Fondo di solidarietà residuale, sull'ambito di applicazione e le modalità di recupero dell'indebito

L’Inps, con circolare n. 79 del 16 aprile 2015, fornisce ulteriori indicazioni volte a chiarire il campo di applicazione del Fondo di solidarietà residuale, con particolare riferimento ai settori in cui le parti contrattuali hanno provveduto ad adeguare i Fondi bilaterali esistenti, e comunica le modalità di recupero dei contributi indebitamente versati

Le imprese operanti nel settore dell’artigianato non sono ricomprese nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale in quanto per tale settore, alla data del 1° gennaio 2014, risultavano in corso le procedure finalizzate alla costituzione di un Fondo di solidarietà bilaterale ai sensi dell’articolo 3, comma 14, della Legge n. 92/2012. In effetti, con gli accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013 e del 29 novembre 2013, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali hanno prima convenuto di costituire il "Fondo bilaterale per l’artigianato" e poi di adeguarne l’atto costitutivo alle finalità perseguite dai fondi bilaterali di solidarietà (art. 3, commi da 4 a 13, L. n. 92/2012). Ne consegue che tutte le aziende classificate dall’Inps con il CSC (codice statistico contributivo) identificativo del settore dell’artigianato (4.XX.XX), rientranti nel campo di applicazione del Fondo medesimo, in attuazione degli accordi sottoscritti, sono escluse dall’obbligo contributivo nei confronti del Fondo di solidarietà residuale a decorrere dal 1° gennaio 2014. Tuttavia, al riguardo, anche le Confederazioni di settore e le società di servizio alle imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, indipendentemente dal settore di inquadramento, rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo dell’artigianato e non in quello residuale. Tali soggetti, pertanto, sono tenuti ad inviare all’Inps una dichiarazione di responsabilità in ordine al CCNL applicato ed ai relativi contratti complementari, tramite Cassetto previdenziale aziende. Ciò, al fine di consentire alle Sedi di procedere all’eliminazione del codice di autorizzazione "0J", che - come noto - dal 1° gennaio 2014 ha assunto il significato di "azienda tenuta al versamento dei contributi ex Decreto ministeriale n. 79141/2014" (disciplinante, appunto, il Fondo di solidarietà residuale). L’esclusione dal campo di applicazione avverrà a decorrere dal 1° gennaio 2014 o dalla data di costituzione dell’impresa se successiva; le Sedi provvederanno anche all’annullamento di eventuali note di rettifica attive risultanti come non dovute.

Anche le Università non statali legalmente riconosciute si considerano escluse dal campo di applicazione del Fondo residuale, poiché come espresso sia dalla giurisprudenza amministrativa che da quella di legittimità, tali organismi hanno natura giuridica di enti pubblici non economici e pertanto rientrano tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001. Anche tali soggetti, dunque, dovranno rivolgersi alla competente struttura territoriale, tramite Cassetto previdenziale aziende, per chiedere l’eliminazione del codice di autorizzazione "0J".

Anche il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali, risulta in via di adeguamento alle disposizioni di cui alla Riforma Fornero. Destinatari del Fondo saranno i lavoratori della Società Equitalia spa e delle altre società per azioni da essa controllate o partecipate, della società Equitalia Giustizia spa, della società Riscossione Sicilia spa, delle altre società cui sono stati trasferiti i rami di azienda relativi all’attività di riscossione svolta per conto degli enti locali, qualora dette società abbiano senza soluzione di continuità iscritto i propri dipendenti ed effettuato i versamenti dei relativi contributi al Fondo di previdenza per i dipendenti delle aziende del servizio di riscossione costituito ai sensi della Legge n. 377/1958. Le società del Gruppo Equitalia spa e le altre società per azioni da essa controllate o partecipate, saranno iscritte al Fondo di solidarietà indipendentemente dall’attività svolta, le altre, classificate con CSC 6.03.01 e con attribuzione del CA "1L", se non esercenti l’attività di riscossione dei tributi erariali, sono già tenute all’iscrizione al Fondo di solidarietà residuale.

Le aziende, sia pubbliche che private, che occupano mediamente più di 15 dipendenti e che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità, vanno iscritte al Fondo di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico (D.M. n. 86985 del 5 febbraio 2015). Di contro, sono tenute all’iscrizione al Fondo di solidarietà residuale tutte le imprese non esercenti attività di trasporto pubblico come sopra definita, classificate con CSC 1.15.01 con CA "1D", e CSC "1.15.03" senza CA "2B" o "3G".

Come già noto, in considerazione dell’interpello n. 5 del 6 marzo 2015, le cooperative sociali di tipo B) sono esentate, con riguardo ai lavoratori svantaggiati (con l’eccezione delle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, degli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e delle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno), da ogni forma di contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, ivi compreso il contributo ordinario pari allo 0,50% di finanziamento del Fondo di solidarietà residuale, pur nel contestuale mantenimento del loro diritto di accesso alla prestazione garantita dal Fondo medesimo. Pertanto, le imprese identificate con CA "5V" non dovranno versare la contribuzione di finanziamento del Fondo residuale in corrispondenza dei codici Tipo contribuzione "19" (lavoratori soci svantaggiati) e Tipo contribuzione "29" (lavoratori non soci svantaggiati).

In ogni caso, le imprese che risultano aver versato indebitamente la contribuzione ordinaria di finanziamento al Fondo di solidarietà residuale, potranno recuperare il contributo, entro il giorno 16 luglio p.v., indicando l’importo con il codice conguaglio "L220" avente il significato di "Recupero Contributo mensile 0,50% al Fondo di solidarietà residuale", da valorizzare all’interno della sezione <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.