - che una volta espressa è irrevocabile fino al 30 giugno 2018 - può essere esercitata anche in caso di conferimento, con modalità tacite o esplicite, del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

L’integrazione richiesta viene liquidata mensilmente dal datore di lavoro in forma diretta, come quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.).

Ai fini della relativa corresponsione, i datori di lavoro con meno di cinquanta addetti e non tenuti all’obbligo del versamento al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c. - costituito ai sensi dell’art. 1, comma 755, della legge n. 296/2006 (di seguito, anche "Fondo di Tesoreria") - possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia (di seguito, anche "Finanziamento"). Detta garanzia è rilasciata da uno specifico fondo appositamente costituito presso l’INPS (di seguito, anche "Fondo di garanzia") e, in ultima istanza, dallo Stato.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 febbraio 2015, n. 29 (di seguito, anche "Dpcm", allegato n. 2) (NOTA 1), emanato ex art. 1, comma 33 della citata legge n. 190/2014, disciplina le modalità di attuazione della liquidazione della Qu.I.R. in busta paga, nonché i criteri, le condizioni e il funzionamento del Fondo di garanzia.

La richiesta di finanziamento può essere presentata presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro sottoscritto tra Associazione bancaria italiana (ABI) e i Ministeri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali in data 20 marzo 2015 (allegato n. 3).

Con la presente circolare, allo scopo di favorire la corretta applicazione della liquidazione della Qu.I.R., si illustra la disciplina della materia e si forniscono istruzioni in ordine alle modalità di valorizzazione degli elementi che compongo il flusso delle denunce contributive dei datori di lavoro (UniEmens).

 

1. Soggetti destinatari.

 

Hanno diritto a richiedere la liquidazione mensile della Qu.I.R. tutti i lavoratori dipendenti da un datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi con il medesimo datore di lavoro, per i quali trova applicazione l’istituto del TFR, ad eccezione dei seguenti:

a. lavoratori dipendenti domestici;

b. lavoratori dipendenti del settore agricolo. Nell’ambito della predetta nozione vanno inclusi tutti i lavoratori subordinati del settore a prescindere dalla specifica qualifica (operai, impiegati, dirigenti, ecc.); (NOTA 2)

c. lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi. Si tratta, ad esempio, dei marittimi componenti gli equipaggi delle navi in regime di legge n. 413/1984, nonché dei lavoratori dell’edilizia per i quali il TFR è accantonato presso le Casse Edili. Parimenti, l’esclusione opera con riferimento ai dipendenti delle società esercenti attività di riscossione delle imposte dirette, che risultano destinatari della specifica normativa di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni, nonché dei lavoratori iscritti al Fondo di Previdenza per il personale addetto alla gestione delle imposte di consumo (cd. fondo dazieri);

d. lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;

e. lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito, anche "Legge fallimentare");

f. lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all’art. 67, comma 2, lettera d), della Legge fallimentare;

g. lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa. Detta esclusione opera limitatamente ai lavoratori in forza presso l’unità produttiva interessata dai predetti interventi e in relazione al periodo di durata stabilito nell’ambito dei provvedimenti ministeriali;

h. lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all’art. 7, della legge 27 gennaio 2012, n.3.

Sono, altresì, esclusi dalla possibilità di richiedere l’erogazione mensile della Qu.I.R. i lavoratori dipendenti che hanno utilizzato il proprio TFR come garanzia di contratti di finanziamento stipulati. Difatti, nell’ambito delle predette intese, il lavoratore e l’ente mutuante possono prevedere che, nel caso di risoluzione o di scadenza del contratto di lavoro prima della totale restituzione del prestito, il recupero delle somme non restituite sia effettuato attraverso l’utilizzo del TFR, per cui il datore di lavoro è chiamato a detrarre dal TFR spettante al lavoratore l’importo del debito residuo del contratto di finanziamento e a versare detto importo all’ente mutuante. Va rilevato che, nelle situazioni sopra descritte, la preclusione di accesso alla Qu.I.R. opera fino alla notifica, da parte del mutuante, dell’estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento.

Fatte salve le esclusioni sopra riportate, sul piano generale possono optare per la liquidazione mensile della Qu.I.R. anche i dipendenti che, in conseguenza della scelta operata a seguito della riforma della destinazione del TFR (NOTA 3), hanno aderito, sulla base di modalità tacite o esplicite, alle forme pensionistiche complementari ovvero coloro il cui TFR è versato al Fondo di Tesoreria.

Nei confronti dei lavoratori che non esercitano l’opzione volta a ottenere la Qu.I.R., ovvero per coloro che non hanno le caratteristiche per accedervi, resta confermata, in materia di TFR, la disciplina prevista dall’art. 2120 c.c., così come modificata dalla legge n. 296/2006 e dal d.lgs. n. 252/2005 e dalle relative disposizioni amministrative.

 

2. Requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla Qu.I.R..

 

Come già anticipato, ai fini del diritto alla liquidazione della Qu.I.R., il lavoratore deve avere in essere un rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro privato da almeno sei mesi.

Ai fini delle presenti disposizioni, in ordine ai criteri per la corretta individuazione della natura privatistica del datore di lavoro, si richiamano le indicazioni contenute nella circolare n. 70 del 2007, che disciplina l’applicazione delle norme istitutive del Fondo di Tesoreria.

Per quanto riguarda la durata del rapporto di lavoro necessaria per il diritto alla liquidazione della Qu.I.R., si sottolinea che si tratta di anzianità di lavoro minima maturata presso il medesimo datore di lavoro, per cui la successione di rapporti di lavoro azzera l’anzianità di servizio e rende inefficace la pregressa istanza finalizzata alla liquidazione della Qu.I.R.. Alla predetta regola fanno eccezione le fattispecie nell’ambito delle quali, pur mutando il datore di lavoro, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità. Ci si riferisce, in particolare, alla cessione del contratto di lavoro in forma individuale ai sensi dell’art. 1406 c.c., nonché alle variazioni di datore di lavoro per effetto delle operazioni di cessione d’azienda o di ramo di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c..

Al riguardo, si fa presente che i periodi di sospensione del rapporto per cause diverse da quelle previste dall’art. 2110 c.c. (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio) che non prevedano la maturazione del TFR (es. lavoratori in aspettativa non retribuita) non rilevano ai fini dell’anzianità di servizio utile per la maturazione del diritto alla liquidazione della Qu.I.R. (6 mesi).

Ulteriore requisito di natura oggettiva è costituito, come anticipato, dall’assenza di disposizione del TFR, da parte del lavoratore, a garanzia di contratti di finanziamento.

Si sottolinea come, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Dpcm, l’accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti soggettivi e oggettivi per il diritto alla liquidazione mensile della Qu.I.R. è operato dal datore di lavoro, anche con riferimento all’esistenza di pattuizioni che vincolano il TFR a garanzia di contratti di finanziamento stipulati dal lavoratore, purché le medesime gli siano state notificate dal lavoratore ovvero dall’ente mutuante.

 

3. Misura della Qu.I.R.

 

La Qu.I.R. è pari alla misura della quota maturanda del TFR determinata secondo le disposizioni di cui all’articolo 2120 del codice civile, al netto della detrazione operata dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3, ultimo comma, della legge n. 297/82 (0,50%), ove dovuto e non oggetto di agevolazioni contributive. Nel merito, si ricorda che il predetto contributo dello 0,50% non opera per i lavoratori con qualifica di apprendista e che, con riferimento ai lavoratori assunti con misure agevolate, il datore di lavoro applicherà la detrazione esclusivamente nei limiti della contribuzione effettivamente versata, dopo l’applicazione delle misure di agevolazione.

Per i lavoratori aderenti a forme pensionistiche complementari che optano per la liquidazione della Qu.I.R., la relativa misura è pari all’intera quota del TFR maturando, anche laddove abbiano esercitato, ricorrendone le condizioni di legge, la scelta del conferimento parziale del TFR alle citate forme pensionistiche.

Ai fini del calcolo della Qu.I.R., si richiamano le disposizioni dettate al paragrafo 4 della circolare n. 70/2007.

Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Dpcm, la Qu.I.R. non è imponibile ai fini previdenziali.

 

4. Procedura di richiesta e liquidazione della Qu.I.R..

 

Ai fini dell’accesso alla liquidazione della Qu.I.R., i lavoratori aventi diritto sono tenuti a presentare al datore di lavoro apposita istanza di accesso, predisposta secondo il modello allegato al Dpcm debitamente compilata e sottoscritta. Copia della predetta istanza ovvero attestazione di ricevimento della medesima in formato elettronico è rilasciata al lavoratore a titolo di ricevuta.

Accertato il possesso dei requisiti e l’assenza delle condizioni ostative sopra richiamati, il diritto alla liquidazione della Qu.I.R. opera a partire dal mese successivo a quello di presentazione della predetta istanza, sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente. La liquidazione della Qu.I.R. è effettuata sulla base delle modalità in uso ai fini dell’erogazione della retribuzione corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro:

a. a partire dalla busta paga del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che non ricorrono al Finanziamento. A titolo di esempio, per i lavoratori che presentino l’istanza il 24 aprile 2015, l’erogazione della Qu.I.R. avverrà mensilmente a partire dalle competenze di maggio 2015 (Qu.I.R. maturata nel mese di maggio 2015) sino a quelle di giugno 2018 (Qu.I.R. maturata nel mese di giugno 2018), in costanza di rapporto di lavoro;

b. a partire dalla busta paga del quarto mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che ricorrono al Finanziamento assistito da garanzia. A titolo di esempio, per i lavoratori che presentino l’istanza il 24 aprile 2015, l’erogazione della Qu.I.R. avverrà mensilmente a partire dalle competenze di agosto 2015 (Qu.I.R. maturata nel mese di maggio 2015) sino a quelle di settembre 2018 (Qu.I.R. maturata nel mese di giugno 2018), in costanza di rapporto di lavoro.

Durante tutto il periodo di operatività della Qu.I.R. la scelta del lavoratore è irrevocabile. In relazione ai lavoratori dipendenti per i quali si procede all’erogazione mensile della Qu.I.R., e per tutto il periodo di operatività, si sospende - ove dovuto - il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria e alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

L’adesione del lavoratore dipendente alle citate forme pensionistiche complementari prosegue, senza soluzione di continuità, sulla base della posizione individuale maturata nonché dell’eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.

Per quanto concerne i termini di decorrenza delle disposizioni in esame, considerato che ai fini dell’accesso all’erogazione della Qu.I.R., il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2015, n. 29 - entrato in vigore il 3 aprile 2015 - definisce i termini di attuazione dei commi da 26 a 34 della legge n. 190/2014, il primo periodo di paga utile per l’accesso alla citata erogazione coincide con il periodo di paga di maggio 2015. In particolare, i lavoratori che hanno presentato o presenteranno, ai rispettivi datori di lavoro, l’istanza di cui all’allegato Dpcm a partire dal 3 aprile 2015 e fino al 30 dello stesso mese, avranno accesso alla Qu.I.R. che matura con il periodo di paga di maggio 2015, con la relativa liquidazione nell’ambito delle competenze retributive di maggio 2015, nel caso in cui il datore di lavoro non ricorra al Finanziamento garantito, ovvero delle competenze retributive di agosto, nel caso in cui il datore di lavoro faccia ricorso al predetto Finanziamento.

 

5. Liquidazione della Qu.I.R. attraverso l’accesso al finanziamento assistito da garanzia.

 

5.1. Accesso al Finanziamento.

La legge di stabilità 2015 ha previsto, a favore delle piccole e medie imprese, misure finalizzate a favorire l’accesso alle risorse finanziarie necessarie per l’erogazione della Qu.I.R. con costi analoghi a quelli previsti dalla legge per la rivalutazione del TFR accantonato in azienda. Nello specifico, sulla base del disposto dell’art. 6, comma 1, del Dpcm, i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e, al contempo, non siano tenuti al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, possono accedere ad un apposito finanziamento erogato dagli intermediari aderenti all’accordo-quadro stipulato, il 20 marzo 2015, fra il ministero dell’Economia e delle finanze, il ministero del Lavoro e delle politiche sociali e l’Associazione Bancaria Italiana (di seguito, anche "Accordo-quadro", allegato n. 3). Il predetto Finanziamento riguarda anche l’erogazione della Qu.I.R. dei lavoratori che, in precedenza, avevano scelto la destinazione del TFR - in misura integrale o parziale - ai fondi di previdenza complementare.

Il costo del Finanziamento è stabilito sulla base delle intese contrattuali intervenute fra il datore di lavoro e l’intermediario aderente al predetto Accordo-quadro (di seguito, anche "Intermediario") e, comunque, in base alle previsioni di legge, il tasso di interesse applicato, comprensivo di ogni eventuale onere non può essere superiore al tasso di rivalutazione del TFR.

Si ribadisce che possono accedere al Finanziamento i datori di lavoro che soddisfino ambedue i seguenti requisiti:

numero di addetti inferiore a 50 unità. Detta condizione è riferita al datore di lavoro nel suo complesso;

insussistenza dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria.

Con riguardo al primo requisito, ai fini del calcolo del numero degli addetti, si applicano i principi e i criteri adottati ai fini dell’individuazione dei soggetti obbligati al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, sulla base delle previsioni dell’art. 1, commi 6 e 7, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007 e delle relative disposizioni amministrative (cfr. circolare n. 70/2007).

Nel novero degli addetti, si ricorda che rientrano tutte le tipologie di lavoratori subordinati. Le unità di lavoro dei lavoratori a tempo parziale vanno calcolate sulla base del rapporto fra l’orario di lavoro ridotto rispetto a quello contrattuale.

In particolare, il requisito occupazionale viene calcolato assumendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nel 2014.

Per i datori che iniziano l’attività nel corso del 2015 ovvero degli anni successivi, il calcolo della media dei lavoratori va effettuato con riferimento all’anno civile di inizio attività. Per inizio dell’attività è da intendersi il momento in cui l’azienda comincia ad operare con dipendenti che, di norma, individua il mese dal quale decorre l’insorgenza dei relativi obblighi contributivi.

Conseguentemente, per tali datori di lavoro, l’eventuale ricorso al finanziamento assistito da garanzia sarà possibile, ricorrendone i presupposti, a partire dall’anno successivo a quello di avvio dell’attività (es nel 2016 per chi inizia l’attività nel 2015).

Qualora, durante l’anno di avvio dell’attività, maturando l’anzianità minima richiesta dalla legge, i dipendenti facessero richiesta di accesso alla Qu.I.R, resta fermo per i datori di lavoro l’obbligo della relativa erogazione in busta paga con risorse proprie nei termini sopra riferiti.

Per quanto concerne il secondo requisito, si precisa che sono escluse dalla possibilità di ricorrere al finanziamento assistito da garanzia le aziende che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 755 e successivi della legge 296/2006 (Fondo di Tesoreria) ancorché le stesse, al 31 dicembre dell’anno precedente la richiesta di accesso al finanziamento, possano contare su una media occupazionale inferiore ai 50 dipendenti.

Sul piano operativo, ai fini del finanziamento della Qu.I.R. in busta paga, i datori di lavoro, attraverso l’utilizzo delle procedure telematiche messe a disposizione dall’Istituto, debbono richiedere all’INPS la certificazione delle informazioni necessarie per l’attivazione del finanziamento stesso.

In particolare, la domanda di certificazione deve essere inoltrata avvalendosi del modulo di istanza on-line "Qu.I.R.", disponibile all’interno dell’applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet www.inps.it., attraverso il seguente percorso: servizi on line/per tipologia di utente/aziende, consulenti e professionisti/servizi per le aziende e consulenti (dove si effettua l’autenticazione con codice fiscale e pin)/Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente. Entro trenta giorni dalla data della richiesta, l’INPS, ove ne ricorrano le condizioni, rilascia una certificazione con esito positivo in capo alla posizione contributiva (matricola) del datore di lavoro laddove sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

numero di addetti inferiore a 50 unità nell’anno civile precedente a quello dell’istanza (art. 6, comma 1 del Dpcm). Il calcolo viene effettuato sulla base delle informazioni relative alla denunce UniEmens trasmesse all’Istituto;

insussistenza dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria (art. 6, comma 1 del Dpcm);

assenza di provvedimenti di integrazione salariale straordinaria ovvero in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa (art. 3, comma 1, lett. g), del Dpcm.

L’insussistenza delle ulteriori condizioni che precludono l’accesso alla Qu.I.R. e, pertanto, al relativo Finanziamento, - cfr. par. 1, primo capoverso, lett. d), e), f), h) - è attestata dal datore di lavoro, anche attraverso la produzione, all’Intermediario, della visura camerale e dell’ulteriore documentazione utile allo scopo.

Sulla scorta delle informazioni contenute nella certificazione rilasciata dall’Istituto, il datore di lavoro può accedere al finanziamento, stipulando il relativo contratto con l’Intermediario aderente all’Accordoquadro.

Il contratto di finanziamento assistito da garanzia deve prevedere, nei termini e nei modi di cui all’art. 46 del d.lgs. n. 385/1993, la costituzione del privilegio speciale sui beni mobili del datore di lavoro.

Il datore di lavoro che accede al finanziamento assistito da garanzia è tenuto a rivolgersi ad un unico Intermediario, anche nel caso di successive richieste di liquidazione della Qu.I.R..

La richiesta di finanziamento della Qu.I.R. può riguardare tutte le posizioni dei lavoratori che ne abbiano fatto istanza ovvero una parte di esse, purché, in quest’ultimo caso, sia riferita all’intera posizione individuale del lavoratore.

L’intermediario deve comunicare tempestivamente all’Istituto l’avvenuta concessione del finanziamento e la relativa decorrenza, utilizzando l’apposita piattaforma elettronica messa a disposizione dall’Istituto.

Sulla base di quanto dichiarato dal datore di lavoro nell’ambito della denuncia contributiva UniEmens, l’Istituto, entro 60 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di competenza della maturazione della Qu.I.R., certifica all’intermediario che ha concesso il finanziamento la misura della Qu.I.R. da finanziare. A titolo di esempio, entro il 30.09.2015, l’Istituto provvede a comunicare all’intermediario, attraverso l’utilizzo della piattaforma elettronica ovvero della posta elettronica certificata, la misura della Qu.I.R. maturata nel mese di luglio 2015, da erogare con le competenze di ottobre dello stesso anno.

In assenza di denunce contributive, ovvero laddove manchi la prevista valorizzazione dell’elemento <QUIRFinMaturata> (NOTA 4),il finanziamento è sospeso.

Nel caso non ricorrano congiuntamente le condizioni di accesso al Finanziamento, il datore di lavoro effettua l’erogazione della Qu.I.R. attraverso risorse proprie sulla base delle condizioni e modalità illustrate al par. 4.

 

5.2. Rimborso del finanziamento assistito da garanzia.

L’art. 7, comma 1, del Dpcm fissa alla data del 30 ottobre 2018 il termine ultimo entro il quale il datore di lavoro mutuatario deve procedere al rimborso del finanziamento assistito da garanzia, secondo le modalità ed i criteri definiti nell’ambito dell’Accordo-quadro.

Il rimborso anticipato del finanziamento assistito da garanzia è previsto in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti durante la vigenza del finanziamento stesso. Al riguardo, l’art. 6, comma 2 del predetto Accordo-quadro prevede che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’Istituto, sulla base delle informazioni trasmesse attraverso la denuncia contributiva mensile, comunica all’Intermediario l’ammontare delle Qu.I.R. fino a quel momento certificate suddivise per ciascun periodo di paga.

Conseguentemente, l’Intermediario presenta con tempestività al datore di lavoro la richiesta di rimborso relativa al Finanziamento utilizzato per la corresponsione della Qu.I.R. del lavoratore cessato, comprensiva degli interessi maturati.

Si fa presente che, in questi casi, la liquidazione della Qu.I.R. maturata e non ancora finanziata per effetto del differimento del periodo di liquidazione rispetto a quello di maturazione, è effettuata dal datore di lavoro attraverso l’utilizzo delle ultime tranches di Finanziamento disposte dall’Intermediario e, per la quota di Qu.IR. maturata nel mese di cessazione del rapporto di lavoro, attraverso l’utilizzo di risorse finanziarie proprie. Ad es., nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta il 18.05.2016, il datore di lavoro, attraverso l’utilizzo del Finanziamento in essere, erogherà le quote di Qu.I.R. maturate a marzo e aprile 2016, e con risorse proprie, la quota della Qu.I.R. di maggio dello stesso anno. In tali fattispecie, l’assetto contributivo delle quote di Qu.I.R. maturate in marzo e aprile 2016 è quello definito con la denuncia contributiva del mese di maturazione della Qu.I.R.. Mentre, la quota di Qu.I.R. relativa al mese di maggio 2016 costituisce una quota di Qu.I.R. non finanziata e va esposta, nella denuncia del predetto mese, nell’elemento <QUIRLiquidataBustaPaga>, con i relativi effetti sul piano contributivo (cfr. par. 8). Pertanto, in questi casi, con la liquidazione delle ultime quote di Qu.I.R., non va operata alcuna variazione delle denunce pregresse.

 

5.3. Interruzione anticipata dell’erogazione del Finanziamento assistito da garanzia.

Le cause di interruzione anticipata dell’erogazione del finanziamento assistito da garanzia sono disciplinate dall’articolo 7 del Dpcm. In particolare, il comma 3 regola la fattispecie dell’uso in frode delle somme erogate nell’ambito del Finanziamento assistito da garanzia, prevedendo la relativa interruzione in tutti i casi in cui sia accertato che lo stesso venga utilizzato, in tutto o in parte, per finalità diverse dalla liquidazione delle quote di Qu.I.R..

Ricorrendo tale circostanza, il datore di lavoro mutuatario deve procedere al rimborso immediato della parte di finanziamento già fruita e dei relativi interessi.

Ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 5 del Dpcm, costituiscono, altresì, cause di interruzione anticipata del Finanziamento assistito da garanzia l’insorgenza di procedure concorsuali ovvero di atti che prefigurano condizioni di crisi che interessano il datore di lavoro. In particolare, l’erogazione del Finanziamento è interrotta in caso di:

a. avvio della procedura di fallimento del datore di lavoro, a far data dalla iscrizione, nel Registro delle imprese, della sentenza dichiarativa di fallimento (art. 17, Legge fallimentare);

b. avvio della procedura di concordato preventivo, a far data dall’iscrizione nel Registro delle Imprese, del decreto di ammissione alla citata procedura (art. 166, Legge fallimentare);

c. avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, a far data dalla pubblicazione del relativo provvedimento nella GU (art. 197, Legge fallimentare);

d. avvio della procedura di amministrazione straordinaria, a partire dall’iscrizione nel Registro delle imprese, della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza (art. 8, comma 3, d.lgs. n. 270/1999);

e. iscrizione, nel Registro delle imprese, di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis, Legge fallimentare);

f. iscrizione, nel Registro delle imprese, di un piano di risanamento attestato (art. 67, comma 2, lettera d), Legge fallimentare);

g. autorizzazione di interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa, a partire dalla data del provvedimento. Si ricorda che detta causa di interruzione del Finanziamento opera limitatamente ai lavoratori in forza presso l’unità produttiva interessata dai predetti interventi;

h. sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, a partire dalla relativa data di stipula (art. 7, l. n. 3/2012).

Laddove si verifichi una delle predette condizioni nel corso dell’erogazione della Qu.I.R., il finanziamento è interrotto a partire dal periodo di paga successivo a quello d’insorgenza della specifica condizione e per tutta la sua durata. Nei casi previsti ai punti a), b) c) e d), l’Intermediario può richiedere l’intervento dell’apposito Fondo di garanzia istituito dall’art. 1, comma 30, della Legge di stabilità 2015.

In tutti i casi di interruzione del Finanziamento - lettere da a) a h) - la liquidazione della Qu.I.R. maturata e non ancora finanziata per effetto del differimento del periodo di liquidazione rispetto a quello di maturazione, segue le regole di erogazione delle spettanze retributive tipiche della specifica vicenda che ha prodotto l’interruzione del Finanziamento. Sul piano operativo, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’INPS specifiche denunce di variazione (UniEmens/Vig) per ognuno dei mesi in cui si sono formate le quote di Qu.I.R. non finanziate. A titolo di esempio, a seguito della sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, in data 20 maggio 2015, l’Intermediario è tenuto a interrompere il Finanziamento a partire dalla rata di giugno 2015 e il datore di lavoro è tenuto ad erogare con l’utilizzo di risorse proprie le quote di Qu.I.R. maturate in marzo, aprile e maggio 2015, che dovevano essere erogate rispettivamente in giugno, luglio e agosto dello stesso anno.

Sul piano operativo, il datore di lavoro procederà quindi a operare la variazione delle denunce contributive già trasmesse (presumibilmente quella di marzo 2015), valorizzando l’elemento <QUIRLiquidataBustaPaga> in luogo di quello <QUIRFinMaturata>, e a valorizzare l’elemento <QUIRLiquidataBustaPaga> delle denunce non ancora trasmesse (presumibilmente quelle di aprile e maggio 2015), con i relativi effetti sul piano contributivo (cfr. par. 8).

Analoga operazione va effettuata, in caso di cessione individuale di contratto ovvero di variazione del datore di lavoro per effetto di operazioni straordinarie (fusione, cessione aziendale, ecc.). In questi casi, il datore di lavoro cedente è tenuto a erogare con risorse proprie le quote di Qu.I.R. maturate e non ancora finanziate, effettuando la valorizzazione delle denunce contributive in modo analogo a quanto sopra indicato. Il piano di liquidazione della Qu.I.R. del lavoratore interessato proseguirà, con il datore di lavoro cessionario, sulla base delle modalità in uso presso il medesimo. In altri termini, ove il cessionario eroghi la Qu.I.R. senza il ricorso al Finanziamento garantito, il piano di liquidazione proseguirà a partire dal mese successivo a quello della variazione/cessione; ove il cessionario faccia ricorso al Finanziamento, le quote di Qu.I.R. riprenderanno a maturare a partire dal predetto mese e ad essere erogate a partire dal terzo mese successivo a quello di maturazione, sulla base della prassi tipica del predetto schema.

Infine, l’articolo 6, c. 3 dell’Accordo-quadro prevede la possibilità che il datore di lavoro richieda l’estinzione anticipata del finanziamento. In tale ipotesi, lo stesso datore di lavoro è tenuto a restituire all’intermediario l’importo complessivamente utilizzato.

 

6. Finanziamento del Fondo di garanzia ex art. 1, c. 32 legge 190/2014.

 

Lo specifico Fondo di garanzia - istituto presso l’INPS in forza della previsione contenuta nell’articolo 1, comma 32 della legge di stabilità 2015, con dotazione iniziale, a carico del bilancio dello Stato, in misura pari, per l'anno 2015, a 100 milioni di euro - è alimentato dal gettito di un contributo in misura pari allo 0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali i datori di lavoro utilizzano il Finanziamento assistito da garanzia ai fini dell’erogazione della Qu.I.R.

L’obbligo di versamento del predetto contributo opera con riferimento al mese di maturazione della Qu.I.R..

Si precisa che il contributo di finanziamento del Fondo di garanzia (0,20%) resta escluso da qualsiasi disposizione in materia di agevolazioni contributive, compreso l’esonero per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015 ai sensi dell’articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge di stabilità 2015.

 

7. Misure compensative.

 

Nei confronti dei datori di lavoro che provvedono, con risorse proprie ovvero tramite il ricorso al Finanziamento assistito da garanzia, all’erogazione della Qu.I.R. trova applicazione la misura compensativa di cui all’articolo 10, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005, vale a dire l’esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni. (NOTA 5) Detta misura di esonero opera sulla base del principio della competenza, pertanto si applica con riferimento al mese di maturazione della Qu.I.R., che, nel caso di ricorso al Finanziamento assistito da garanzia, non coincide con il mese di erogazione della Qu.I.R. medesima. Al riguardo, a titolo di esempio, in relazione alla quota di TFR maturata nel mese di agosto 2015, ancorché la relativa liquidazione in forma di Qu.I.R. avvenga con la busta paga del mese di novembre 2015, la misura esonero si applica nel mese di agosto 2015, che è quello di maturazione della Qu.I.R..

Esclusivamente a favore dei datori di lavoro che liquidano la Qu.I.R. senza accedere al Finanziamento assistito da garanzia, trovano applicazione anche le ulteriori misure compensative (fiscali e contributive) di cui all’articolo 10, commi 1 e 3, del citato d.lgs. n. 252/2005. Si ricorda che, a far tempo dal 2014, le suddette misure compensative di natura contributiva sono fissate nella percentuale massima dello 0,28% ex art. 8 del D.L. n. 203/2005 (cfr. circolare n. 4/2008).

 

8. Modalità di esposizione dell’erogazione della Qu.I.R. in UniEmens.

 

I datori di lavoro valorizzeranno l’erogazione della Qu.I.R. nella sezione <GestioneTFR> dell’elemento <denunciaIndividuale> del flusso UniEmens.

In particolare, allo stato, la sezione <GestioneTFR> è articolata nei seguenti elementi: 1. <DestinazioneTFR>, a sua volta articolata in:

- <TipoScelta>

- <DataScelta>

- <ProfiloLav>

- <SceltaDest>, a sua volta articolato in:

- <SceltaTFR>

- <SceltaPrevCompl>

2. <MeseTFR>, a sua volta articolata in:

- <BaseCalcoloTFR>

- <BaseCalcoloPrevCompl>

- <MeseTesoreria>

- <meseFONDINPS>

- <MisureCompensative>

3. <RecBaseCalcCredito2012>

Ferma restando la modalità di valorizzazione dei predetti elementi sulla base delle vigenti disposizioni, per consentire la trasmissione dei dati afferenti all’erogazione della Qu.I.R. e il corretto calcolo della contribuzione obbligatoria a seguito dell’applicazione delle misure indicate ai par. 6 e 7 della presente circolare, vengono introdotti gli elementi di seguito indicati, che operano sulla base delle modalità di seguito descritte.

Ai codici dell’elemento <TipoScelta> viene aggiunto il codice "IQ", che va valorizzato in caso di opzione del lavoratore per la liquidazione della Qu.I.R.. L’elemento <DataScelta> va valorizzato con la data di presentazione dell’istanza da parte del lavoratore esclusivamente nel mese di avvio della maturazione della Qu.I.R.. A titolo di esempio, la data di adesione alla Qu.I.R. effettuata il 20 maggio 2015, va indicata, nell’elemento <DataScelta>, solo nella denuncia di competenza di giugno 2015, mese a partire dal quale - a prescindere dalla circostanza che la liquidazione sia o meno erogata con il ricorso al Finanziamento garantito - decorre la maturazione delle quote della Qu.I.R..

Si evidenzia che nel caso di <TipoScelta> = "IQ" gli unici elementi di <DestinazioneTFR> che dovranno essere valorizzati sono <DataScelta> e <SceltaQuir> di <SceltaDest>.

Nell’ambito dell’elemento <SceltaDest>, viene inserito il seguente elemento:

<SceltaQUIR>: elemento che va esposto solo in caso di opzione del lavoratore per la liquidazione della Qu.I.R., una volta accertati i requisiti da parte del datore di lavoro, da valorizzare con il carattere "S".

Nell’ambito dell’elemento <MeseTFR>, viene aggiunto l’elemento <MeseQuir>, avente la seguente struttura:

 

<MeseQUIR>:

 

<QUIRLiquidataBustaPaga>: riporta le informazioni riferite alla Qu.I.R. erogata con risorse proprie del datore di lavoro, vale a dire senza il ricorso al Finanziamento assistito da garanzia di cui al par. 5 della presente circolare. In particolare, l’elemento riporta il valore della Qu.I.R. maturata ed erogata nel mese di competenza della denuncia. Sul piano dell’assetto contributivo, la valorizzazione del presente elemento comporta l’applicazione:

- della misura compensativa di cui all’art. 10, comma 2, del d.lgs. 252/2005, vale a dire l’esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall'art. 2 della l. n. 297/1982 - pari, per la generalità dei lavoratori subordinati, allo 0,20% della retribuzione imponibile (elevato a 0,40% per i dirigenti di aziende industriali). Detta misura opera con la valorizzazione dell’elemento <CausaleMCACredito> di <MisCompAcredito> con il codice di nuova istituzione "TF03";

- della misura compensativa di cui all’art. 10, comma 3, del d.lgs. 252/2005, che, a far tempo dal 2014, è fissata nella misura massima dello 0,28% della retribuzione imponibile. Detta misura opera con la valorizzazione dell’elemento <CausaleMCACredito> di <MisCompAcredito> con il codice di nuova istituzione "TF17";

 

<QUIRDaFinanziare>: riporta le informazioni riferite alla Qu.I.R. erogata attraverso il ricorso al Finanziamento assistito da garanzia di cui al par. 5 della presente circolare. E’ articolato in: <QUIRFinMaturata>: riporta il valore della Qu.I.R. maturata nel mese di competenza della denuncia individuale. Sul piano dell’assetto contributivo, la valorizzazione del presente elemento comporta l’applicazione:

- della misura compensativa di cui all’art. 10, comma 2, del d.lgs. 252/2005, vale a dire l’esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall'art. 2 della l. n. 297/1982 - pari, per la generalità dei lavoratori subordinati, allo 0,20% della retribuzione imponibile (elevato a 0,40% per i dirigenti di aziende industriali). Detta misura opera con la valorizzazione dell’elemento <CausaleMCACredito> di <MisCompAcredito> con il codice di nuova istituzione "TF03";

- del contributo destinato al Fondo di garanzia ex art. 1, c. 32 legge 190/2014, che alimenta l’apposito fondo costituito a garanzia dei Finanziamenti erogati dagli Intermediari per favorire l’erogazione della Qu.I.R. da parte dei datori di lavoro con meno di 50 addetti non soggetti al versamento al Fondo di Tesoreria. Si ricorda che la misura del predetto contributo è pari allo 0,20% della retribuzione imponibile. Alla ricorrenza del predetto contributo va valorizzato l’elemento <CausaleADebito> di <AltreADebito> della sezione <DatiRetributivi>, utilizzando il codice di nuova istituzione "M500".

 

<QUIRFinLiquidata>: riporta le informazioni riferite alla Qu.I.R. liquidata in busta paga attraverso il ricorso al Finanziamento assistito da garanzia di cui al par. 5 della presente circolare. Qualora, con la denuncia di competenza fosse necessario liquidare quote di Qu.I.R. riferite a più mesi di maturazione, l’elemento va valorizzato più volte con l’evidenza di ogni mese/anno di maturazione e del relativo importo. Sulla base della predetta modalità vanno trattate, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso del periodo di fruizione della Qu.I.R., le quote di Qu.I.R. eventualmente liquidate congiuntamente. E’ articolato in:

- <QUIRFinAnnoMese>: riporta l’anno e il mese di maturazione della Qu.I.R. erogata in busta paga nel mese di competenza della denuncia individuale. Si ricorda che, di regola, il periodo di maturazione della Qu.I.R. liquidata attraverso il ricorso al Finanziamento assistito da garanzia coincide con il terzo mese antecedente a quello di competenza della denuncia individuale (es. nel mese di settembre 2015, avviene l’erogazione della Qu.I.R. maturata nel mese di giugno 2015);

- <QUIRFinImporto>: riporta il valore della Qu.I.R. maturata nel periodo indicato nell’elemento <QUIRFinAnnoMese> erogata in busta paga, con il ricorso al Finanziamento assistito da garanzia, con la retribuzione riferita al mese di competenza della denuncia individuale.

 

I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 VIRTUALE, ricostruito dalle procedure come segue: con il codice "TF03", avente il significato di "esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia TFR di cui all’art. 2, l. n. 297/1982 per effetto della liquidazione della Qu.I.R., ai sensi dell’art. 1, commi 28 e 29, l. n. 190/2014"; con il codice "TF17", avente il significato di "misure compensative di cui all’art. 8, d.l. n. 203/2005 per effetto della liquidazione della Qu.I.R. in assenza di accesso al finanziamento assistito da garanzia, ai sensi dell’art. 1, comma 28, l. n. 190/2014"; con il codice "M500", avente il significato di "contributo al Fondo di garanzia per l’accesso al finanziamento dell’erogazione della Qu.I.R. di cui all’art. 1, comma 32, l. n. 190/2014, ai sensi dell’art. 1, comma 29, l. n. 190/2014".

La variazione di dati riferiti alla Qu.I.R. relativi a periodi pregressi rispetto a quello di competenza della denuncia individuale va effettuata attraverso la trasmissione di specifici flussi di variazione delle dichiarazioni contributive interessate (UniEmens/Vig). Nel caso di Qu.I.R. finanziata la trasmissione del flusso di variazione andrà effettuata solo per comunicare le informazioni afferenti alla maturazione della Qu.I.R. di periodi pregressi che non fosse stato possibile effettuare a causa dei tempi necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche aziendali di gestione dei flussi UniEmens. La comunicazione relativa alla liquidazione della Qu.I.R. finanziata riferita a periodi pregressi potrà essere effettuata mediante l’esposizione dell’elemento <QUIRFinLiquidata> con l’indicazione del periodo di riferimento.

L’utilizzo dei nuovi elementi e dei nuovi codici per l’erogazione della Qu.I.R. indicati nel presente paragrafo è valido a partire dalle denunce contributive con competenza maggio 2015.

 

9. Intervento del Fondo di garanzia per i Finanziamenti concessi ai fini della liquidazione della Qu.I.R..

 

9.1 Condizioni.

Come anticipato, a copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi per l’erogazione della Qu.I.R., è stato istituito presso l’INPS, uno specifico Fondo di Garanzia.

Detto Fondo, a mente dell’art. 9, comma 2, del Dpcm, opera nei limiti delle risorse disponibili e sino ad esaurimento delle stesse.

In caso di inadempimento del Fondo l’art. 1, comma 26, della citata legge di Stabilità, prevede che gli Intermediari possano escutere la garanzia di ultima istanza dello Stato.

Sulle risorse del Fondo l’Istituto è tenuto ad effettuare un accantonamento almeno pari al 2,6% annuo dell’importo di ciascun finanziamento concesso; detta somma pertanto non è disponibile per l’erogazione delle prestazioni.

Il Fondo di garanzia interviene in tutti i casi di inadempimento totale o parziale nonché in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Il pagamento effettuato dal Fondo non può essere superiore all’importo effettivamente finanziato al datore di lavoro nella misura comunicata dall’Istituto con la certificazione mensile di cui al par. 5.1 della presente circolare, maggiorato degli oneri finanziari determinati applicando al finanziamento tassi di interesse non superiori al tasso di rivalutazione del TFR, tempo per tempo vigente, periodicamente aggiornato dall’INPS. Con successivo messaggio verranno rese note le modalità con le quali detto tasso verrà comunicato agli intermediari aderenti.

Il Fondo non interviene a copertura di oneri fiscali o notarili riferibili al finanziamento.

 

9.2 Domanda di intervento

A) Datore di lavoro inadempiente.

L’intermediario che intenda chiedere l’intervento del Fondo deve presentare la domanda trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione, da parte del datore di lavoro, della comunicazione inviata a norma dell’art. 10, comma 1, del Dpcm, senza che lo stesso abbia provveduto al rimborso parziale o totale del prestito. La domanda, da presentare in via telematica sul modello che sarà reso disponibile sul sito www.inps.it, deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata:

a. copia del contratto di finanziamento nel quale siano indicati i beni oggetto del privilegio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con prova dell’avvenuta trascrizione ai sensi dell’art. 1524 c.c.;

b. copia della richiesta di rimborso indirizzata al datore di lavoro corredata degli estremi comprovanti l'avvenuta notifica;

c. attestazione dei flussi finanziari afferenti al contratto di finanziamento, con evidenza della quota capitale, degli interessi e degli eventuali ulteriori oneri (es. rimborsi spesa relativi ad oneri fiscali e notarili);

d. copia della visura camerale attestante l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 3 del Dpcm presentata dal datore di lavoro all’atto della richiesta del finanziamento.

B) Datore di lavoro insolvente.

In caso di insolvenza del datore di lavoro, la domanda di intervento del Fondo deve essere presentata entro 60 giorni decorrenti:

in caso di fallimento ed amministrazione straordinaria dalla data di presentazione della domanda di ammissione allo stato passivo del datore di lavoro, di cui all’art. 93 L.F.;

in caso di liquidazione coatta amministrativa dalla data di ricezione della comunicazione di cui all’art. 207, comma 1 LF, oppure, se il credito riconosciuto dal commissario liquidatore non corrisponde alla misura del debito del datore di lavoro, dalla data di invio delle osservazioni o istanze di cui al successivo comma 3; in caso di mancata comunicazione, il termine decorre dalla data di invio della raccomandata di cui all’art. 208 LF;

in caso di concordato preventivo il termine decorre dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 171 LF.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a. copia del contratto di finanziamento nel quale siano indicati i beni oggetto del privilegio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con prova dell’avvenuta trascrizione ai sensi dell’art. 1524 c.c.;

b. copia dell’istanza di ammissione al passivo da cui si evinca la data di deposito in cancelleria, in caso di fallimento o amministrazione straordinaria; copia della comunicazione di cui all’art. 207, comma 1 LF da cui si evinca la data di ricezione della stessa (o delle note inviate ai sensi degli art. 207, comma 3 LF e 208 LF), in caso di liquidazione coatta amministrativa; copia della comunicazione di cui all’art. 171 LF in caso di concordato preventivo da cui si evinca la data di ricezione della stessa;

c. attestazione dei flussi finanziari afferenti al contratto di finanziamento, con evidenza della quota capitale, degli interessi e degli eventuali ulteriori oneri (es. rimborsi spesa relativi ad oneri fiscali e notarili);

d. copia della visura camerale attestante l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 3 del Dpcm presentata dal datore di lavoro all’atto della richiesta del finanziamento;

La domanda di intervento del Fondo di garanzia, a pena di decadenza (art. 10, comma 5 Dpcm), deve essere presentata entro il 31 marzo 2019 per tutti i finanziamenti da restituire entro il 30 ottobre 2018.

Per i finanziamenti da restituire in via anticipata ai sensi dell’art. 7, commi 2, 3 e 5 del Dpcm, la domanda di intervento del Fondo, a pena di decadenza deve essere presentata entro 6 mesi calcolati a partire:

a. dalla fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro, nel caso previsto dall’art. 7, comma 2 del Dpcm;

b. dalla data di ricezione da parte del datore di lavoro della richiesta di rimborso nell’ipotesi di utilizzo del finanziamento per scopi diversi dal pagamento della Qu.I.R. (art. 7, comma 3 Dpcm);

c. dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese della sentenza dichiarativa del fallimento;

d. dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

e. dalla data di pubblicazione nella GURI del provvedimento, adottato dall’autorità amministrativa competente, che ordina la liquidazione.

L’INPS provvede al pagamento di quanto dovuto nel termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda completa della documentazione prevista.

Nel caso in cui, all’atto della presentazione della domanda, la documentazione non risulti completa, l’Istituto con raccomandata RR (o PEC) invita l’Intermediario finanziario a presentare i documenti mancanti. Trascorsi senza esito 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazione della documentazione, la garanzia del Fondo decade.

Qualora nel corso del finanziamento o all’atto della domanda risulti che il finanziamento stesso è stato concesso sulla base di dati, notizie, fatti, dichiarazioni mendaci o reticenti, se tale non veridicità era nota all’intermediario finanziario aderente, la garanzia del Fondo è inefficace. L'Istituto è tenuto a notificare all’intermediario l’avvio del procedimento per la dichiarazione di inefficacia della garanzia entro 30 giorni dall’accertamento del fatto che potrebbe dare origine alla dichiarazione stessa.

 

9.3 Surroga dell’Istituto

L’intermediario finanziario è tenuto a rilasciare quietanza del pagamento ricevuto dal Fondo.

L’Istituto è surrogato di diritto all’intermediario aderente nel privilegio di cui all’art. 46 del D.lgs. 385/93.

Per il recupero delle somme anticipate l’Istituto è legittimato ad utilizzare l’avviso di addebito con titolo esecutivo di cui all’art. 30 del DL 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.

Sulle somme pagate dal Fondo il datore di lavoro inadempiente è tenuto a corrispondere le sanzioni civili nella misura di cui all’art. 116, comma 8, lettera a) L. 388/2000 (NOTA 6), a decorrere dalla data di scadenza del rimborso del finanziamento sino a quella di effettivo pagamento.

Per la restituzione di quanto anticipato dal Fondo, il datore di lavoro può chiedere la regolarizzazione in forma rateale, alle condizioni e con le modalità previste per i crediti contributivi.

Con successivo messaggio verranno impartite specifiche istruzioni per la gestione delle quietanze e l’esercizio delle diverse azioni di surroga, in particolare per quanto attiene al caso di insolvenza del datore di lavoro.

 

10 Istruzioni contabili.

 

Ai fini della rilevazione contabile dei fatti di gestione connessi con il Fondo di garanzia costituito ai sensi dell’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2014, per consentire ai datori di lavoro di accedere ai finanziamenti per l’erogazione del TFR come parte integrante della retribuzione (Qu.I.R.) di cui al comma 30, del medesimo articolo di legge (cfr. D.P.C.M. 20 febbraio 2015, n. 29, recante norme attuative), è stata istituita la nuova gestione contabile:

FG - Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti di cui all’art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In seno alla predetta gestione, è stata istituita la contabilità separata:

FGR - Gestione assicurativa a ripartizione.

Per rilevare la dotazione iniziale del Fondo di garanzia in parola, posta a carico del bilancio dello Stato e pari a 100 milioni di euro per l’anno 2015, così come previsto dal citato comma 32, in sede di 1ª nota di variazione al Bilancio preventivo 2015, è stata proposta l’istituzione del seguente capitolo finanziario: 8E1203398 - Contributo dello Stato per il finanziamento del Fondo di garanzia previsto dal comma 32, art. 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Al riguardo, si precisa che le contabilizzazioni inerenti al trasferimento dallo Stato di tali risorse finanziarie, sono a cura della Direzione generale.

Per l’imputazione contabile del contributo di finanziamento a detto Fondo dovuto dai datori di lavoro, con meno di 50 addetti e non soggetti al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, i quali accedono al finanziamento erogato dagli Intermediari finanziari - valorizzato nel flusso UNIEMENS con il nuovo codice "M500", secondo le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo 8, si istituiscono nell’ambito della specifica gestione contabile i seguenti nuovi conti:

FGR21110 - Contributo per l’accesso ai finanziamenti di cui all’art. 1, comma 30, della legge n. 190/2014, riscosso con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti - art. 1, comma 29, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

FGR21170 - Contributo per l’accesso ai finanziamenti di cui all’art. 1, comma 30, della legge n. 190/2014, riscosso con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso - art. 1, comma 29, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Al fine di disporre di elementi necessari per una più puntuale determinazione delle somme effettivamente riscosse a tale titolo, è stata prevista, altresì, una diversa imputazione contabile, in relazione all’ipotesi in cui il contributo derivi da modd. DM10 insoluti o da DM10/V:

FGR21120 - Contributo per l’accesso ai finanziamenti di cui all’art. 1, comma 30, della legge n. 190/2014, accertato mediante modd. DM10 insoluti o DM10/V e non riscosso, di competenza degli anni precedenti - art. 1, comma 29, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

FGR21180 - Contributo per l’accesso ai finanziamenti di cui all’art. 1, comma 30, della legge n. 190/2014, accertato mediante modd. DM10 insoluti o DM10/V e non riscosso, di competenza dell’anno in corso - art. 1, comma 29, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In relazione alle misure compensative oggetto del paragrafo 7 della presente circolare (art. 8, del D.P.C.M. 20 febbraio 2015, n. 29) - riconosciute ai datori di lavoro interessati all’erogazione della Qu.I.R. ai propri dipendenti e valorizzate nel flusso UNIEMENS con i codici "TF03" e "TF17", secondo le istruzioni procedurali di cui al citato paragrafo 8 - trattandosi di sgravi contributivi da porre a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), le relative somme andranno contabilizzate ai seguenti conti:

- per il codice "TF03"

GAW37160 - Sgravio del contributo di cui all’art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 252/2005, dovuto al Fondo di garanzia previsto dall’art. 2, della legge n. 297/1982, per i datori di lavoro che liquidano la Qu.I.R., ai sensi dell’art. 1, commi 28 e 29, della legge n. 190/2014, di competenza degli anni precedenti;

GAW37161 - Sgravio del contributo di cui all’art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 252/2005, dovuto al Fondo di garanzia previsto dall’art. 2, della legge n. 297/1982, per i datori di lavoro che liquidano la Qu.I.R., ai sensi dell’art. 1, commi 28 e 29, della legge n. 190/2014, di competenza dell’anno in corso;

- per il codice "TF17"

GAW37162 - Sgravio di oneri contributivi di cui all’art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2005, dovuti alla gestione di cui all’art. 24, della legge n. 88/1989, per i datori di lavoro che liquidano la Qu.I.R. senza accedere al finanziamento assistito da garanzia, ai sensi dell’art. 1, comma 28, della legge n. 190/2014, di competenza degli anni precedenti;

GAW37164 - Sgravio di oneri contributivi di cui all’art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2005, dovuti alla gestione di cui all’art. 24, della legge n. 88/1989, per i datori di lavoro che liquidano la Qu.I.R. senza accedere al finanziamento assistito da garanzia, ai sensi dell’art. 1, comma 28, della legge n. 190/2014, di competenza dell’anno in corso.

I conti sopra citati saranno gestiti dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile DM. In particolare, quelli accesi alla competenza "anni precedenti", andranno imputati, naturalmente, a partire dall’esercizio 2016.

Le istruzioni contabili connesse con l’intervento del Fondo di garanzia in argomento, (paragrafo 9 della presente circolare), verranno fornite separatamente, in occasione della definizione delle relative disposizioni operative.

Si riporta nell’allegato n. 4 l’elenco delle variazioni apportate al piano dei conti.

 

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Note:

(NOTA 1) Il Dpcm 20 febbraio 2015, n. 29 è stato pubblicato nella GU n. 65 del 19 marzo 2015 ed è entrato in vigore il 3 aprile 2015.

(NOTA 2) Si ricorda che i datori di lavoro del settore agricolo adempiono agli obblighi previdenziali attraverso il sistema DMAG (operai agricoli) e, nel sistema UniEmens, con i codici statistici contributivi 10106 e 50102.

(NOTA 3) Opzione esercitata ex art. 8, c. 7 del d.lgs. 252/2005.

(NOTA 4) Si veda il successivo par. 8.

(NOTA 5) Si ricorda che detto contributo è pari, per la generalità dei lavoratori subordinati, allo 0,20% della retribuzione imponibile e, per i dirigenti industriali, allo 0,40% delle predetta base imponibile.

(NOTA 6) Tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

 

Allegato 1

(LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1 comma 26)

 

Allegato 2

(DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 2015, n. 29)

 

Allegato 3

ACCORDO-QUADRO PER IL FINANZIAMENTO DEI DATORI DI LAVORO CON MENO DI 50 DIPENDENTI CHE NON INTENDANO PROVVEDERE CON RISORSE PROPRIE ALL’ANTICIPAZIONE DEL TFR IN BUSTA PAGA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 1, COMMI DA 26 A 34, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE N. 190

 

Art. 1

Oggetto e finalità

 

Il presente accordo-quadro definisce termini, modalità e condizioni alle quali le banche che vi aderiscono, realizzano le operazioni di finanziamento volte a consentire ai datori di lavoro di liquidare, ai dipendenti che ne facciano richiesta, la Quota Integrativa della Retribuzione (Qu.I.R.) relativa ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018.

 

Art. 2

Condizioni per il perfezionamento dell’operazione di finanziamento

 

La banca avvia la procedura finalizzata alla concessione del finanziamento previa presentazione, da parte del datore di lavoro, della seguente documentazione:

1. certificazione rilasciata dall’INPS, ai sensi dell’articolo 1, comma 31, della Legge di stabilità 2015 e di quanto disposto dall'articolo 6 del DPCM;

2. visura camerale attestante l’insussistenza delle condizioni relative a situazioni di difficoltà aziendale, individuate all’articolo 3 del DPCM;

3. ulteriori informazioni e/o certificazioni richieste dalla banca necessarie alla realizzazione dell’operazione di finanziamento (es. data di pagamento degli stipendi ai dipendenti).

La banca, preso atto della documentazione presentata, e d’intesa con il datore di lavoro, comunica all’INPS, tramite la Piattaforma elettronica predisposta dallo stesso Istituto, l’intenzione di finalizzare l’operazione di finanziamento, al fine di evitare che la certificazione di cui al precedente plinto 1, possa essere utilizzata dal datore di lavoro presso altre banche.

 

Art. 3

Operazione, di finanziamento

 

A condizione che il datore di lavoro abbia presentato la richiesta di finanziamento secondo la tempistica prevista dai flussi informativi definiti dall’INPS, la banca stipula il contratto di finanziamento entro il mese precedente l’avvio della liquidazione del Qu.I.R, nel rispetto della normativa vigente, fornendo sulla base della richiesta del datore di lavoro, una disponibilità creditizia di un importo coerente con l’esigenza di quest’ultimo dì liquidare mensilmente il valore delle Qu.I.R. in busta paga.

Tale disponibilità creditizia è destinata ad essere utilizzata a partire dal mese successivo alla data di perfezionamento dell’operazione di finanziamento, e comunque non prima del 1° giugno 2015, e non oltre il termine massimo del 30 ottobre 2018.

La banca, sulla base delle certificazioni acquisite telematicamente dall’INPS entro il giorno 5 di ciascun mese, provvede ad erogare in favore del datore di lavoro, tra il quinto e il terzo giorno precedente al saldo della paga, l’imporlo indicato nella medesima certificazione, relativo alla somma delle quote di TFR spettanti ai lavoratori che ne hanno fatto richiesta di liquidazione.

La disponibilità creditizia utilizzata sulla base delle certificazioni INPS, con i relativi interessi maturati, è rimborsata dal datore di lavoro in un'unica soluzione alla data del 30 ottobre 2018, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del presente accordo-quadro.

 

Art. 4

Garanzie sul finanziamento

 

La banca iscrive privilegio secondo quadro previsto dall’articolo 1, comma 30, della Legge di stabilità 2015, senza verifiche sul contenuto della lista dei beni oggetto di privilegio e sulla congruità del loro valore rispetto al finanziamento concesso.

Previo il rispetto delle specifiche disposizioni previste dalla Legge di stabilità 2015 e nei limiti di quanto previsto dal presente accordo-quadro, il finanziamento è altresì assistito dalla garanzia del Fondo costituito presso l’INPS, a sua volta controgarantito dallo Stato, a partire dalla data di erogazione, senza la necessità di specifiche formalità.

 

Art. 5

Ampliamento della disponibilità creditizia

 

Nel caso di presentazione di nuove istanze di liquidazione della Qu.I.R. da parte dei dipendenti, ovvero di aumento del valore delle Qu.I.R, a parità del numero di dipendenti, successivamente alla stipula del contralto di finanzi amen lo, la banca, su richiesta del datore di lavoro, provvede ad ampliare la disponibilità creditizia in misura coerente.

 

Art. 6

Estinzione anticipata del finanziamento

 

L’erogazione del finanziamento è interrotta e il datore di lavoro è tenuto al rimborso immediato dello stesso, per la parte già fruita, qualora sia accertato e formalmente comunicato alla banca che il finanziamento sia stato utilizzato, anche parzialmente, per finalità diverse dalla liquidazione mensile delle Qu.l.R. in busta paga, anche con riguardo ad uno solo dei lavoratori interessati.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente aderente al programma di liquidazione del TFR in busta paga, l’INPS, sulla base delle informazioni trasmesse dal datore di lavoro attraverso la denuncia contributiva mensile, comunica alla banca l’ammontare delle Qu.l.R., suddivise per ciascun periodo di paga, certificate fino a quel momento in favore del dipendente. Conseguentemente, la banca presenta con tempestività al relativo datore di lavoro richiesta di rimborso anticipato del finanziamento, comprensivo degli interessi maturati, per la quota utilizzata da quest’ultimo per liquidare la Qu.l.R. nella busta paga del lavoratore cessato. In caso di inadempimento del datore di lavoro, la banca procèderà con l'escussione del Fondo limitatamente all'importo del finanziamento riferito al dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro, per capitale e interessi.

La banca accoglie l’eventuale richiesta di estinzione anticipala del finanziamento, volontariamente presentata dal datore di lavoro, a fronte della presentazione da parte di quest’ultimo di specifica presa d’atto da parte dell'INPS della richiesta di cessazione dell’invio delle certificazioni periodiche alla banca, a partire dal mese successivo a quello della presentazione della richiesta.

Ai fini del rimborso di quanto dovuto dal datore di lavoro, la banca calcola e comunica a quest’ultimo l’importo complessivamente utilizzato fino a quel momento sulla disponibilità finanziaria concessa ed i relativi interessi maturati.

 

Art. 7

Interruzione del finanziamento

 

La banca procederà ad interrompere il finanziamento nel caso sia informata dall’INPS o dal datore di lavoro, circa il verificarsi di una delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da e) a h), del DPCM ovvero di uno degli eventi previsti dall’articolo 7, comma 4, dello stesso DPCM, in relazione alla Ietterà d) del comma 1 del menzionato articolo 3, dandone opportuna comunicazione all’INPS.

Nei casi di cui all’art. 7, comma 5 del DPCM (avvio di procedure concorsuali) la banca potrà chiedere l’intervento del Fondo di garanzia in base alla previsioni contenute nel successivo art. 10, comma 4 (avvio delle procedure di recupero dei credito, mediante deposito dell’istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente).

 

Art. 8

Condizioni economiche del finanziamento

 

Il tasso d’interesse, comprensivo di ogni eventuale onere, applicabile all’operazione di finanziamento non può superare il tasso di rivalutazione della Qu.I.R. periodicamente comunicato dall’INPS. Gli oneri anzidetti non comprendono gli eventuali recuperi di spesa relativi a oneri fiscali e notarili riferibili all’intero svolgimento del rapporto.

 

Art. 9

Gestione delle richieste di finanziamento

 

Le banche aderenti si impegnano a provvedere con tempestività alle richieste di finanziamento presentate dai datori di lavoro, ai fini della liquidazione della Qu.I.R. in busta paga.

Ai fini dell’accoglimento della richiesta di finanziamento presentata dal datore di lavoro, la banca effettua una verifica formale della documentazione indicata all’articolo 2 del presente accordo quadro, senza una valutazione di merito creditizio sul richiedente, in ordine a situazioni di fatto o prospettiche che possano pregiudicare il rimborso del finanziamento.

 

Art. 10

Documentazione tecnica di colloquio con l’INPS)

 

Lo scambio delle informazioni tra l’INPS e le banche che aderiranno al presente accordo-quadro, necessario alla realizzazione delle operazioni di liquidazione delle Qu.I.R. in busta paga, avviene attraverso una procedura telematica che prevede le due seguenti modalità di accesso (non esclusive):

a. modalità di accesso WEB SERVICES per le grandi utenze;

b. modalità di accesso WEB APPLICATION tramite PIN individuali, per gli utenti che richiedono un numero limitato di utenze.

Per le banche che ne faranno richiesta, l’INPS provvederà ad inviare le certificazioni mensili di cui all’articolo 3 del presente accordo-quadro anche tramite Posta Elettronica Certificata.

Le caratteristiche tecniche della menzionata procedura telematica sono definite dall’INPS, in accordo con l’ABI, e pubblicate sul sito internet dell’Istituto all’interno di un’area dedicata.

 

Art. 11

Linee Guida per la redazione dei contratti di finanziamento

 

Costituiscono parte integrante del presente accordo-quadro le allegate Linee Guida per la redazione dei contratti di finanziamento dei datori di lavoro per la liquidazione delle Qu.I.R. in busta paga ai dipendenti che ne fanno richiesta.

 

Art. 12

Impegni delle Parti

 

Le Parti si impegnano a promuovere la diffusione dei contenuti del presente accordo-quadro presso le banche, le Associazioni di rappresentanza imprenditoriale e professionale nonché i singoli datori di lavoro, anche attraverso i propri siti internet. In particolare, l’ABI provvederà ad inviare apposita lettera circolare ai propri associali, invitandoli ad aderire al presente accordo-quadro.

 

Art. 13

Adesione delle banche

 

Le banche che intendono aderire al presente accordo-quadro lo comunicano all’ABI mediante apposito modulo dalla stessa predisposto e pubblicato sul proprio sito internet, impegnandosi a renderlo operativo entro 30 giorni dalla data di adesione o se successivo, dalla piena operatività della piattaforma di comunicazione messa a disposizione dall’INPS.

L’ABl pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa.

Le banche aderenti possono offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dal presente accordo-quadro o dalle Linee Guide ad esso allegate.

 

Art. 14

Validità dell'accordo-quadro

 

Il presente accordo-quadro è valido ed efficace dalla data di sottoscrizione fino a quando non saranno estinti tutti i diritti e gli obblighi derivanti dall’accordo stesso.

Ognuna delle partì firmatarie potrà recedere dall’accordo-quadro in caso di inadempienza da parte di altri firmatari o nel caso in cui dovessero sopravvenire modifiche delle normative da cui discende tale accordo.

 

Allegato

DATORI DI LAVORO CON MENO DI 50 DIPENDENTI CHE NON PROVVEDONO CON RISORSE PROPRIE ALL’ANTICIPAZIONE DEL TFR IN BUSTA PAGA EX ART. 1, COMMI DA 26 A 34, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190

 

1. Premessa

 

Scopo delle presenti linee guida (Linee Guida) è quello di:

- indicare i contenuti minimi cui dovrà conformarsi l’autonomia delle parti nella predisposizione dei contratti di finanziamento (Contratti di Finanziamento o Finanziamento) volto a consentire ai datori di lavoro (Datori di Lavoro) di liquidare ai dipendenti che ne facciano richiesta la quota maturanda del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) come quota integrativa della retribuzione (Q.u.I.R.) relativa ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018;

- offrire un’elencazione, meramente indicativa, delle principali previsioni da includere nei singoli Contratti di Finanziamento da parte delle banche o intermediari finanziari aderenti (Banca o Banche) all‘accordo-quadro stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS) e l’Associazione bancaria italiana (ABI);

- Le Linee Guida non esauriscono l'analisi dei possibili vincoli derivanti dalle previsioni normative suscettibili di applicazione ai singoli Contratti di Finanziamento.

 

2. Definizioni

 

I termini che cominciano con la lettera maiuscola nelle presenti Linee Guida, laddove quivi non definiti, dovranno essere interpretati con il significato ad essi attribuito dalla normativa applicabile.

 

3. Oggetto del Finanziamento

 

Il Finanziamento oggetto delle presenti Linee Guida ha lo scopo, nel rispetto dei limiti e condizioni previsti dall’articolo 1, commi da 26 a 34, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) e dal relativo Decreto attuativo della Presidenza del Consiglio dèi Ministri (DPCM) 20 febbraio 2015, n. 29, di procurare al Datore di Lavoro le risorse finanziarie necessarie al fine di corrispondere ai propri dipendenti che ne facciano richiesta la Qu.I.R. relativa ai periodi di paga decorrenti dal 1 ° marzo 2015 al 30 giugno 2018.

Il Finanziamento è rivolto ai Datori di Lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e che non siano tenuti, ai sensi dell’art. 1, comma 756, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS.

Il rispetto del limite dimensionale dei Datori di Lavoro richiedenti è verificato dalla Banca tramite la presentazione da parie di questi ultimi della specifica attestazione ricevuta dall’INPS.

Il Datore di Lavoro è tenuto in ogni caso à rivolgersi ad un’unica Banca anche nel caso in cui la disponibilità creditizia dovesse essere estesa per effetto di successive richieste di liquidazione della Qu.I.R.

 

4. Caratteristiche del Finanziamento

 

Il Contratto di Finanziamento si sostanzia in una disponibilità creditizia destinata ad essere utilizzata mensilmente da parte del Datore di Lavoro, Ciascuna Banca individua la forma tecnica attraverso la quale tale disponibilità creditizia è utilizzata dal Datore di Lavoro, nel rispetto della normativa applicabile. A titolo esemplificativo, tale disponibilità creditizia potrò essere utilizzata tramite singoli atti giuridicamente autonomi oppure come atti di utilizzo di un’apertura di credito.

Il Contratto di Finanziamento è stipulato esclusivamente sulla base della documentazione prevista all’articolo 2 dell'accordo-quadro stipulato tra MHF, MLPS c ABI.

Alla Banca non compete una verifica del merito di credito del Datore di Lavoro, né al momento della stipula del Contratto di Finanziamento, né nelle successive fasi di utilizzo dello stesso.

 

5. Importo del Finanziamento

 

L’importo complessivo della disponibilità creditizia è comunicato alla Banca dal Datore di Lavoro, in relazione alla finalità di liquidare mensilmente le Qu.I.R. in favore dei propri dipendenti richiedenti. Alla Banca non competono particolari valutazioni in merito, fatta salva una generale verifica di congruità fra l’importo richiesto ed il numero di dipendenti che ha fatto richiesta di liquidazione delle Q.u.I.R. in busta paga.

La disponibilità creditizia originaria potrà essere rivista nel corso del tempo, su richiesta del Datore di Lavoro, in relazione alla presentazione di nuove istanze di liquidazione della Qu.I.R. da parte di dipendenti, oppure in conseguenza dell’alimento del valore delle Qu.I.R. a parità di numero di dipendenti.

 

6. Erogazione del Finanziamento

 

La disponibilità creditizia viene messa a disposizione del Datore di Lavoro mediante singole erogazioni mensili, nella misura certificata dall’INPS, a partire dal mese successivo dalla data di perfezionamento del Contratto di Finanziamento, e comunque non prima del 1° giugno 2014, fino al 30 ottobre 2018.

 

7. Tasso di interesse

 

Il tasso di interesse applicato al Finanziamento è comprensivo di ogni onere ed è in ogni momento non superiore al tasso di rivalutazione del TFR, così come stabilito dall’articolo 1, comma 31, della Legge n. 190/2014 e comunicato periodicamente dall’INPS.

Il tasso d’interesse potrà anche essere fisso, a condizione che lo stesso non superi 11,5% ovvero la componente fissa del tasso di rivalutazione del TFR, stabilita dall'articolo 2120 del codice civile.

Ai fini del rispetto del limite anzidetto non concorrono alla determinazione del tasso applicato al Finanziamento:

- le spese notarili e gli oneri fiscali riferiti all’intero svolgimento del rapporto di finanziamento;

le spese sostenute dal Datore di Lavoro per l’acquisizione delle necessarie visure camerali.

Gli interessi sul finanziamento erogato sono capitalizzati e/o contabilizzati annualmente.

 

8. Rimborso del Finanziamento

 

Fatti salvi i diversi casi previsti dalla normativa applicabile, il Finanziamento è rimborsato dal Datore di Lavoro in un'unica soluzione alla data del 30 ottobre 2018.

La Banca notifica al Datore di Lavoro con apposita comunicazione la richiesta di rimborso dell’importo dovuto, comprensivo di capitale e interessi, la quale deve riportale la data di scadenza del rimborso, anche parziale, a decorrere dalla quale, in caso di inadempimento, il Datore di Lavoro è tenuto a corrispondere all’lNPS le sanzioni civili secondo le disposizioni di legge vigenti.

Tale comunicazione evidenzia altresì che in caso di mancato adempimento nel termine di trenta giorni dall’avvenuta notifica:

- l’INPS è legittimalo ad operare la riscossione del credito non restituito avvalendosi della formazione dell'avviso di addebito con titolo esecutivo di cui all’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge.

 

9. Rimborso anticipato del Finanziamento

 

In tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti nel corso della vita del Finanziamento, il Datore di Lavoro è tenuto al rimborso di quanto già fruito, con scadenza di pagamento entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, relativamente all’importo oggetto di liquidazione della Q.u.I.R. del lavoratore interessato, comprensivo degli interessi maturati.

Ai fini della restituzione parziale del Finanziamento, la Banca notifica al Datore di Lavoro con apposita comunicazione, la richiesta di restituzione parziale del Finanziamento, con distinta evidenza della quota capitale e della quota interessi, sulla base delle certificazioni prodotte dall’INPS attestanti le singole Q.u.I.R. certificate nei mesi precedenti. In caso di inadempimento del Datore di Lavoro, la Banca procederà con l’escussione del Fondo limitatamente all’importo del finanziamento riferito al dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro, per capitale e interessi.

Si applica quanto previsto al precedente punto 8 in tema di Contenuto della predetta comunicazione.

È prevista la possibilità per il Datore di Lavoro di richiedere volontariamente l’estinzione anticipata del finanziamento. In questo caso, tale richiesta è accolta dalla Banca, a fronte della presentazione da parte di quest’ultimo di specifica presa d’atto dell’INPS della richiesta di cessazione dell’invio delle certificazioni periodiche alla Banca, a partire dal mese successivo a quello della presentazione della medesima richiesta.

 

10. Risoluzione del Finanziamento in caso di mancato utilizzo della Q.u.I.R.

 

L’erogazione del Finanziamento è immediatamente interrotta ove sia accertato che la disponibilità creditizia sia stata utilizzata, anche parzialmente, per finalità diverse dalla liquidazione mensile della Q.u.I.R. In tale caso, il Datore di Lavoro è tenuto al rimborso immediato delle somme già fruite e dei relativi interessi, sulla base della richiesta a questi notificata da parte della Banca con apposita comunicazione che dia distinta evidenza della quota capitale e della quota interessi.

Alla Banca non compete alcun onere specifico di verifica del corretto utilizzo delle somme erogate al Datore di Lavoro per la liquidazione in busta paga delle Qu.I.R.

Si applica quanto previsto al punto 8 in tema di contenuto della citala comunicazione.

 

11. Altre ipotesi di Risoluzione del Finanziamento

 

Si verifica la risoluzione del Finanziamento ove il Datore di Lavoro sia sottoposto a procedura concorsuale e, segnatamente, al verificarsi dei rispettivi eventi:

a) avvio della procedura di fallimento, a far data dalla iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 17 della legge fallimentare;

b) avvio della procedura di concordato preventivo, a far data dall’iscrizione del decreto di ammissione alla procedura nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 166 della legge fallimentare;

c) avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, a far data dalla pubblicazione del provvedimento, adottato dall’Autorità competente nella G.U.R.I. ai sensi dell’articolo 197 della legge fallimentare;

d) avvio della procedura di amministrazione straordinaria, a far data dal l’iscrizione nel Registro delle imprese della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Nelle ipotesi indicate ai predetti punti a), b), c) e d) la Banca procede a richiede l’intervento del Fondo, secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 4, del DPCM.

La Banca, al verificarsi degli eventi di cui ai predetti punti a), b, c) e d) avvia le procedure di recupero del credito mediante deposito dell’istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente. Entro i successivi sessanta giorni dall’avvio delle procedure di recupero in parola, notifica all’lNPS la richiesta di intervento del Fondo, secondo l’apposita modulistica predisposta dall’INPS, corredata dei seguenti elementi informativi:

a) copia del contralto di Finanziamento nel quale siano indicati i beni oggetto del privilegio di cui all’articolo 1, comma 30, della Legge di stabilità 2015;

b) copia della documentazione comprovante l’avvio delle procedure di recupero;

c) attestazione dei flussi finanziali afferenti al contratto di finanziamento, con evidenza della quota capitale e della quota interessi,

Si applica quanto previsto al punto 8 in tema di contenuto della citata comunicazione.

Alla Banca non compete alcun onere di verificare la realizzazione delle condizioni di cui al presente paragrafo e procede esclusivamente sulla base delle indicazione risultanti dal Registro delle imprese e/o dalie informazioni ricevute dall’INPS o dal Datore di Lavoro medesimo.

 

12. Interruzione del Finanziamento

 

L’erogazione del Finanziamento è interrotta ove si verifichi una delle condizioni previste dall’art. 3, comma 1, lettere e), f), g), h) del DPCM e segnatamente:

i. con riguardo al Datore di Lavoro sia iscritto nel Registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis della Legge fallimentare;

ii. con riguardo al Datore di Lavoro sia iscritto nel registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all’articolo 67, comma 2, lettera d), della Legge fallimentare;

iii. con riguardo al Datore di Lavoro che sottoscriva un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all’articolo 7, della legge 27 gennaio 2012, n. 3;

iv. limitatamente ai lavoratori beneficiari in forza alla unità produttiva del Datore di Lavoro interessata da interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa.

Al verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti punti i), ii), iii) e iv), la Banca interrompe l’erogazione del finanziamento a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle condizioni medesime e per l'intero periodo di sussistenza delle stesse. In ogni caso, il rimborso del finanziamento resta fermo al 30 ottobre 2018.

 

Allegato 4

Variazioni al piano dei conti

 

 

Tipo variazione

I

  Codice conto FGR21110
  Denominazione completa Contributo per l’accesso ai finanziamenti di cui all’art. 1, comma 30, della legge n. 190/2014, riscosso con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti - art. 1, comma 29, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
  Denominazione abbreviata CTR ACC.FINANZ. DM ART.1 C.29 L.190/14 A.P.
  Tipo variazione I
  Codice conto FGR21170
  Denominazione completa Contributo per l’accesso ai finanziamenti di cui all’art. 1, comma 30, della legge n. 190/2014, riscosso con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso - art. 1, comma 29, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
  Denominazione abbreviata CTR ACC.FINANZ. DM ART.1 C.29 L.190/14 A.C.
  Tipo variazione I
  Codice conto FGR21120
  Denominazione completa Contributo per l’accesso ai finanziamenti di cui all’art. 1, comma 30, della legge n. 190/2014, accertato mediante modd. DM10 insoluti o DM10/V e non riscosso, di competenza degli anni precedenti - art. 1, comma 29, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
  Denominazione abbreviata CTR ACC.FINANZ.NON RISC.ART1 C29 L190/14 A.P.
  Tipo variazione I
Codice conto FGR21180
Denominazione completa Contributo per l’accesso ai finanziamenti di cui all’art. 1, comma 30, della legge n. 190/2014, accertato mediante modd. DM10 insoluti o DM10/V e non riscosso, di competenza dell’anno in corso - art. 1, comma 29, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Denominazione abbreviata CTR ACC.FINANZ.NON RISC.ART1 C29 L190/14 A.C.
Tipo variazione I
Codice conto GAW37160
Denominazione completa Sgravio del contributo di cui all’art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 252/2005, dovuto al Fondo di garanzia previsto dall’art. 2, della legge n. 297/1982, per i datori di lavoro che liquidano la Qu.I.R., ai sensi dell’art. 1, commi 28 e 29, della legge n. 190/2014, di competenza degli anni precedenti
Denominazione abbreviata SGR.CTR LIQUID.QUIR ART1 C28 E 29 L190/14 A.P.
Tipo variazione I
Codice conto GAW37161
Denominazione completa Sgravio del contributo di cui all’art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 252/2005, dovuto al Fondo di garanzia previsto dall’art. 2, della legge n. 297/1982, per i datori di lavoro che liquidano la Qu.I.R., ai sensi dell’art. 1, commi 28 e 29, della legge n. 190/2014, di competenza dell’anno in corso
Denominazione abbreviata SGR.CTR LIQUID.QUIR ART1 C28 E 29 L190/14 A.C.
Tipo variazione I
Codice conto GAW37162
Denominazione completa Sgravio di oneri contributivi di cui all’art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2005, dovuti alla gestione di cui all’art. 24, della legge n. 88/1989, per i datori di lavoro che liquidano la Qu.I.R. senza accedere al finanziamento assistito da garanzia, ai sensi dell’art. 1, comma 28, della legge n. 190/2014, di competenza degli anni precedenti
Denominazione abbreviata SGR.CTR QUIR SENZA ACC.FIN.ART1 C28 L190/14 A.P.
Tipo variazione I
Codice conto GAW37164
Denominazione completa Sgravio di oneri contributivi di cui all’art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2005, dovuti alla gestione di cui all’art. 24, della legge n. 88/1989, per i datori di lavoro che liquidano la Qu.I.R. senza accedere al finanziamento assistito da garanzia, ai sensi dell’art. 1, comma 28, della legge n. 190/2014, di competenza dell’anno in corso
Denominazione abbreviata SGR.CTR QUIR SENZA ACC.FIN.ART1 C28 L190/14 A.C.